Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6431/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 2992/2020, depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Taranto n. 1344/2015, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro, con il quale l’Ufficio aveva
contestato la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla l. 6/08/1954 n. 604, chiedendo il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte di registro e trascrizione con l’aliquota ordinaria, per non avere il contribuente presentato nel triennio successivo all’acquisto di terreno (atto registrato in data 24.10.2008, recante n. NUMERO_DOCUMENTO, serie NUMERO_DOCUMENTO) il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti per il diritto al regime agevolato.
1.1. In particolare, la CTR ha ritenuto che l’appello non potesse essere accolto perché parte appellante non aveva replicato alla eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di ius postulandi (in ragione della eccepita decadenza del dirigente che aveva sottoscritto l’appello) e che la pretesa sarebbe in ogni caso infondata, in quanto comunque paralizzata dalla richiesta di rimborso presentata nel termine triennale.
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art . 115 c.p.c.
1.1. La RAGIONE_SOCIALE avrebbe posto a fondamento della propria decisione l’omessa contestazione della decadenza del dirigente che aveva sottoscritto l’appello, da cui sarebbe derivata la carenza dei poteri, preclusiva della validità dell’appello stesso (dunque inammissibile) senza verificare in concreto la circostanza.
1.2. La CTR ha considerato dirimente, valutandola ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la sentenza n. 37/2015, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8 c. 24 d.l. 16/2012 e s .m.i. con la quale si disponeva con procedura semplificata la provvisoria attribuzione dei poteri dirigenziali, nelle more dell’espletamento dei
concorsi, a personale già in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE. La sentenza, ad avviso della difesa erariale, sarebbe viziata da error in procedendo , per violazione dell’art. 115 c.p.c., che si rifletterebbe sulla validità della decisione gravata, in quanto la CTR non avrebbe verificato in concreto se la declaratoria di incostituzionalità spiegasse conseguenze anche sulla validità dell’atto di appello, atteso che pur in presenza di mancata contestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE in merito alla circostanza -l’atto risultava sottoscritto anche da altri funzionari.
1.3. La doglianza è fondata.
1.4. La censura va infatti accolta, atteso che il principio di non contestazione non si applica alle questioni di diritto (quale quella dell’affermata inammissibilità dell’appello per decadenza del dirigente), come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2844/2024).
Deve dunque procedersi nella successiva analisi dei motivi.
Va rilevato, sul punto, che la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALE non si è spogliata della potestas iudicandi , visto che non ha dichiarato inammissibile l’appello, ma lo ha rigettato (Cass. Sez. U. n. 20107/2024). Ne consegue che avrebbe dovuto rispondere al motivo di ricorso.
Proseguendo dunque nell’analisi, c on il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 l. 604/1954. La CTR avrebbe errato nell’affermare che la istanza di rimborso presentata nel termine di prescrizione triennale sarebbe idonea a paralizzare la pretesa oggetto del provvedimento impugnato, atteso che la questione è del tutto slegata e sganciata dalla decadenza dal regime agevolato per tardiva o mancata presentazione dei documenti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5 della l. 6/08/1954 n. 604.
3.1. Anche tale motivo è fondato.
3.2. La CTR è incorsa in violazione di legge, atteso che l’art. 4 della legge 604/1954 dispone che le agevolazioni tributarie sono
concesse al momento della registrazione, ma entro un anno -termine elevato a tre anni dall’art. 2, comma 1, del d.l. 542/96, conv. con l. 649/96- da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto, specificando che in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente.
Il successivo art. 5 chiarisce che ‘ Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell’articolo 4, né quello definitivo previsto dall’articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all’Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al secondo comma dell’articolo 4) ‘.
3.2. La giurisprudenza di questa Corte, pur con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 13/08/2002, n. 12189 (Rv. 556923 -01); conf., Cass. 11/2/2014, n. 3082), ha ritenuto che ‘ il diritto al “rimborso” sorga con il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che da tale data decorra il termine triennale di ‘prescrizione’. Ed è evidente come una domanda preventiva al pagamento non possa dirsi di ‘rimborso’ ‘.
3.3. Non è, quindi, sufficiente la mera presentazione della istanza – come invece affermato dalla CTR – a giustificare la paralisi della richiesta di pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE .
Se ne deve quindi concludere, stante la fondatezza dei motivi, per la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice di gravame, in diversa composizione, affinché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25/10/2024.