Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 853 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 853 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 31921-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai rispettivi indirizzi pec –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 879/05/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, depositata il 26.03.2018;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 21 giugno 2023 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accise
–
Gasolio da
autotrazione
– Agevolazioni –
Adempimenti
Rilevato che
L’ Agenzia delle dogane notificò alla società l’avviso di pagamento, con cui, relativamente agli anni 2010/2012, pretese l’importo di € 41.368,28 per il recupero di accise indebitamente compensate dalla società.
La contestazione aveva tratto origine da una verifica , all’esito della quale era emersa l’indebita fruizione dell’agevolazione fiscale sulle accise, prevista dall’art. 6 del d.lgs. 7 febbraio 2007, n. 26, in materia di a liquota d ‘imposta sul gasolio usato come carburante. Nello specifico la società, esercente attività di autotrasporto per conto terzi, negli anni accertati aveva compilato e trasmesso all’ufficio le dichiarazioni atte ad ottenere le agevolazioni sul gasolio, allegando tuttavia il solo quadro A, e non quello B, relativo al possesso di serbatoi o cisterne private, e ciò in violazione delle prescrizioni previste dall’art. 3 del d.P.R. 9 settembre 2000, n. 277 . Il mancato adempimento agli obblighi dichiarativi aveva pertanto comportato l’indebita compensazione di un credito d’imposta non spettante, derivante dalla riduzione delle accise sui carburanti per autotrazione.
La società, che invece sosteneva che l’ inadempimento avesse carattere meramente formale, dovuto ad una svista involontaria, adì la Commissione tributaria provinciale di Modena, che con sentenza n. 672/01/2014 rigettò tuttavia il ricorso. L ‘appello proposto dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna fu respinto con sentenza n. 879/05/2018. Il giudice regionale ha disatteso le ragioni dell’appellante , affermando che la dichiarazione di esistenza di un distributore privato costituisce un requisito necessario per il godimento dell’agevolazione. Nel caso di specie l’accertata disponibilità di una cisterna , appartenente alla società e non dichiarata, non poteva considerarsi un vizio formale.
La società ha censurato la sentenza, affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l ‘Agenzia delle dogane .
All’esito dell’adunanza camerale del 2 1 giugno 2023 la causa è stata decisa.
Considerato che:
Con l’unico motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 26 del 2007, dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 277 del 2000, e dell’art. 6 della
RGN 31921/2018 Consigliere rel. NOME
l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere vincolante, ai fini della fruizione del beneficio, la presentazione della dichiarazione completa di tutte le indicazioni in essa richieste. Non avrebbe neppure considerato che dalla lettura dell’art. 4 del d.P.R. n. 277 cit. si evinceva come il procedimento fosse scansionato da termini, entro cui l’ufficio, ricevuta la dichiarazione, poteva richiedere l’integrazione della stessa ed ove, dal momento della ricezione o dell’avvenuta integrazione, non fosse intervenuto un diniego espresso dell’istanza, essa doveva considerarsi accolta.
Le ragioni del ricorso vanno disattese perché infondate.
Dopo che l’art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 prevede la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto merci (secondo quanto attualmente prescritto dall’art. 24 ter del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), l’art. 3 della medesima disc iplina, che regola il contenuto della dichiarazione da presentare al competente ufficio (comma 1), prescrive che « 2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione dell’impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale, gli estremi degli atti previsti dall’articolo 1, comma 2, l’indicazione dell’eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all’articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 3. Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio 4. Nel caso di titolarità dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione è contenuta l’attestazione che il gasolio custodito nei medesimi è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo è riportato, oltre agli ulteriori elementi
richiesti, anche l’elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi».
L’art. 4 inoltre prescrive che « 1. L’ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all’articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l’interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l’importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. . Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l’ufficio ne da comunicazione all’interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all’articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione. 2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l’istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l’ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall’ufficio stesso».
Inoltre l ‘art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 26 del 2007, riconosce il rimborso del maggior onere conseguente alla maggiorazione delle accise sul gasolio utilizzato come carburante, anche mediante la compensazione, «a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277».
Dalla disciplina ora riportata si palesa innanzitutto inconferente la pretesa natura di irregolarità solo formale, derivante da ll’omessa dichiarazione di tutti i dati richiesti dal legislatore per fruire del beneficio sulle accise. Al contrario, la dettagliata elencazione dei suddetti dati, e tra essi la ‘ indicazione dell’eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta ‘ , manifesta che la completezza informativa costituisce il requisito essenziale per la fruizione dell’agevolazione. D’altronde, se il richiamato art. 6 del d.lgs. n. 26 del 2007 subordina alla presentazione di un’apposita dichiarazione il diritto al rimborso o alla compensazione delle maggiori accise sopportate, sarebbe irragionevole ritenere che il beneficio spetti a chi quella dichiarazione la presenti incompleta.
Neppure è apprezzabile la seconda considerazione della difesa della società, secondo la quale il carattere meramente formale dell’adempimento sarebbe desumibile dal procedimento di verifica dei dati riportati in dichiarazione, che prevede solo un’eventuale richiesta di integrazione e, successivamente, una forma di silenzio-assenso al riconoscimento del beneficio, qualora entro sessanta giorni dal ricevimento o dall’integrazione dei dati non risulti espresso un diniego.
Dalla medesima disciplina si evince infatti che il silenzio-assenso non sancisce la definitività del diritto al conseguimento dell’agevolazione, atteso che all’ufficio non è precluso un accertamento successivo, come prescrive il comma 2 dell’art. 4, nel quale è previsto che ‘ l’ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l’atto di assenso illegittimamente formato ‘.
In tal senso si è già espressa questa Corte, che ha riconosciuto come, in tema di agevolazioni fiscali sul consumo di gasolio, a fronte della presentazione di una dichiarazione documentata, contenente l’opzione per la compensazione in luogo del credito d’imposta, la mancata comunicazione, nel termine di 60 giorni, del provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria, determina l’implicito accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, sicché
il contribuente
può
utilizzare l’importo
del credito
spettante in
compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 247 del 1997, fermo restando il potere impositivo e di controllo dell’Ufficio che può annullare il silenzio-assenso illegittimamente formatosi con provvedimento motivato, coincidente con lo stesso avviso di accertamento con cui procede al recupero del credito d’imposta indebitamente compensato o rimborsato (Cass., 8 ottobre 2019, n. 25095; cfr. anche 10 settembre 2020, n. 18712). E d’altronde si è ulteriormente specificato che, quanto al rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l’avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni, di cui all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, dalla ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente, il quale non può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l’autore dell’istanza e, dunque, a conoscenza dell’assenza del presupposto qualificante per fruire dell’aliquota ridotta dell’accisa (Cass., 13 luglio 2023, n. 20042).
Il ricorso va in definitiva rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza della società anche nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle dogane delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 4.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023