Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3812/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA e residente in Roma alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), giusta procura speciale posta a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: EMAIL);
Avviso liquidazione imposta registro -Mancata produzione certificazione ispettorato RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente e ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza n. 2177/10/2020 emessa dalla CTR Lazio in data 15/07/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ed ipotecaria notificatogli dall’RAGIONE_SOCIALE per non aver prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla l. n. 604/1954 per beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni per la piccola proprietà contadina , entro il termine di tre anni dall’atto notarile di compravendita immobiliare del 4.11.2009, in relazione alla quale, peraltro, egli aveva speso la qualità di imprenditore agricolo professionale secondo i requisiti definiti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 99/04 (come la stessa RAGIONE_SOCIALE riferisce in ricorso).
La CTP di Roma rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, evidenziando di condividere l’ordinanza n. 939 del 15.1.2019 della Suprema Corte, secondo cui l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale, quale, ha aggiunto, è il contribuente, i benefici fiscali di cui all’art. 1 l. n. 604/1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della citata legge n. 604, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto ed incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare, con la conseguenza che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rario RAGIONE_SOCIALE, da produrre, a pena di decadenza, all’A.F. entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME NOME resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo, cui ha resistito l’A genzia con controricorso.
Considerato che
Col motivo di ricorso la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 l. n. 604/1954 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’obbligo del deposito del certificato dell’ispet torato non era venuto meno per gli atti, come quello in esame, stipulati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 194/2009.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero, in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’art. 1 della l. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della l. n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE e da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto (tra varie, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3100 del 09/02/2021).
Né si potrebbe invocare, avuto riguardo all’imprenditore agricolo professionale (IAP), la normativa (art. 2, n. 1, l. n. 604/1954) dettata in tema di (agevolazioni per la) piccola proprietà contadina (secondo cui il contribuente ha l’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto), atteso che medio tempore , come visto, l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99/2004 ha introdotto una normativa ad hoc per gli imprenditori agricoli professionali.
Sul punto, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14935 del 11/05/2022, prima, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17411 del 16/06/2023, poi, nel chiarire che, in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente che non abbia dimostrato il possesso del requisito soggettivo
di coltivatore diretto, dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non può successivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diverso requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppur equipollente ai fini del riconoscimento, hanno sottolineato che i titoli di attribuzione dei benefici si basano su diversi presupposti normativi e di fatto.
Con l’unico motivo il ricorrente incidentale lamenta in via condizionata la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza ex art. 76 dPR n. 131/1986 del potere di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria per il decorso del termine triennale.
2.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale;
condanna la ricorrente principale al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente 200,00 per giudizio, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € spese, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.10.2024.