Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2578 del Ruolo Generale dell’anno 2020, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
STARSHIP REAL ESTATE MANAGEMENT E.E.I.G. , in
persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 3425/19 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 7 giugno 2019.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 3425/19, pubblicata in data 7 giugno 2019, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 26373/17, pubblicata in data 6 dicembre 2017, con la quale la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso intentato dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso numero NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale -e relativa irrogazione di sanzioniinerente alla stipula, in data 6 marzo 2014, di un atto di compravendita immobiliare.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.
La causa, alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame l’RAGIONE_SOCIALE, lamentando -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civilela violazione o falsa applicazione dell’articolo 4, lettera G, della tariffa, parte I, allegata al testo unico dell’imposta di registro e dell’articolo 12 del decreto legislativo numero 240 del 1991, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dall’autorità giudiziaria adita in secondo grado, tra gli ‘atti propri’ dei gruppi europei di interesse economico (GEIE), suscettibili di fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dalla
legge ed, in particolare, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, non rientrino anche gli atti di gestione commerciale, ma solo quelli attinenti alla loro costituzione o modificazione della loro essenza soggettiva. Il dato letterale (‘atti propri’) al quale è ancorata la possibilità di fruire dell’agevolazione, infatti, allude a quegli atti che possono essere posti in essere solamente dai gruppi europei di interesse economico e, cioè, a quegli atti che la legge riserva esclusivamente ad essi o attengono alla loro costituzione, modifica o estinzione. Non è configurabile nemmeno una difficoltà di raccordo tra l’articolo 4 della tariffa, precedentemente menzionato, con l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo numero 240 del 1991, che attiene ai trasferimenti immobiliari tipicamente societari e, cioè, unicamente ai conferimenti immobiliari.
Il motivo è fondato.
3.1. Secondo un orientamento di questa Corte dal quale non ci sono ragioni per discostarsi, gli ‘atti propri’ dei gruppi europei di interesse economico, soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, lettera G, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui sia parte un gruppo di tal fatta, bensì solo quelli previsti dalle lettere da A ad F del summenzionato articolo 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V allo stesso articolo 4,
sono soggetti alle imposte previste dall’articolo 7 della succitata tariffa (cfr. Cass. n. 18107/21).
3.2. Nel caso di specie, quindi, non è possibile ritenere che l’atto tassato -consistente in una ordinaria compravendita immobiliarerientri tra quelli ‘propri’, tali da legittimare la tassazione di favore invocata dalla parte contribuente.
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui svolte, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto e, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, la causa, giusta cassazione della sentenza impugnata, può essere decisa nel merito, essendo le questioni dibattute di mero diritto e non essendo, viceversa, coinvolte questioni di fatto, sostanzialmente pacifiche tra i contendenti, con il conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto dalla parte intimata.
Le spese di lite, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamento in forza del quale è stata decisa la controversia, comunque successivo all’epoca di instaurazione del giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla parte contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 26 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME