Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30512 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20947/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
RAGIONE_SOCIALE SOCIET RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale del l’Emilia -Romagna n. 2095/2019, depositata il 12/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale d ell’Emilia -Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dalla società, nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Piacenza n. 30/2017 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso
l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO Catasto altro 2014. Con tale avviso l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento a titolo di imposta di registro ed ipotecaria, in ragione RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste per l’imprenditoria agricola da l d.lgs. 99/2004, di cui la parte aveva beneficiato in occasione dell’acquisto di fondi agricoli in Alseno (in data 07/03/2014), sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanza che il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società agricola acquirente, il quale aveva dichiarato di esser e munito RAGIONE_SOCIALE qualifica d’imprenditore agricolo professionale e di essere iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, in realtà era stato iscritto con riserva nell’apposito registro RAGIONE_SOCIALE, ma era stato poi cancellato dall’origine dagli elenchi IAP e coltivatori diretti.
1.1. In particolare, la CTR ha rilevato il difetto del requisito temporale inerente alla richiesta qualifica, considerato che, con riferimento alla data dell’acquisto, il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società non era munito RAGIONE_SOCIALE qualifica di imprenditore agricolo professionale, né aveva presentato alcuna domanda per il riconoscimento di essa; la certificazione RAGIONE_SOCIALE qualifica era stata sì ottenuta il 22 maggio 2015, ossia entro il termine di ventiquattro mesi dall’acquisto, ma la domanda era stata presentata soltanto in data 25 febbraio 2015, ossia un anno dopo l’acquisto. Né, ha aggiunto il giudice d’appello, rileva l’iscrizione con riserva nella sezione RAGIONE_SOCIALE relativa agli imprenditori agricoli, in quanto non solo l’iscrizione è stata oggetto di revoche e di successive iscrizioni, ma anche perché la valutazione dell’RAGIONE_SOCIALE è differente rispetto alla certificazione del possesso RAGIONE_SOCIALE qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Avverso la suddetta sentenza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso, e la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’
1.1. La rubrica del motivo a supporto RAGIONE_SOCIALE dedotta violazione (che viene ricondotta all’art. 360 primo comma n. 3, il quale costituisce, però, uno dei cinque tipi tassativi di motivo, e non certo una possibile violazione di legge in cui può incorrere la sentenza impugnata) non indica alcun articolo di norma specifico. Tuttavia, nel corpo del testo si riportano gli estremi del D.Lgs. 99/2004 ed il testo di un non meglio indicato comma 3, evidentemente da riferirsi all’art. 1, del resto citato nella sentenza.
1.2. Il motivo, sebbene non correttamente formulato, è da ritenere ammissibile, anche alla luce del principio iura novit curia (che impone comunque al giudice di individuare la norma invocata nella sua esatta indicazione, una volta comunque enucleata la censura in modo intellegibile (Cass., sez. un., 17/07/2001, n. 9652) e va perciò respinta la eccezione di inammissibilità per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE norma, avanzata dalla controricorrente.
1.3. Nel testo del motivo, parte ricorrente deduce che la CTP ha erroneamente ritenuto che NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società Shazin, non avesse ottenuto la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) neanche successivamente al l’atto di trasferimento, mentre la CTR, altrettanto erroneamente, pur riconoscendo che il legale rappresentante avesse ottenuto la qualifica entro 24 mesi, ne ha negato la validità ai fini del beneficio fiscale perché non la possedeva al momento RAGIONE_SOCIALE stip ula dell’atto di trasferimento.
1.4. Lamenta dunque, in sostanza, la violazione dell’art. 1 c. 5 ter d.lgs. 99/2004, da parte RAGIONE_SOCIALE CTR.
Tale disposizione prevede che ‘ 5-ter. Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’RAGIONE_SOCIALE. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate definiscono modalità di comunicazione RAGIONE_SOCIALE informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP .’.
1.5. La CTR, lungi dall’affermare, come prospettato dalla Procura generale, che la società non aveva prodotto il certificato dell’RAGIONE_SOCIALE provinciale agrario, ha in realtà rilevato che il legale rappresentante non avesse presentato alcuna istanza alla Regione di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica di imprenditore agricolo professionale al momento dell’atto di trasferimento, in ciò violando il citato comma 5 ter .
1.6. Invero, se il rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE società ben poteva conseguire la qualifica nei 24 mesi successivi, doveva in ogni caso, come rettamente affermato dalla CTR, aver presentato la relativa domanda al momento dell’atto di trasferimento oggetto di imposta di registro, circostanza invece che la CTR assume non essersi verificata, in quanto la domanda sarebbe stata proposta ‘in data 25/2/2015, quindi quasi un anno dopo l’acquisto’.
