Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
IMPOSTA DI REGISTRO RAGIONE_SOCIALE -ART. 7, CO. 1, D.L. 34/2019 – sul ricorso iscritto al n. 4815/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE – (codice fisale CODICE_FISCALE), con sede legale in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del dr. NOME COGNOME, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE G888 O), entrambi del Foro di Milano, con studio in Roma, Chiomenti, alla INDIRIZZO
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 3148/21/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 21 luglio 2022, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere è il diniego tacito serbato dall’amministrazione avverso l’istanza del 15 luglio 2020 con cui la società ricorrente aveva richiesto il rimborso della somma di 437.510,00 €, prudenzialmente versata a titolo di imposte ipotecarie e catastali, a seguito dell’acquisto, in data 11 luglio 2019, di un intero fabbricato, sito in Milano, INDIRIZZO per un prezzo pari a 21.895.500,00 €, invocando l’applicazione dell’incentivo fiscale previsto a favore RAGIONE_SOCIALE imprese edilizie dall’art. 7 d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “decreto crescita”), con conseguente versamento RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200,00 € ciascuna, invece che nella misura proporzionale del 2% prevista dall’art. 35, comma 10ter d.l. 4 luglio 2006, n. 223;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 3249/10/2021 della Commissione tributaria provinciale di Milano, osservando -per quanto interessa in relazione al motivo di impugnazione -che non fosse applicabile l’art. 7 d.l. 30 aprile 2019, n. 34, in quanto:
detta disposizione prevede particolari incentivi fiscali in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, stabilendo che ” Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a
favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, nr. 633, che entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 nr. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALE stesse imposte. Sono, altresì, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo” ;
b. la ricorrente è una società di investimento per azioni a capitale fisso multi-comparto (cd. RAGIONE_SOCIALE), che ha per oggetto l’investimento collettivo del risparmio e del patrimonio mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, per cui, in ragione di tale struttura non è possibile equipararla ad un ‘impresa di costruzioni o ad una impresa di ristrutturazioni che, secondo le semplici normative di settore riguardano quelle che eseguono i lavori di costruzioni di immobili o di ristrutturazione in modo diretto ovvero quelle che, potendo, potenzialmente, realizzarle, li effettuano, anche, tramite imprese appaltatrici;
c. la circostanza che la società abbia, « tra gli investimenti da effettuare, anche quello di compiere, poi, opere di ristrutturazione,
risanamento, riconversione di immobili o di restauro o manutenzione non è rilevante, ai fini dell’agevolazione richiesta, poiché la stessa non è una impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che si avvale, eventualmente, di una società del settore appaltatrice, ma un soggetto terzo ed al di fuori del comparto edilizio» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
« La norma di cui trattasi, si riferisce alle sole imprese edilizie e la “ratio” della stessa è quella di risollevare settori economici in crisi e, primo fra tutti, il settore edilizio» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione), come emerge dalla relazione tecnica al “Decreto Crescita”, dai cui contenuti emerge che gli incentivi per la rigenerazione urbana sono stati concepiti « per società che abbiano per attività esclusiva e prevalente la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili e in detto contesto non può rientrare la società appellante che ha, solo, come attività indiretta e marginale quella di cui all’art. 13.3 dello Statuto» e dalla stesa ratio del decreto ‘Sisma -bonus’ (che prevede un bonus in caso di recupero del patrimonio edilizio da parte di imprese costruttrici e di ristrutturazione che rivendono l’immobile successivamente all’intervento di recupero» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
e. una Sicav non potrà mai essere un’impresa edilizia o di ristrutturazione poiché ciò è inibito dall’art. 35bis del TUF (il quale prevede che « per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta RAGIONE_SOCIALE proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione) ed il suo oggetto sociale può essere solo l’attività di investimento, come previsto al punto 4.1 dello Statuto della società , laddove l’eventuale compimento di operazioni di ristrutturazione (non di costruzione), di risanamento o restauro ovvero manutenzioni di immobili è solamente un mezzo per il raggiungimento dell’oggetto sociale proprio ed esclusivo costituito dall’attività di investimento, nel senso che « l’attività di ristrutturazione edilizia, seppure
consentita come mezzo per perseguire l’oggetto sociale, si concretizza per tale motivo in attività di investimento e non edilizia in senso proprio» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione) , come si desume dal fatto che agli investitori non vengono assegnati gli immobili ristrutturati oppure il provento della rivendita degli immobili ma azioni ricavate dall’investimento immobiliare effettuato.
