Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2466 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2466 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25315/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 93017030433), RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 286/2020, depositata il 15/6/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata n. 286/2020, la CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza della CTP di Macerata n. 159/2019,
accoglieva i ricorsi dell’RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso gli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni 2013 e 2014, notificati all’associazione nonché alle predette persone fisiche, quali autori RAGIONE_SOCIALE violazioni. RAGIONE_SOCIALE era stata sottoposta a verifica fiscale per gli anni 2011-2015, conclusasi con PVC notificato il 24/2/2016. Era iscritta nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, per effetto dell’ iscrizione, aveva assunto in seguito la qualifica di RAGIONE_SOCIALE di diritto sulla base del disposto dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460 del 1997, per l’attività di ‘accogl ienza, disbrigo pratiche a favore di migranti e non, e mediazione linguistica ‘ . NOME COGNOME era il p residente e legale rappresentante dell’associazione mentre la moglie NOME COGNOME COGNOME COGNOME agiva per l’associazione , sottoscrivendo verbali e convenzioni che impegnavano l’ente. Per le gravi irregolarità contestate, l’Ufficio aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali riconoscibili alle RAGIONE_SOCIALE per gli artt. 143, 144, 145 e 150 T.u.i.r., con recuperi ai fini IRES e IRAP. Parte RAGIONE_SOCIALE operazioni dell’associazione erano state considerate imponibili ai fini IVA ed erano state negate alcune deduzioni per l’ IRAP.
Il giudizio di primo grado si era concluso con un’articolata sentenza della CTP di Macerata, che aveva respinto, dopo averli riuniti, sia il ricorso dell’associazione sia quelli di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1 La CTP riteneva che l’Amministrazione Finanziaria potesse disconoscere in sede di accertamento l’operatività RAGIONE_SOCIALE esenzioni fiscali, anche se non era stata formalizzata con atto separato la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE per la mancanza o il venir meno dei requisiti dell’art. 10 d.lgs. n. 460, del 1997 . Non era stato leso il diritto di difesa perché il contribuente aveva potuto impugnare innanzi alla commissione tributaria gli avvisi di accertamento affermando di aver diritto al riconoscimento dei benefici.
2.2 Dato che RAGIONE_SOCIALE non rispettava i requisiti previsti dall’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997, non poteva usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste dal T.u.i.r. per gli enti non commerciali. L’associazione aveva, innanzitutto, pagato a ll’impiegata COGNOME retribuzioni superiori del 20% rispetto al CCNL e da ritenersi ‘ abnormi ‘ rispetto a una prestazione part time impiegatizia, in violazione del divieto previsto da ll’art. 10, comma 1, lett. d) , e comma 6, lett. e) , d.lgs. n. 460 del 1997 di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. La successiva attribuzione all’impiegata della qualifica di dirigente non era sufficiente per sanare l’irregolarità per gli anni oggetto di verifica. In secondo luogo, l ‘associazione nella persona della segretaria, aveva sottoscritto con il suo presidente la convenzione 3/1/2003 di consulenza esterna per attività strettamente funzionali all’associazione , con un compenso mensile di euro 3.500,00, oltre rimborso spese, creando una situazione di palese conflitto d’interesse perché il presidente dell’associazione era divenuto committente di se stesso. Il contratto di consulenza consentiva al presidente di percepire un compenso per la carica rivestit a all’interno dell’associazione. L’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 prevede l’obbligo di redigere bilanci annuali. Nei bilanci esibiti durante il controllo erano state fatte affluire fra le attività dei conti relativi alle passività correnti sicché, nonostante formalmente redatti, i bilanci erano completamente inattendibili.
2.3 Non spettava l’esenzione IVA per alcune tipologie di prestazioni. L’esenzione non era giustificabile ai sensi dell’art. 10, punto 21 , ma semmai ai sensi dell’art. 10, punto n. 27 -ter, d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo valore dirimente un atto interno dell’Amministrazione , quale la risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 74/E del 27/9/2018. Le prestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE rientra va no tra quelle in favore di ‘persone disagiate’, tra cui migranti, persone senza fissa dimora, persone richiedenti asilo, prese in considerazione dal n. 27ter e non tra le attività di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani di
cui al n. 21, disposizione risalente nel tempo e non riguardante l’emergenza migranti . L ‘art. 10 , punto 27 -ter, d.P.R. n. 633 del 1972 non poteva trovare applicazione: RAGIONE_SOCIALE non presentava i requisiti per usufruire del regime RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e anche ritenendola ‘un ente avente finalità di assistenza RAGIONE_SOCIALE‘ , comunque compreso fra gli enti presi in considerazione al punto 27 -ter accanto alle RAGIONE_SOCIALE , non poteva avvalersi dell’esenzione IVA per determinate prestazioni complesse (attività di formazione non effettuata sulla base di progetti affidati da enti pubblici; messa a disposizione di posti per chiamate di urgenza; accoglienza rifugiati) non riconducibili a quelle socio-sanitarie di assistenza domiciliale e ambulatoriale. Giustificata era infine, ai fini IRAP, la mancata deduzione del costo del lavoro del personale, per l’omessa esibizione degli elementi per la quantificazione degli oneri deducibili.