1.7 Orbene, non vi può essere dubbio sul fatto che il possesso dei requisiti RAGIONE_SOCIALE qualità di imprenditore agricolo professionale deve
sussistere, di regola, al tempo in cui si pretende di godere dei benefici a tale qualità connessi. Eccezionalmente, infatti, il soggetto (persona fisica o società) che non li possegga può, in vista del godimento dei benefici fiscali, presentare una istanza di riconoscimento alla Regione che rilascia apposita certificazione (RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’istanza), previa iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE; se entro due anni (salvo diverso termine stabilito dalla Regione) dalla presentazione dell’istanza riesce ad ottenere i requisiti di cui all’art. 1, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 99 del 2004, conserverà i benefici dei quali abbia goduto, altrimenti essi saranno revocati (in termini, tra varie, Cass., sez. 5^, 4/6/2020, n. 10564; Cass., sez. 5^, 14/3/2022, n. 8278, punto 1.5).
1.8. Il motivo è quindi infondato in fatto, atteso che non è in questione la retroattività RAGIONE_SOCIALE iscrizione (vedi pag. 5 righe 5-7 del ricorso), ma la diversa questione RAGIONE_SOCIALE mancanza ex facto del requisito di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda al momento RAGIONE_SOCIALE stipula del contratto.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta ‘la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per carenza di un elemento strutturale costituito dalla motivazione violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’. Pur nella scarsa chiarezza del motivo, il ricorrente deduce (pag. 6 ultime righe del ricorso) che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla circostanza documentalmente provata che NOME era stato prima iscritto con riserva, poi cancellato e poi nuovamente iscritto nell’apposita gestione RAGIONE_SOCIALE d al maggio 2014.
2.1. A prescindere dai profili di difetto di autosufficienza del motivo, la stessa censura conferma che la reiscrizione è avvenuta in data successiva (maggio 2014) alla stipula dell’atto di trasferimento, sicché è del tutto irrilevante, in quanto non intacca la ratio decidendi (Cass., sez. III, 26/02/2024, n. 5102), sopra meglio analizzata, trattandosi di ‘reiscrizione’, cioè di nuova iscrizione, evidentemente priva di rilevanza rispetto alla necessaria esistenza RAGIONE_SOCIALE richiesta di iscrizione al momento del l’atto di trasferimento del marzo 2014.
Ai sensi dell’art. 1, comma 5 bis, primo periodo, del d.lgs. n. 99 del 2004, come introdotto dal d.lgs. n. 101 del 2005, difatti, ” l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura “. Ne consegue che almeno uno degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE qualità di imprenditore agricolo professionale, necessari per godere dei benefici fiscali ad essa connessi, ossia, appunto, l’iscrizione del soggetto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, deve preesistere alla loro fruizione.
2.2. Il motivo (rubricato come nullità per omessa pronuncia in ordine alla sussistenza del requisito previdenziale) è inoltre inammissibile perché la CTR si pronuncia sul punto, ritenendolo irrilevante, sia perché, si legge in sentenza ‘…l’iscrizione è sta ta oggetto di revoche e di successive reiscrizioni, sia perché la valutazione RAGIONE_SOCIALE è del tutto differente rispetto alla certificazione del possesso RAGIONE_SOCIALE qualifica di imprenditore agricolo professionale risultante dalla classificazione provinciale’.
2.3. Il motivo è quindi complessivamente inammissibile.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in conseguenza RAGIONE_SOCIALE natura solo apparente RAGIONE_SOCIALE motivazione. Il motivo, erroneamente rubricato sub n. 3 del comma primo dell’art. 360 cpc, tende evidentemente a censurare la presunta motivazione apparente, vizio in realtà sussumibile sotto la ipotesi del n. 4.
3.1. Sul punto questa Corte ha chiarito che ‘per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro
logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354)’ (Cass. 21727/2023).
3.2. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, atteso che la motivazione è senz’altro sufficiente ad integrare il ‘minimo costituzionale’ prescritto, né il motivo di ricorso indica in alcun modo quali sarebbero le doglianze in concreto, limitandosi a dedurre (p. 10 del ricorso) che ‘La CTR pur avendo l’obbligo di motivare il proprio convincimento omette di prendere specifica posizione sulle circostanze, sia in fatto che in diritto che il contribuente opponeva per contrastare a legittimità dell’operato del l’RAGIONE_SOCIALE‘.
3.3. Il motivo è dunque infondato.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il
pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/10/2024.