Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26540 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21246/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: EMAIL;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 204/36/2016 depositata il 12/2/2016, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 204/36/2016 veniva accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 33/7/2014 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava maggiori imposte Ires, Irpef, Irap ed Iva e sanzioni relativamente all’anno di imposta 2007.
La sentenza impugnata, ritenuta legittima la notifica dell ‘appello, riformando la decisione resa dal giudice di prime cure, accertava che l’RAGIONE_SOCIALE, a differenza di quanto previsto dallo statuto, svolgeva attività perseguendo fini di lucro e che l’ente mancava di democraticità, in violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni previste dall’art. 148, comma 8 del TUIR. Pertanto, non poteva beneficiare RAGIONE_SOCIALE
agevolazioni di cui alla legge n.398/1991 e, quanto ai rimborsi spese, il giudice accertava che non erano documentati viaggi e correlativi rimborsi. Per l’effetto, riteneva legittima la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte applicabili ai redditi prodotti dall’impresa commerciale, oggetto dell’avviso di accertamento.
Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’ RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente censura l’ «omessa motivazione in relazione ad elemento decisivo per il giudizio ovvero violazione o falsa applicazione di norme di diritto: inammissibilità dell’appello per mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE modalità di notifica dell’impugnazione e/o tardività RAGIONE_SOCIALE stesso», per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Con tale eccezione la contribuente ha lamentato il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità di notifica dell’atto di gravame per il fatto che la notifica dell’atto d’appello non è stata eseguita nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 546/92, non essendosi provveduto direttamente all’invio di plico raccomandato senza busta, ma con busta, ritenendo anche che non possa trovare applicazione l’allora vigente comma 4 dell’articolo .
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
2.1 Innanzitutto la doglianza è inammissibile sotto il profilo della tecnica di formulazione, in quanto la censura compendia un coacervo di paradigmi processuali di doglianza che spaziano dalla violazione di legge alla doglianza motivazionale.
In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U n. 9100/2015), ma, nella specie, il ricorso non consente quanto indicato dalle Sezioni unite.
Infatti, va ribadito al proposito (cfr. Cass. 22 settembre 2014 n. 19959 e giurisprudenza ivi citata) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, come nel caso di specie, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.
2.2. Inoltre, il motivo non individua neppure il pertinente paradigma processuale e, quanto al profilo di censura motivazionale sollevato è, altresì, inammissibile perché l’omessa motivazione non è stata utilmente censurata alla luce del quadro normativo vigente. L’art . 54,
comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 12 febbraio 2016 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
La doglianza è, inoltre, anche infondata. Va data continuità nella presente controversia alla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. ordinanza n. 31196 del 05712/2024) in tema di impugnazioni nel processo tributario, secondo la quale la spedizione a mezzo posta dell’atto d’appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte.
La regola del citato art. 20 – secondo la quale la notificazione del ricorso al giudice tributario eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario – è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandato in busta chiusa. Infatti, la prescrizione dell’invio è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, e così non v’è ragione di disco-
starsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato.
È perciò logica e in linea con il richiamato e condiviso principio di diritto la decisione del giudice di seconde cure che ha ritenuto ammissibile l’appello , accertando che «in data 18.7.2014 è stata depositata copia dell’appello alla CTP di Torino e il 11.9.2014 con ricevuta N.S. NUMERO_DOCUMENTO deposito copia notifica appello (dep. Notifiche) in 1 copia -di cui allegazione avviso di ricevimento indirizzato al RAGIONE_SOCIALE firmato dall’impiegata leggasi NOME COGNOME timbro poste Castellamonte 16.7.14 spedita il 11.7.2014. Pertanto, l’appello risulta correttamente» proposto (cfr. p. 5 sentenza).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’ «erroneità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e/o omessa -parziale valutazione RAGIONE_SOCIALE prove consistenti nelle dichiarazioni dell’utenza e RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali relative alla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE» poiché la sentenza emessa dal giudice d’appello manifesterebbe una evidente erroneità e contraddittorietà rispetto agli elementi probatori acquisiti in giudizio di cui vengono rappresentate RAGIONE_SOCIALE risultanze non veritiere (cfr. p. 10 ricorso).
Con il terzo motivo si censura l’ «erroneità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ovvero falsa applicazione di norme di diritto in punto principio di democraticità ed omessa valutazione di elementi probatori fondamentali» (cfr. p. 14 ricorso).
I due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili.
6.1. Innanzitutto, trova accoglimento l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure formulata dalla controricorrente alle pagine 9 e 12 del controricorso, perché entrambi i motivi in esame configurano una mera riproposizione di elementi di fatto di cui la parte chiede una nuova valutazione da parte della Corte di cassazione e non denuncia né l’inesistenza della motivazione, né tantomeno chiede alla Corte di verificarne la correttezza, nei limiti in cui ciò sia consentito. Inoltre, la ricorrente, senza neppure indicare quale sia la norma che assume violata o il fatto asseritamente decisivo per il giudizio di cui è stato omesso l’esame, si limita a generiche e astratte asserzioni volte a provocare un nuovo giudizio di merito sugli elementi fattuali che dimostrerebbero la democraticità dell’ente.
6.2. Sotto un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, le censure, oltre a non individuare alcun paradigma processuale di doglianza, mirano ad ottenere in questa sede una rivalutazione del materiale probatorio, estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità, risolvendosi in un’irrituale richiesta di riesame RAGIONE_SOCIALE stretto merito della controversia. Al proposito, va ribadito che la Corte di cassazione (cfr. Cass. sentenza del 28/11/2014 n. 25332 e giurisprudenza ivi citata) non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d’appello .
6.3. Le doglianze presentano, altresì, profili di inammissibilità per l’eterogeneità degli elementi proposti, laddove la sentenza della CTR viene criticata anche in quanto «lacunosa, contraddittoria e giuridicamente erronea (…) ed altrettanto erronea e contraddittoria appare la
motivazione della sentenza laddove omette o nega risultanze probatorie» (cfr. p. 22 ricorso). La sovrapposizione di censure sia di diritto, sostanziali e processuali, sia motivazionali non consente alla Corte di enucleare le singole doglianze prospettate, dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (cfr. Cass. n. 36881/2021).
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso viene censurata la «violazione e/o falsa applicazione di norma di legge in merito alle ritenute alla fonte».
8. Il motivo è inammissibile.
Va premesso che, nonostante la non chiara formulazione, per mezzo della ricostruzione del contenuto del motivo la doglianza può essere ricondotta al paradigma dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., e la disposizione asseritamente violata identificata nell’ art. 69 del TUIR, menzionato nel corpo della censura.
Il disposto disciplina il trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE indennità dei compensi e dei premi nelle associazioni in regime agevolato e sostanzialmente la ricorrente si lamenta che il giudice di seconde cure abbia avallato la tassazione dell’intero importo e non la mera eccedenza, rispetto alla soglia di euro 7.500,00 questione, in relazione alla quale riporta un brano del p.v.c. sottostante l’avviso di accertamento. Tuttavia, il pertinente capo della sentenza non viene indicato e neppure riportato nel testo del motivo, né si censura l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa la mancanza di prova di dette spese («Non risultando documentati viaggi e correlativi rimborsi ( … )» cfr. sentenza impugnata, ultima pagina, ultimo capoverso). Il mezzo così non si confronta realmente con la decisione impugnata e, con riferimento alla specificità del ricorso per cassazione, si deve ribadire che le argomentazioni del dis-
senso che la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘non motivo’, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. n. 4 (cfr. al riguardo Cass. Sentenza del 11/01/2005 n. 359).
Il ricorso è rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente
NOME COGNOME