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Agevolazioni IMU coltivatori: pensione non ostativa

Un contribuente, coltivatore diretto e titolare di pensione, si è visto negare le agevolazioni IMU per i terreni agricoli per gli anni 2013-2015. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano respinto il suo ricorso, ritenendo la percezione della pensione incompatibile con il beneficio fiscale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11882/2024, ha ribaltato la decisione. Applicando una norma di interpretazione autentica retroattiva (art. 78-bis, D.L. 104/2020), ha stabilito che le agevolazioni IMU per coltivatori diretti spettano anche ai pensionati, a condizione che mantengano l’iscrizione alla previdenza agricola, certificando così la continuità dell’attività. La Corte ha quindi accolto il ricorso originario del contribuente.

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Pubblicato il 14 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Agevolazioni IMU per Coltivatori Diretti: La Pensione Non è più un Ostacolo

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha finalmente chiarito un dubbio che per anni ha interessato molti agricoltori: la percezione di una pensione esclude il diritto alle agevolazioni IMU coltivatori? Con la decisione n. 11882 del 3 maggio 2024, la Suprema Corte ha stabilito che la condizione di pensionato non è, di per sé, un elemento ostativo per beneficiare delle riduzioni d’imposta previste per i terreni agricoli. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni di questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso: Un Coltivatore Pensionato e il Contenzioso IMU

Un coltivatore diretto si è visto recapitare avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013, 2014 e 2015 da parte del suo Comune. L’ente locale contestava il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, sostenendo che, essendo egli anche titolare di un trattamento pensionistico, non potesse più essere considerato un coltivatore diretto ai fini delle norme agevolative.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) avevano dato ragione al Comune. In particolare, la CTR aveva affermato che il conseguimento della pensione escludeva automaticamente la qualifica di coltivatore diretto, a prescindere dal fatto che l’interessato continuasse a svolgere l’attività agricola e a versare i relativi contributi. Contro questa decisione, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione e le agevolazioni IMU per coltivatori

La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del contribuente, cassando la sentenza della CTR e, decidendo direttamente nel merito, ha annullato gli avvisi di accertamento. Il punto di svolta è rappresentato dall’intervento del legislatore con l’art. 78-bis del D.L. n. 104 del 2020.

Questa norma, definita di “interpretazione autentica” e quindi con efficacia retroattiva, ha stabilito un principio fondamentale: si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ai fini IMU, anche i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura, mantenendo l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Di conseguenza, il semplice status di pensionato non può più essere utilizzato per negare le agevolazioni fiscali.

Le Motivazioni: L’Impatto della Norma di Interpretazione Autentica

La Corte ha spiegato che, a seguito di questo intervento normativo, l’unico requisito richiesto per accedere alle agevolazioni IMU coltivatori è che il soggetto, anche se pensionato, mantenga l’iscrizione attiva nella gestione previdenziale agricola. Questa iscrizione, di per sé, certifica la continuità dell’attività agricola e il rispetto dei requisiti sostanziali (come la prevalenza del reddito e del tempo dedicato all’agricoltura), senza necessità di ulteriori accertamenti da parte dell’ente impositore.

Il legislatore, con questa norma, ha voluto sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, superando un orientamento giurisprudenziale precedente che, al contrario, tendeva a escludere i pensionati dai benefici. La ratio è quella di incentivare chi, nonostante l’età pensionabile, continua a lavorare la terra, contribuendo all’economia del settore. La norma interpretativa, inoltre, è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in quanto si è limitata a chiarire uno dei possibili significati della legge originaria, risolvendo un vasto contenzioso.

Conclusioni: Cosa Cambia per i Coltivatori Diretti in Pensione?

Questa ordinanza consolida un principio di grande importanza pratica: un coltivatore diretto che va in pensione ma non abbandona i campi ha pieno diritto a continuare a usufruire delle agevolazioni IMU sui propri terreni. La chiave di volta è non cancellarsi dagli elenchi previdenziali agricoli e continuare a versare i contributi. La pronuncia della Cassazione, applicando la volontà del legislatore, garantisce certezza del diritto e offre un sostegno concreto a chi dedica la propria vita all’agricoltura, anche dopo aver raggiunto l’età della pensione.

Un coltivatore diretto che percepisce una pensione ha diritto alle agevolazioni IMU per i terreni agricoli?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, applicando la norma di interpretazione autentica (art. 78-bis, d.l. n. 104/2020), la condizione di pensionato non costituisce di per sé un ostacolo al beneficio fiscale, a condizione che il soggetto mantenga l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Qual è il requisito fondamentale per un pensionato per accedere alle agevolazioni IMU come coltivatore diretto?
Il requisito decisivo è la continuità dell’attività agricola, dimostrata dal mantenimento dell’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. Tale iscrizione è considerata prova sufficiente per l’accesso ai benefici fiscali, senza necessità di ulteriori indagini sulla prevalenza dei redditi.

La nuova interpretazione sulle agevolazioni IMU per i coltivatori pensionati ha efficacia retroattiva?
Sì. L’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020 è una norma di ‘interpretazione autentica’. Questo significa che chiarisce il significato della legge originaria fin dal principio, applicandosi quindi anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore, come nel caso esaminato che riguardava gli anni 2013, 2014 e 2015.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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