Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7970 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 10704 del ruolo generale dell’anno 20 Da
16, proposto
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
Incoronata COGNOME nella qualità di coniuge-erede di NOME COGNOME (deceduto in data 22 novembre 2010) rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso,
elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, Roma INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 325/02/2015, depositata in data 22 ottobre 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Molise aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 52/02/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento notificata dall’Agente della Riscossione in data 7.7.2009 a seguito di avvisi di rettifica ai fini Iva e avviso di irrogazione sanzioni, relativi agli anni 1994-1995, divenuti definitivi in forza di sentenza, passata in giudicato, della CTR del Molise, n. 98/3/2006 depositata il 13.2.2007.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – nel confermare l’annullamento della cartella di pagamento in questione – ha osservato che: 1) la legge n.2 del 2009 – di conversione del d.l. n. 185 del 2008 nell’estendere alla Regione Molise, per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002, i benefici riconosciuti ai residenti delle Regioni Umbria e Marche, aveva previsto che il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo era da intendersi sospeso nel periodo 31 ottobre 2002-30 giugno 2008 e che, successivamente a tale ultima data, il pagamento dei tributi rimasti sospesi, previo abbattimento del 60% poteva essere effettuato con rateazione mensile a decorrere dal 16 ottobre 2009; 2) il legislatore, nell ‘ottica di agevolare i soggetti residenti nelle zone
terremotate, non aveva distinto tra imposte dovute per gli anni anteriori a quello di verificazione degli eventi sismici e ancora sub iudice e imposte dovute per anni successivi valorizzando il momento in cui si sarebbe dovuto procedere al pagamento delle medesime; nella specie, il debito tributario, sebbene relativo agli anni di imposta 1994-1995, era stato accertato in via definitiva nel 2006; 3) la circostanza della notifica della cartella di pagamento nel luglio del 2009 allorquando era scaduto il ter mine per l’accesso all’agevolazione – era del tutto ininfluente in considerazione della natura meramente ordinatoria del detto termine, non potendo i tempi tecnici necessari all’Amministrazione per completare l’iter burocratico ricadere negativamente sul contribuente.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME nella qualità di coniugeerede di NOME COGNOME;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, del d.l. n. 162 del 2008, conv. nella legge n. 201 del 2008 e 6, comma 4-bis del d.l. n. 185 del 2008, conv. nella legge n. 2 del 2009 per avere la CTR confermato l’annullamento della cartella di pagamento in questione , in applicazione del comma 4bis dell’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, valorizzando la circostanza che il debito tributario era stato accertato in via definitiva nel 2006 e che la data di notifica della cartella oltre la scadenza del periodo di sospensione era ininfluente trattandosi di un termine meramente ordinatorio; ciò sebbene: 1) la normativa citata avendo disposto la sospensione per ‘gli adempimenti e i versamenti tribut ari’, si riferisse a tutti gli adempimenti e versamenti dovuti da riscossione spontanea a seguito di presentazione della dichiarazione dei redditi, nulla essendo prescritto per i tributi recuperati a seguito di attività di accertamento; 2) non fossero inclusi nella sospensione i tributi relativi ad anni precedenti all’evento calamitoso del 2002 e/o dovuti per liti fiscali pendenti; 3) la cartella di pagamento fosse stata notificata il 7.7.2009 oltre la scadenza del periodo di sospensione il 30 giugno 2008; peraltro, ad avviso della ricorrente, la CTR
avrebbe erroneamente annullato in toto la cartella di pagamento senza riconoscere la legittimità dell’iscrizione a ruolo almeno nella misura del 40%,importo comunque dovuto, come riconosciuto dallo stesso contribuente.
1.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.2.La sentenza d’appello ha annullato la cartella impugnata sul presupposto che: 1) il debito tributario, sia pure relativo ad anni di imposta (1994-1995) anteriori a quello (2002) in cui si erano verificati gli eventi sismici in Molise, era stato accertato in via definitiva nel 2006; 2) era irrilevante la notifica della cartella nel luglio del 2009, oltre la scadenza del periodo di sospensione (30 giugno 2008), essendo il termine per l’accesso all’agevolazione della sospensione e del pagamento dilazionato meramente ordinatorio.
1.3. Giova, al riguardo, procedere a una breve ricognizione della disciplina applicabile.
1.4. Nel contesto delle «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» di cui al d.l. n. 185/2008, il legislatore ha regolato la procedura di definizione della posizione fiscale dei contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002.