« Le Circolari citate dalla Società che fanno rientrare nell’ambito RAGIONE_SOCIALE imprese edilizie anche i soggetti che svolgono tale attività a mezzo di imprese appaltatrici come cooperative che costruiscono case per i soci ovvero banche ed assicurazioni che costruiscono case per i propri dipendenti, fanno, pur, sempre riferimento ad un’attività edilizia propria e non come forma di investimento mentre diverso è il caso RAGIONE_SOCIALE Sicaf e RAGIONE_SOCIALE altre società di investimento in cui tale attività di costruzione è, normativamente, preclusa» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione) ;
la società proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 17 febbraio 2023, formulando un unico, articolato, motivo di gravame;
lRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso depositato il 29 marzo 2023, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell’art. 3 cost., nel capo in cui ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione ivi prevista nei confronti di una sicaf immobiliare» (v. pagina n. 8 del ricorso) , ponendo in evidenza che:
-la citata norma non fornisce una definizione di ‘impresa di costruzione’ ed ‘impresa di ristrutturazione’ e che risulta errata una
interpretazione volta « a farvi rientrare all’interno solo le imprese edilizie in senso stretto, e non anche gli altri operatori economici professionali che si occupano di ristrutturazione di immobili, tramite imprese appaltatrici, ai sensi dello Statuto sociale, come nel caso di una RAGIONE_SOCIALE immobiliare» (v. pagina n. 9 del ricorso);
la disposizione risulta introdotta al fine di valorizzare gli immobili e non già per favorire solo alcuni soggetti operanti nel settore immobiliare, ossia i c.d. costruttori in senso stretto, in quanto la ratio è quella di agevolare l’effettuazione di specifiche operazioni immobiliari di rigenerazione urbana, volte a riqualificare fabbricati dal punto di vista energetico e sismico;
-« la norma non costituisce un’agevolazione fiscale a favore di una parte degli operatori immobiliari, ossia le imprese edili in senso stretto come affermato invece dai Giudici d’appello – bensì un incentivo rivolto a soggetti professionali che realizzano operazioni di riqualificazione di fabbricati secondo i criteri di efficienza energetica stabiliti dall’art. 7 D.L. n. 34/2019, anche attraverso la ristrutturazione di fabbricati già esistenti tramite imprese appaltatrici» (v. pagina n. 9 del ricorso);
le conclusioni contenute nella sentenza appaiono censurabili perché introducono surrettiziamente RAGIONE_SOCIALE limitazioni all’ambito applicativo soggettivo non previste dall’art. 7 citato ed in contrasto con la ratio della medesima disposizione.
le nozioni di impresa di costruzioni o di ristrutturazione elaborate dalla prassi dell’amministrazione finanziaria nell’ambito dell’imposizione indiretta è nel senso di considerare tali anche quelle che effettuano interventi edilizi tramite imprese appaltatrici, a prescindere dal fatto che tale attività costituisca o meno l’oggetto sociale principale della società (v. Circolare n. 18/E del 2013 e n. 22/E del 2013);
« per ‘impresa di ristrutturazione’ ai fini dell’art. 7 D.L. n. 34/2019 deve intendersi il soggetto passivo IVA che effettua
operazioni di ristrutturazione di immobili, con mezzi propri o tramite imprese appaltatrici (ossia che esegue o fa eseguire i lavori) a prescindere dal fatto che tali operazioni costituiscano attività di natura abituale », richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte del 16 novembre 2022, n. 33830 e la risposta ad interpello n. 519 del 2019;
-una diversa interpretazione non sarebbe conforme al parametro costituzionale di eguaglianza a fronte della diversa tassazione della Sicaf che, pur avendo il potere di svolgere le medesime attività avvalendosi di imprese appaltatrici, non possono considerarsi impresa edile e di ristrutturazione;
le questioni coinvolte nel presente giudizio presentano, in assenza di specifici precedenti sul tema in rassegna, rilievo nomofilattico, il che giustifica la trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.