Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 18747-2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 252/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 20.4.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi accertamento per IMU 2013 -2017 emessi dal Comune di Carisio.
Il Comune resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’articolo 13 comma 8 bis, D.L. 201/2011 e succ mod., in relazione all’articolo 6 L. 203/1982, all’art. 31 L.590/1965 e all’art. 1647 cod. civ. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto, ai fini della sussistenza delle agevolazioni fiscali IMU, che fosse necessario il requisito della prevalenza e/o esclusività del reddito da agricoltura rispetto ad altri eventuali redditi.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 13, comma 8 -bis , D.L. n. 201/2011, in relazione agli artt. 32 e 34 TUIR, laddove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto insussistente il diritto del ricorrente alla richiesta esenzione IMU sull’assunto che egli non risultava titolare di reddito agrario, bensì solo di redditi dominicali e da partecipazione societaria, escludendo che la sua fonte prevalente di reddito derivasse dall’attività agricola e che non fosse stato dimostrato l’e ffettivo svolgimento dell’attività di coadi uvante.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 13 comma 8 bis, D.L. 201/2011, in riferimento all’art. 78 -bis comma 3 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n.
126/2020, e dell’art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di applicare l’art. 78bis cit., che aveva esteso le agevolazioni IMU di cui all’art. 13 comma 8 bis D.L. 201/2011, quale norma di interpretazione autentica, quindi con effetto retroattivo, che prevede che il familiare coadiuvante del coltivatore diretto, appartenente al medesimo nucleo familiare, iscritto alla previdenza agricola quale coltivatore diretto, che partecipa attivamente all’impresa, bene fici della disciplina fiscale propria del titolare dell’impresa agricola.
2.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondate.
2.2. Il Collegio condivide l’orientamento da ultimo espresso da questa Corte con la sentenza n. 13131 del 2023, confermata con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, alle cui argomentazioni è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz’altro anche qui ribadire che in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 introdotte dall’art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente in riferimento all’art. 1, comma 705, della l. n. 145 del 2018, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requi sito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.
2.3. Non appaiono, infine, fondati i dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta o sulla sua applicabilità retroattiva in conseguenza del carattere innovativo.
2.4. Sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell’agevolazione, volta al
sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone.
2.5. Quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare MED n. 3/DF del 18 maggio 2012; nota prot. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Dipartimento delle Finanze), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell’intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto.
2.6. Giova ricordare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell’ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (cfr. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994), ed, in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (cfr. Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994).
2.7. Siffatta configurazione conduce ad escludere che le norme su indicate abbiano un contenuto sostanzialmente innovativo ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. Corte cost. n. 234 del 2007; n. 374 del 2002).
2.8. Peraltro, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo
originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (cfr., ex plurimis , Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).
2.9. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale non si è conformata ai principi di diritto dianzi illustrati laddove ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni IMU ritenendo che il ricorrente, pur se iscritto all’INPS in qualità di coadiuvante coltivatore diretto, non partecipava attivamente all’impresa agricola.
Va dunque accolto il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale del ricorrente come coadiuvante di coltivatore diretto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi e di modifiche normative intervenute in corso di causa, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da