2.4 Delle obbligazioni tributarie dovevano rispondere in via solidale anche NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’art. 18 c.c. prevede la responsabilità di coloro hanno agito in nome e per conto dell’ente. Il presidente aveva agito nella veste di legale rappresentante dell’associazione, assumendo per essa degli impegni economici. La segretaria aveva di COGNOME agito per l’associazione , concludendo la convenzione con il coniuge quale libero professionista e partecipando alla delibera del consiglio direttivo riguardante l’aggiornamento della propria retribuzione .
3. Per il giudice di secondo grado le questioni da esaminare ruotavano attorno al riconoscimento ad RAGIONE_SOCIALE della qualifica di RAGIONE_SOCIALE e alla tipologia RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese. La qualifica di RAGIONE_SOCIALE, con riconoscimento RAGIONE_SOCIALE relative agevolazioni tributarie, è riconoscibile a ent i che svolgano esclusivamente attività nell’area dell’accoglienza e dell’assistenza, considerato che i contributi percepiti dal settore pubblico per lo svolgimento dell’attività non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 1 43, comma 3, lett. b) , T.u.i.r. e quindi anche RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, alle quali è estesa la disciplina fiscale degli enti non commerciali per la norma di rinvio dell’art. 26 d.lgs. n. 460 del 1997 . Per l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è richiesto un controllo formale della sussistenza dei requisiti, che avviene sulla base di una semplice comRAGIONE_SOCIALEzione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come previsto dagli artt. 1, 2 e 3 d.m. 18/7/2023 n. 266, in attuazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 460 del 1997, da parte dei soggetti interessati, contenente un’autocertificazione del possesso dei requisiti o copia dello statuto o dell’atto costitutivo. L’art. 3 del d.m. cit. sul controllo formale fa salva l’ulteriore azione accertatrice dell’RAGIONE_SOCIALE e l’art. 5, comma 1, stabilisce che la RAGIONE_SOCIALE, qualora accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997 provveda alla cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non rileva il COGNOME che RAGIONE_SOCIALE sia una RAGIONE_SOCIALE di diritto sicché il provvedimento di cancellazione sia di competenza RAGIONE_SOCIALE. In mancanza della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , le contestazioni dell’Ufficio a fini IRES, IVA e IRAP dovevano ritenersi inammissibili.
4 . Contro la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. La motivazione appare affetta da omessa pronuncia a causa RAGIONE_SOCIALE gravi omissioni nella valutazione degli elementi di prova e RAGIONE_SOCIALE risultanze
documentali. Per il giudice, riconosciuta la qualifica di RAGIONE_SOCIALE, ogni ulteriore questione doveva ritenersi assorbita mentre avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della ripresa a tassazione.
In ogni caso la sentenza appare inficiata da nullità per la motivazione soltanto apparente, in quanto:
-avrebbe dovuto attribuirsi rilevanza alle effettive modalità di svolgimento dell’attività . RAGIONE_SOCIALE non riceveva meri contributi ma corrispettivi nell’ambito di contratti sinallagmatici e le sue prestazioni non si limitavano all’accoglienza e assistenza di migranti ;
-essendo un’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE iscritta nei registri istituiti dalle Regioni sulla base della legge n. 266 del 1991, RAGIONE_SOCIALE era una cd. RAGIONE_SOCIALE di diritto e come tale non aveva dovuto richiedere l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . L’Ufficio non poteva dar corso alla cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE Unica . Dato che RAGIONE_SOCIALE era iscritta nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio aveva inviato una informativa alla Regione RAGIONE_SOCIALE per l’adoz ione dei provvedimenti di competenza nel rispetto della Circolare n. 18/E 31/5/2021 della Direzione RAGIONE_SOCIALE Accertamento che per le RAGIONE_SOCIALE di diritto stabilisce: ‘Qualora venga riscontrato in capo alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali, si procede al recupero RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali indebitamente fruite, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del decreto -legge n. 185 del 2008, con contestuale comRAGIONE_SOCIALEzione alla struttura RAGIONE_SOCIALE o provinciale competente per i controlli previsti dalla medesima Legge n. 266 del 1991′;
-il giudice di appello non avrebbe potuto esimersi dal valutare la compatibilità RAGIONE_SOCIALE irregolarità riscontrate con le agevolazioni fiscali riservate alle RAGIONE_SOCIALE. È necessaria una verifica caso per caso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge. Le agevolazioni fiscali spettano RAGIONE_SOCIALEmente alle RAGIONE_SOCIALE che concretamente hanno svolto le loro attività nel rispetto della legge.
