Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione ex artt. 391bis e 395 n. 4) c.p.c. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOMENOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 637/2023 depositata il 12 gennaio 2023
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE o semplicemente RAGIONE_SOCIALE)
ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391bis e 395 n. 4) c.p.c., la sentenza n. 637/2023 resa da questa Corte il 12 gennaio 2023, con la quale, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, è stata cassata con rinvio la gravata decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 4217/64/15 del 29 settembre 2015.
La citata pronuncia cassatoria si inserisce nel contesto di una controversia introdotta dalla prefata RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona e proseguita in appello davanti alla sezione staccata di Brescia della Commissione Tributaria Regionale lombarda, avente ad oggetto l’impugnazione del silenziorifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRES e dell’IRAP indebitamente versate per l’anno 2009, nel corso del quale essa aveva presentato alla competente RAGIONE_SOCIALE Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la prescritta comRAGIONE_SOCIALEzione di cui all’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 460 del 1997, al fine di ottenere l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi effettivamente avvenuta.
Secondo la tesi sostenuta dalla parte privata nel giudizio definito dalla sentenza revocanda, detta iscrizione avrebbe comportato l’acquisizione del diritto di usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali ad essa conseguenti fin dall’inizio del periodo d’imposta in cui era stata effettuata la suddetta comRAGIONE_SOCIALEzione.
All’esperita impugnazione straordinaria l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di revocazione si sostiene che l’impugnata
sentenza n. 637/2023 risulterebbe affetta da errore di fatto revocatorio, consistito nell’inesatta individuazione della data in cui era stata effettuata da parte della RAGIONE_SOCIALE la comRAGIONE_SOCIALEzione prevista dall’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 460 del 1997 al fine di ottenere l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1 In proposito, si sostiene quanto segue: .
Si soggiunge, inoltre: .
Viene, infine, obiettato: .
Il ricorso è inammissibile.
2.1 Giova rammentare che l’errore rilevante ai fini della revocazione di una sentenza od ordinanza di questa Corte presuppone l’esistenza di un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti l’una dal
provvedimento e l’altra dagli atti e documenti di causa (cfr. Cass. n. 7170/2024, Cass. n. 3456/2023, Cass. n. 9256/2022, Cass. Sez. Un. n. 10854/2021).
2.2 Esso deve: (a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre, anche implicitamente, l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o positivamente accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; (b)risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; (c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua mancanza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 12294/2022, Cass. n. 16439/2021, Cass. n. 3190/2006).
2.3 Non si è, invece, in presenza di un errore revocatorio quando la decisione sia il frutto di un’asserita inesatta valutazione o interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, trattandosi, in tal caso, di un preteso errore di giudizio e non di fatto (cfr. Cass. n. 24377/2023, Cass. n. 32647/2022, Cass. Sez. Un. n. 8469/2022; vedasi pure Cass. Sez. Un. n. 4368/2021).
2.4 Tanto premesso, non solo deve escludersi che nel caso di specie sia configurabile un errore di fatto avente le caratteristiche appena illustrate, ma risulta, al tempo stesso, evidente come la proposta revocazione sia il frutto di un travisamento del «dictum» della sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che lo sorreggono.
2.5 Invero, nella parte motiva della decisione (paragrafo 2.1) il collegio giudicante ha anzitutto posto in risalto che:
-«l’art. 11, comma 1 ( scilicet : del D. Lgs. n. 460 del 1997 -n.d.r.) , fissa… due termini entro cui deve essere effettuata la comRAGIONE_SOCIALEzione: le organizzazioni di nuova costituzione, che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, in possesso dei
requisiti elencati all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle RAGIONE_SOCIALE, devono effettuare la comRAGIONE_SOCIALEzione prescritta dall’art. 11 entro 30 giorni dalla data di redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico, o di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata; per le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività previste dall’art. 10, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997 è riconosciuta la possibilità di fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, introdotte a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE disposizioni del decreto» ;
-«tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 11, la prescritta comRAGIONE_SOCIALEzione alla RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente».