In tale contesto si inserisce la previsione di cui al comma 4 -bis dell’art. 6, aggiunto in sede di conversione del decreto con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Con tale previsione, infatti, è stata estesa ai contribuenti in questione la procedura di definizione già adottata per quelli colpiti dal sisma che aveva interessato i territori di Umbria e Marche nel 1997, e contenuta nell’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, conv. con modif. dalla I. 22 dicembre 2008, n. 201, che – in particolare – dispone che costoro effettuino «gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni» entro 16 gennaio 2009, «con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate» (v. art. 3, comma 3). A tale ultimo riguardo è stato così adottato il provvedimento direttoriale prot. n. 22456 dell’11 marzo 2009 con il quale l’Amministrazione,
preso atto del fatto che il termine del 16 gennaio 2009 era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo ha prorogato sino al 16 giugno successivo, «tenuto conto dell’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (Cass. n. 18016 del 2022).
1.5.L’art. 6, comma 4 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2), ha, quindi, previsto la possibilità per i soggetti interessati di corrispondere l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo – già oggetto di sospensione dei termini dei relativi versamenti -, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.
1.6.Questa Corte ha anche precisato che il beneficio della riduzione del carico fiscale previsto dall’art. 6, comma 4-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i soggetti residenti nelle regioni Molise e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, opera, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria, secondo due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il versamento del 40 per cento del dovuto, ed in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 60 per cento di quanto versato al medesimo titolo e risultato parzialmente non dovuto ” ex post” per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ” ius superveniens ” favorevole al contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 19037 del 10/09/2014).
1.7.Questa Corte, con il conforto del richiamo a Cass. pen. n. 16214/2013 -ha anche precisato che tale riduzione va applicata tanto ai versamenti corrispondenti ai redditi dichiarati, quanto a quelli conseguenti ai maggiori redditi accertati (Cass. n. 18016 del 2022).
1.8.Nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nell’annullare la cartella di pagamento impugnata in quanto – benchè il debito d’imposta, relativo agli anni 1994 -1995, di cui agli avvisi di rettifica presupposti, fosse stato accertato definitivamente nel 2006 (in forza della sentenza della CTR n. 98/03/2006, passata pacificamente in giudicato) e, dunque nel periodo di sospensione fissato ex lege (prorogato fino al 16 giugno 2009) per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria- la notificazione della cartella di pagamento impugnata è avvenuta pacificamente nel luglio del 2009, oltre la scadenza del termine di sospensione. La sentenza impugnata si rivela erronea laddove postula la non perentorietà del detto termine avuto riguardo alla data di notifica della cartella; invero, come già chiarito da questa Corte, il provvedimento (prot. n. 22456 dell’11 marzo 2009), che ha definitivamente fissato il termine per adempiere al 16 giugno 2009, si inseriva nel contesto di una disciplina agevolatrice necessariamente soggetta al principio generale di perentorietà del termine per gli adempimenti contributivi, principio sul quale detto provvedimento non poteva certo incidere; l’atto dell’amministrazione, pertanto, si è limitato ad aggiornare il termine di scadenza nel contesto evolutivo della cornice normativa di riferimento, oltreché nel rispetto dei principi generali posti a tutela delle ragioni del contribuente dalla L. n. 212/2000 (Cass. sez. 5, n. 18016 del 2022). Va inoltre osservato che la riduzione delle imposte in misura pari al 40% è stata prevista dalla normativa agevolatrice con riferimento ai versamenti sospesi a partire dal 31 ottobre 2002 e fino al 30 giugno 2008 (poi prorogato al 16 gennaio 2009 e al 16 giugno 2009 per le ragioni esposte).
1.8. Quanto alla dedotta -in via subordinata e cautelativa- intrasmissibilità all’erede delle sanzioni ascritte al de cuius (v. pag. 11 del controricorso) – questa Corte ha precisato che il principio della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 trova il limite rappresentato dalla eventuale definitività della irrogazione della sanzione (v. Cass. sez. 5, n. 21326 del 2006). Nella specie, i presupposti avvisi (tra cui quello irrogativo delle sanzioni) sono stati confermati con sentenza passata in giudicato della CTR del Molise n. 98/3/2006, per cui stante la definitività delle sanzioni in forza del detto
giudicato, non può più porsi la questione della intrasmissibilità all’erede delle sanzioni ascritte al de cuius .
2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che, decidendo in diversa composizione, si conformerà all’indicato principio e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2025