Il primo motivo del ricorso relativo ai vizi di omessa pronuncia e motivazione apparente è fondato, nei termini che seguono.
2.1 Per le Sezioni Unite la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053 e 8054 del 2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convinc imento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
2.2 R icorre la violazione dell’articolo 112 c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte: «i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per
la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dop o la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi pro vvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico COGNOME storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass. 22204/2121 e Cass. 27551/2024).
2.3 Tenendo conto RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e risolte dalla decisione della CTP di Macerata, la sentenza di secondo grado impugnata si caratterizza in parte per essersi soffermata su una questione ritenuta assorbente, e in parte per essere sostanzialmente priva di motivazione. Non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia ma quello di motivazione apparente. La CTR ha ritenuto assorbente la mancata cancellazione di RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dal registro RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Con questa argomentazione il giudice di secondo grado ha fornito una giustificazione -condivisibile o no è irrilevante – per il COGNOME di non
doversi soffermare sulla sussistenza in capo all’associazione dei requisiti dell’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997 nonostante le contestazioni dell’ente impositore. Salvo l’uso di una formula di stile (‘assorbita ogni altra questione’), non ha tuttavia in alc un modo giustificato le ragioni per cui:
dovessero considerarsi non imponibili anche le operazioni rispetto alle quali per il giudice di primo grado mancavano i requisiti per ritenerle esenti ai sensi dell’art. 10, punti 21 e 27 -ter d.P.R. n. 633 del 1972. Le RAGIONE_SOCIALE non godono di specifiche esenzioni IVA di carattere soggettivo ma solo di tipo oggettivo in base all’attività svolta. Le operazioni compiute nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali o connesse rientrano normalmente nel regime di applicazione dell’IVA ma alcune tipologie di attività so no esenti IVA ex art. 10, comma 1 n. 15, 18, 19, 20, 21 e 27 ter d.P.R. n. 633 del 1972;
fossero riconoscibili le deduzioni IRAP sul costo di lavoro anche se non erano stati forniti, come aveva sostenuto il giudice di primo grado, i dati rilevanti per la quantificazione degli oneri deducibili.
2.4 Con riferimento al rilievo IVA nella memoria illustrativa la parte controricorrente deduce che l’Ufficio ha annullato il rilievo a quattro anni di distanza dall’emanazione del provvedimento. Non essendo documentato l’annullamento né avendo l’RAGIONE_SOCIALE preso posizione, valuterà il giudice del rinvio in relazione a tale contestazione se sia cessata la materia del contendere.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 143, 144, 145 e 150 T.u.i.r , dell’art. 10 d.lgs. n. 496 del 1997, dell’art. 3 legge n. 266 del 1991 e dell’art. 2697 c.c. Senza considerare la decisione di primo grado, la CTR non ha preso in considerazione la normativa speciale prevista dal legislatore per le RAGIONE_SOCIALE perché, indipendentemente dalla cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la perdita dei benefici fiscali decorre dal momento in cui i requisiti sostanziali previsti dall’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997
vengono meno. L’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili era già sufficiente per legittimare il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali. L’associazione non aveva dato prova della democraticità della propria struttura; non aveva rendicontato né ricostruito le operazioni svolte negli anni d’imposta accertati e distribuiva utili remunerando cariche elettive.
Il secondo motivo del ricorso è fondato tenuto conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata per non valutare se RAGIONE_SOCIALE rispettasse i requisiti previsti per le RAGIONE_SOCIALE dall’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997.
4.1 Sino al d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) di riordino della materia e revisione organica della disciplina speciale relativa agli enti del terzo settore, che ha inglobato all’interno del codice le disposizioni che prima regolavano le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (OdV), le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), queste ultime, pur non essendo soggetti di diritto, costituivano una particolare categoria qualificante a fini fiscali. Il d.lgs. n. 460 del 1997 ha dato la possibilità a RAGIONE_SOCIALE che perseguivano RAGIONE_SOCIALE sociali e rispondenti a determinati requisiti di disporre una qualifica rilevante a fini fiscali per usufruire di numerose agevolazioni, impegnandosi a rispettare l’obiettivo non lucrativo. Fra i requisiti l’art. 10 , comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997 prevede il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante l’esistenza dell’organizzazione, salvo che queste non siano imposte dalla legge (lett. d), l’obbligo d’impiegare utili o avanzi di gestione per le attività istituzionali e di quelle direttamente connesse (lett. e) e l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale (lett. h). Il comma 6 considera ‘in ogni caso’ distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione anche la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (lett e).
