Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15648/2016 R.G. proposto da:
NOME, DELL’ACQUA LOREDANA, DELL’ACQUA ROBERTA, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5407/2015 depositata il 14/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di associati della RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di
accertamento per II.DD. relativo al periodo di imposta 2007, l’avviso di accertamento per ritenute non operate e non versate nell’anno di imposta 2007, emess o nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nonché gli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli associati per il recupero del reddito da partecipazione non dichiarato.
La CTR osservava che le riprese fiscali erano fondate, in quanto l’associazione contribuente non aveva adeguatamente comprovato la sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali spettanti alle RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, con due motivi, i contribuenti e resiste l’Amministrazione con controricorso.
Con il ricorso è stata prodotta la sentenza della CTP di Varese n. 688/2015 depositata il 23/09/2105, non munita di attestazione di definitività.
In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno quindi depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ., producendo: sentenza del Tribunale di Milano -sez. 4^ penale, n. 4926/2017 del 17.5.2017, depositata il 13 luglio 2017, munita di attestazione di definitività, sentenza n. 17/2018, pubblicata il 07/05/2018, del Tribunale di Busto Arsizio; sentenza n. 76/2021, pubblicata il 29/10/2021, del Tribunale di Varese; sentenza n. 77/2021, pubblicata il 29/10/2021, del Tribunale di Varese; sentenza n. 7/2022, pubblicata il 30/05/2022 del Tribunale di Varese, tutte prive della attestazione di definitività.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 10 ed 11 D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con l’art. 111 -bis Tuir, circa la
illegittima c.d. riqualificazione della RAGIONE_SOCIALE in società commerciale», operata dall’Amministrazione.
Con il secondo motivo di ricorso denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con l’art. 23 DPR n. 600/1973 e 3 e 8 DPR n. 602/1973 circa l’imputazione di omessa effettuazione ed omesso versamento di ritenute», lamentando che il giudice di appello non abbia pronunciato a tale riguardo, ritenendo erroneamente assorbita la questione.
Le censure sono inammissibili.
3.1. Si osserva che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» ( ex multis Cass., n. 26110 del 2015).
3.2. Va ancora osservato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e
scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).
3.3. L’articolazione degli strumenti di impugnazione collide con entrambi questi consolidati arresti giurisprudenziali, in quanto entrambi i motivi, benché dedotti sub specie di violazione di legge, si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella fattane, con ‘doppia conforme’, da parte dei giudici di merito.
3.4. Merita comunque evidenziare che i giudici di appello, sul punto, hanno univocamente affermato che le violazioni avevano riguardato le modalità di partecipazione alla pressoché inesistente vita associativa, attesa la mancanza del libro soci e la mancanza di verbali, attestanti l’irregolare svolgimento di assemblee, di approvazione di bilanci e di nomina degli organismi direttivi dell’associazione; che le 48 persone intervistate, infatti, avevano dichiarato di non aver mai partecipato ad attività di tal genere; che soci e volontari avevano svolto attività retribuita, così come i dipendenti e che anche gli amministratori avevano percepito emolumenti in totale contrasto con i divieti statutari e con le finalità dell’associazione; che la presenza inoltre di 15 dipendenti in nero, di spese personali non inerenti e di spese per pubblicità e propaganda avevano consentito di accertare che l’attività dell’ente, gestita in sostanza solo dai ricorrenti, non era rivolta esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e che anzi la RAGIONE_SOCIALE era una mera facciata per godere impropriamente di agevolazioni fiscali.
Con specifico riguardo alla seconda contestazione, in presenza di dipendenti in nero, dato espressamente richiamato dalla CTR, l’obbligo di effettuare e versare le ritenute consegue al disconoscimento del regime di favore.
Alla originaria inammissibilità del ricorso consegue l’irrilevanza della produzione delle menzionate sentenze da parte dei ricorrenti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/04/2024.