Ha, quindi, precisato che:
-«il successivo D.M. 18 luglio 2003, n. 266, emanato ai sensi dell’art. 11, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 460 del 1997, all’art. 1 (rubricato ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha previsto che ‘1. L’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) istituita ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 avviene a sèguito di apposita comRAGIONE_SOCIALEzione degli interessati alle direzioni regionali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui àmbito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall’art. 10 del predetto D. Lgs., ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto’, mentre all’art. 4 (rubricato ‘Effetti dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE‘) che ‘ (1.) L’interessato usufruisce RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, per effetto dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 2. Gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comRAGIONE_SOCIALEzione di cui all’articolo 1, comma 1. Se la comRAGIONE_SOCIALEzione è effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall’ articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell’organizzazione’ .
Una volta ricostruito il pertinente quadro normativo, ha osservato che:
-«2.4. Il dato testuale dell’art. 11 e la necessaria interpretazione restrittiva del medesimo depongono univocamente per la conclusione che ai fini RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali si debba prendere in considerazione la data di richiesta di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell’ente, quest’ultima data, senza che assuma rilevanza la differenza tra imposte istantanee ed imposte periodiche, dovendosi fare riferimento ai singoli componenti rilevanti ai fini della imposizione» ; – a tale soluzione si perviene alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo 2.3, ovvero che « le disposizioni agevolatorie, al pari RAGIONE_SOCIALE disposizioni di esenzione, derogano ai princìpi generali in materia tributaria, e in particolare al principio di assoggettamento tributario di ogni manifestazione di capacità contributiva, sancito dall’ art. 53 Cost.» , sicchè «rivestono natura eccezionale ai sensi dell’ art. 14 preleggi e debbono pertanto ritenersi di stretta interpretazione, non trovando applicazione oltre i casi espressamente e specificamente considerati» ;
-«2.5. … a diverse conclusioni» non può indurre la «circolare 22E del 1999 dell’RAGIONE_SOCIALE», in quanto, «a prescindere dalla nota efficacia non vincolante per il giudice RAGIONE_SOCIALE circolari stesse (vedi Cass. 9/10/2007, n. 23031), il documento di prassi in questione si riferisce chiaramente al caso RAGIONE_SOCIALE organizzazioni già costituite alla data dell’1 gennaio 1998, preesistenti al nuovo
regime normativo e che già svolgevano le attività previste dall’art. 10, caso espressamente regolato, come visto, dall’art. 11, comma 1, ultimo periodo, e all’iter necessario per le stesse per ottenere l’accesso al regime agevolativo proprio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in tale evenienza l’RAGIONE_SOCIALE ha precisato che, ove esse non avessero provveduto ad effettuare entro il 31 gennaio 1998 la comRAGIONE_SOCIALEzione prevista dall’art. 11 del d. lgs. n. 460 del 1997, la presentazione del modello di comRAGIONE_SOCIALEzione oltre il termine del 31 gennaio 1998 differisse la decorrenza del regime agevolativo, del quale era possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comRAGIONE_SOCIALEzione stessa; in tal caso per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto, l’agevolazione spettava con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comRAGIONE_SOCIALEzione stessa, mentre ai fini dei tributi per i quali rileva il periodo d’imposta (imposte sui redditi) i benefici di cui trattasi si rendevano applicabili fin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la comRAGIONE_SOCIALEzione era effettuata» ;
-«il medesimo criterio era precisato per il caso di adeguamento degli statuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli enti non commerciali di tipo associativo ma sempre già esistenti» ;
« i documenti di prassi fanno riferimento al caso, espressamente contemplato dal legislatore, RAGIONE_SOCIALE organizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e che già svolgessero le attività di cui all’art. 10» ;
-«nel caso di specie, invece, … la RAGIONE_SOCIALE ha modificato il proprio statuto in data 14 dicembre 2009 con atto registrato in data 16 dicembre 2009, trasformandosi in RAGIONE_SOCIALE, procedendo poi a comRAGIONE_SOCIALEre la richiesta all’RAGIONE_SOCIALE nei successivi trenta giorni».