4.2 Nel caso in esame non era avvenuta l’iscrizione di RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 460 del 1997, a seguito di apposita comRAGIONE_SOCIALEzione dell’interessata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del previsto controllo formale, come stabilito dagli artt. 1 e 3 d.m. 18/7/2003, n. 266. Non trovava pertanto applicazione l’ art. 5, commi 2, d.m. cit., secondo cui: ‘La Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, qualora, success ivamente all’avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all’articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con provvedimento motivato . RAGIONE_SOCIALE rientrava tra le c.d. RAGIONE_SOCIALE di diritto previste dall’art. 10, comma 8 , d.lgs. n. 460 del 1997: ‘Sono in ogni caso considerati RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto della loro struttura e RAGIONE_SOCIALE loro finalità, gli organismi di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province a utonome di Trento e di Bolzano …’. La cancellazione dai registri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituiti dalle regioni è disciplinata dall’art. 6, comma 4 e 5, della legge n. 266 del 1991 (Legge -quadro sul RAGIONE_SOCIALE) ed è di competenza RAGIONE_SOCIALE regioni e non dell’amministrazione finanziaria.
4.3 L’iscrizione non prevista per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE già iscritte nel registro RAGIONE_SOCIALE – all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è condizione necessaria per usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 ma la registrazione non è anche condizione di per sé sufficiente per usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributarie qualora l’ente svolga la propria attività senza rispettare l’art. 10 d.lgs. cit. Analogamente l’iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non è da sola sufficiente per garantire
il riconoscimento del diritto alle agevolazioni. Resta fermo per tutte le RAGIONE_SOCIALE, anche per le RAGIONE_SOCIALE di diritto, il principio desumibile da ll’art. 5, comma 4, d.m. 18/7/2003, n. 266: ‘La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento dell’iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la RAGIONE_SOCIALE decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno’. L’iscrizione negli appositi registri è condizione indispensabile per usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni ma deve accompagnarsi alla sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997. Questa Corte ha già ritenuto che gli artt. 3 e 6 del d.m. n. 266 del 2003 prevedono un meccanismo di silenzio assenso per l’iscrizione dell’ente «senza privare, tuttavia, l’amministrazione del potere di far valere, anche all’esito di un controllo non eseguito entro i predetti termini, la mancanza dei requisiti formali di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, anche ove risalente al momento dell’originaria iscrizione, facendo, in tal caso, venir meno, con effetto “ex tunc”, le agevolazioni fiscali fruite» (Cass. 37/2024 e Cass. 18486/2017). Il legislatore ha previsto per le RAGIONE_SOCIALE una disciplina rigorosa, chiaramente mirata a limitare la concessione RAGIONE_SOCIALE previste agevolazioni fiscali agli enti effettivamente meritevoli e, per converso, a evitare qualsiasi ipotesi di utilizzazione ai fini elusivi dell’istituto, adoperato come schermo per lo svolgimento in concreto di attività non solidaristiche ma aventi natura e scopo sostanzialmente commerciali (Cass. 10330/2019 e Cass. 18396/2015). Il giudice deve verificare se sussistano i requisitivi previsti dalla normativa sulla base della documentazione prodotta e dell’esame della “realtà fattuale” dell’attività esercitata, senza fermarsi al dato formale della registrazione. Occorre avere riguardo
all’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, secondo il modello imposto dal legislatore, con il d.lgs. n. 460 del 1997, ai soggetti che intendono accedere al regime tributario di favore che trova la sua giustificazione nel reale perseguimento di finalità solidaristiche. Non è dirimente l’elemento formale costituito dalla veste giuridica assunta dall’associazione (Cass. 9832/2017). In un caso in cui era stato affermato che la CTR aveva errato nel disconoscere le agevolazioni fiscali godute da una RAGIONE_SOCIALE prima che fosse stato emesso formale provvedimento di cancellazione del relativo registro, è già stato riconosciuto che il venir meno dei benefici fiscali è collegato alla perdita dei requisiti sostanziali di RAGIONE_SOCIALE perché la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizioni non può che essere rinvenuta in quella di escludere dall’agevolazione l’esercizio del commercio (Cass. 1254/2014), limitandola agli enti che effettivamente rispettino i requisiti dell’art. 10. La verifica della violazione del divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta attraverso le condotte descritte dall’Amministrazione e dal giudice di primo grado rientra nel controllo da compiere per verificare se l’RAGIONE_SOCIALE abbia i requisiti per usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali.
Deve dunque essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
accoglie entrambi i motivi del ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 8/1/2026.
il Presidente NOME COGNOME