2.6 Coerentemente con quanto argomentato in precedenza -e cioè che, ai fini RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali spettanti alla contribuente: (a)deve aversi riguardo alla «data di richiesta di iscrizione al
RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 11 del d. lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell’ente, a quest’ultima data» ; (b)nessuna importanza assume la «differenza tra imposte istantanee ed imposte periodiche, dovendosi fare riferimento ai singoli componenti rilevanti ai fini della imposizione» ; (c)non va tenuto conto RAGIONE_SOCIALE indicazioni della circolare nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 22E del 1999, sia perché non vincolanti per il giudice, sia perché dettate per le sole «organizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e che già svolgessero le attività di cui all’art. 10» -, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affidando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, il còmpito di procedere a un nuovo esame della controversia in applicazione del principio di diritto esposto nel paragrafo 2.4.
2.7 Come, dunque, si ricava dalla complessiva lettura della menzionata sentenza n. 637/2023, questa Corte:
ha chiarito che la norma di riferimento per la soluzione del caso di specie è quella recata dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 266 del 2003, la quale dispone che, agli effetti RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. n. 460 del 1997, deve prendersi in considerazione «la data di richiesta di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE… e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell’ente, quest’ultima data» ;
ha espressamente escluso ogni margine di operatività della circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 22E del 1999, secondo cui, «ai fini dei tributi per i quali rileva il periodo d’imposta (imposte sui redditi), i benefici di cui trattasi si rendevano applicabili fin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la comRAGIONE_SOCIALEzione era effettuata» : tanto è reso evidente dall’uso della locuzione «né a diverse conclusioni si deve giungere…» e della congiunzione avversativa «invece» , poste all’inizio,
rispettivamente, del primo e dell’ultimo periodo del paragrafo 2.5.; – ha, conseguentemente, negato che la RAGIONE_SOCIALE rientrasse fra le «organizzazioni già costituite alla data dell’1 gennaio 1998, preesistenti al nuovo regime normativo e che già svolgevano le attività previste dall’art. 10» del D. Lgs. n. 460 del 1997 o fra gli «enti non commerciali di tipo associativo, ma sempre già esistenti» , che avessero provveduto all’adeguamento dei loro statuti nei termini indicati dal summenzionato documento di prassi; -ha cassato l’impugnata sentenza d’appello che aveva riconosciuto alla contribuente, in conseguenza della sua avvenuta iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, il diritto di usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali in tema di IRES e IRAP per l’intero anno 2009, sul presupposto che si trattasse di «tributi non a rilevanza istantanea e perciò non frazionabili» ; e così ha statuito in accoglimento dell’unico motivo di ricorso per cassazione articolato dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva sostenuto che, in base al «combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme indicate» in rubrica (art. 15 del D. Lgs. n. 460 del 1997, artt. 1 e 4 del D.M. n. 266 del 2003 n.d.r.), «la massima efficacia retroattiva dell’iscrizione, in relazione agli effetti agevolativi, sia riferibile alla data di costituzione dell’organizzazione, ove la domanda sia presentata entro trenta giorni dalla costituzione dell’ente» ;
ha spiegato che non «assum (e) rilevanza la differenza tra imposte istantanee ed imposte periodiche, dovendosi fare riferimento ai singoli componenti rilevanti ai fini della imposizione» ;
ha demandato al giudice del rinvio di «decider (e) secondo il principio di cui al paragrafo n. 2.4» , e quindi di accertare se e in quale misura possa essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRES e dell’IRAP versate dalla contribuente per l’anno 2009, tenendo conto non già dell’intero periodo d’imposta (come erroneamente stabilito dalla pronuncia cassata), bensì dei «singoli componenti» reddituali «rilevanti» riferibili all’arco temporale
decorrente dalla data indicata nel citato art. 4, comma 2, del D.M. n. 266 del 2003.
2.8 Le esposte considerazioni dimostrano l’inesistenza del denunciato errore di fatto revocatorio.
Conclusivamente, il ricorso non supera la fase rescindente e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dell’impugnante l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 7.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione