Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33215 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33215 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 315, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo il 9.6.2020, e pubblicata il 26.6.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Oggetto: Irpeg 1995-1996 -Diniego di rimborso –RAGIONE_SOCIALE -Partecipazione di controllo in RAGIONE_SOCIALE – Affermata attività no-profit -Richiesta aliquota agevolata – Condizioni.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, evidenziando che nel 1992, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE legge delega n. 218 del 1990 e del D.lgs. n. 356 del 1990, la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito la propria azienda RAGIONE_SOCIALE alla società per azioni di nuova costituzione denominata RAGIONE_SOCIALE. A seguito del conferimento, l’ente conferente aveva ottenuto la maggioranza RAGIONE_SOCIALE azioni RAGIONE_SOCIALE società conferitaria, ed era stata mutata la denominazione RAGIONE_SOCIALE conferente in RAGIONE_SOCIALE.
Nella dichiarazione dei redditi per l’esercizio 1995-1996 la RAGIONE_SOCIALE aveva applicato, ai fini Irpeg (ric., p. 1), l’aliquota piena del 36 % e non quella ridotta del 18 % di cui all’art. 6 del d.p.r. n. 601/1973; la RAGIONE_SOCIALE chiedeva, in conseguenza, il rimborso RAGIONE_SOCIALE somma di lire 925.000.000.
A seguito del diniego di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria, la RAGIONE_SOCIALE presentava ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di L’RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che doveva applicarsi la normativa precedente al d.lgs. 153/1999, e che il controllo societario avrebbe potuto far presumere la sussistenza di un potere di indirizzo e coordinamento RAGIONE_SOCIALE controllante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2497 sexies cod. civ. Tuttavia dai documenti prodotti, e segnatamente dal bilancio corredato RAGIONE_SOCIALE relazione degli amministratori e dei sindaci, oltre che dal protocollo di autonomia diretto alla Banca d’Italia, emergeva che la RAGIONE_SOCIALE non aveva esercitato nel concreto il controllo RAGIONE_SOCIALE banca, aveva impegnato tutto il reddito disponibile a fini di interesse generale e non disponeva di personale, ma si avvaleva di personale RAGIONE_SOCIALE banca.
2.1. La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle rigettava il ricorso, in quanto dai documenti prodotti emergeva che, a fronte di un ragguardevole valore RAGIONE_SOCIALE partecipazioni gestite dalla ricorrente ed iscritte in bilancio, modeste erano state le erogazioni monetarie per finalità non a scopo di lucro, sicché la RAGIONE_SOCIALE non aveva dato la prova che “la provvista di risorse destinate all’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività sociali, culturali e di beneficenza fosse stata di entità tale da far ritenere non prevalente l’attività economica da essa fondazione esercitata”.
La RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo. La CTR accoglieva l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE evidenziando che l’attività svolta era stata esclusivamente non lucrativa, come si desumeva dallo Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal protocollo di autonomia e dall’esame del bilancio, da cui “si ricava che gli introiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provengono, a prescindere da altra redditività del patrimonio, solo dai dividendi RAGIONE_SOCIALE sua partecipazione azionaria nella società partecipata e che le attività, al netto di tutte le riserve di legge, sono state destinate solo agli scopi istituzionalmente propri RAGIONE_SOCIALE‘ente”.
Avverso la decisione assunta dalla CTR proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte di legittimità cassava con rinvio la impugnata decisione del giudice del gravame, richiedendo alla CTR, tra l’altro, di ‘accertare se la RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALE effettiva attività esercitata per i fini di interesse pubblico e di utilità sociale, soprattutto valutando se tale attività era “prevalente” o “esclusiva” rispetto a quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALE società’, Cass. sez. V, 14.11.2018, n. 29315.
La contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, riproponendo le
proprie tesi. La CTR rilevava che dal bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emergeva che la stessa avesse destinato cospicue somme ad attività non lucrative. In conseguenza accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e riconosceva il suo diritto a conseguire il rimborso domandato.
Avverso questa seconda decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente.
6.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni il Pubblico Ministero, nella persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, ed ha domandato accogliersi il ricorso, sollecitando ad applicare i principi espressi nella recente pronuncia di questa Corte n. 27300 del 2023.
6.2. Ha quindi depositato memoria la controricorrente, che ha ribadito i propri argomenti, anche replicando alle valutazioni espresse dal P.M.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Dpr n. 601 del 1973, perché nel disporre il rinvio la Suprema Corte aveva richiesto di ‘accertare se la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova RAGIONE_SOCIALE effettiva attività esercitata per i fini di interesse pubblico e di utilità sociale, soprattutto valutando se tale attività fosse stata ‘prevalente’ o ‘esclusiva’ rispetto a quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALE società’ (ric., p. 5), compito da cui il giudice del rinvio si è sottratto.
1.1. In sostanza con il suo ricorso l’Amministrazione finanziaria critica la impugnata decisione adottata dalla CTR per non avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello provveduto ad esprimere la valutazione che gli
era stata demandata in sede di rinvio, violando il principio fondante di tale tipo di giudizio.
Nel disporre il giudizio di rinvio con la ricordata pronuncia Cass. sez. V, 14.11.2018, n. 29315 (di cui risulta ‘gemella’ Cass. sez. V, 20.6.2018, n. 16229, resa tra le stesse parti in relazione all’esercizio 1996 -1997), questa Corte regolatrice aveva innanzitutto ricordato alcuni principi espressi nella materia controversa dal Giudice di legittimità, condivisibili e pertanto meritevoli di essere confermati anche in questa sede, evidenziando che ‘sono stati più volte affermati e vanno ribaditi i seguenti principi (da ultimo Cass. Civ., 11 maggio 2017, n. 11648; in precedenza Cass. Civ., Sez.Un., 22 gennaio 2009, n. 1576):
gli enti di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni bancarie (cc.dd. fondazioni), quali risultanti dal conferimento RAGIONE_SOCIALE aziende di RAGIONE_SOCIALE in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione RAGIONE_SOCIALE maggioranza del relativo capitale ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 218 del 1990 ed in base al d.lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati né alle persone giuridiche di cui alla legge n. 1745 del 1962, art. 10 bis, ai fini RAGIONE_SOCIALE esenzione dal versamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta d’acconto sugli utili, né agli enti ed istituti di interesse generale elencati nel d.p.r. n. 601 del 1973, articolo 6, il quale 4 riconosce l’agevolazione RAGIONE_SOCIALE riduzione alla metà RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IRPEG in ragione del profilo soggettivo dei beneficiari e non in relazione all’attività da essi oggettivamente svolta;
b) la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione agli enti considerati né in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, né in via estensiva, poiché la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE predette norme;
la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del d.lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, d.p.r. n. 917 del 1986, ex art 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione RAGIONE_SOCIALE riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti;
d) ne deriva l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa RAGIONE_SOCIALE in capo ai soggetti che, in relazione all’entità RAGIONE_SOCIALE partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività RAGIONE_SOCIALE‘ente creditizio e, di conseguenza, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, è subordinata alla dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime RAGIONE_SOCIALE prova ex art. 2697 c.c., di avere in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale , anziché quella di controllo e governo RAGIONE_SOCIALE partecipazioni bancarie, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni, nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (cfr. Cass. nn. 25738 e 26883 del 2009, 3415 e 12243 del 2010, 16842 del 2013, 17669 del 2014, 9696/2015)’.
Aggiungeva quindi la Corte di legittimità che ‘La RAGIONE_SOCIALEzione, a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 1576) ha precisato che le fondazioni devono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., fornire la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in concreto , prova che può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri
contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALE società partecipate. Pertanto, tale verifica postula una indagine sull’esercizio in concreto RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa, non limitata ai modi di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell’anno di imposta’ (le evidenze sono nel testo).
2.1. Quindi il Giudice che ha disposto il rinvio non ha mancato di ricordare che ‘proprio in un precedente di legittimità tra le stesse parti, si è affermato che è necessario che la RAGIONE_SOCIALE alleghi e fornisca la prova RAGIONE_SOCIALE complessiva attività effettivamente svolta, e non soltanto di quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione di origine, esercitata nell’anno di imposta (Cass. Civ., 20 giugno 2007, n. 14358, con riferimento ad un avviso di accertamento relativo agli anni 1993 e 1994)’.
Infine questa Corte aveva chiarito, come anticipato, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto ‘accertare se la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova RAGIONE_SOCIALE effettiva attività esercitata per i fini di interesse pubblico e di utilità sociale, soprattutto valutando se tale attività fosse stata ‘prevalente’ o ‘esclusiva’ rispetto a quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALE società’, non mancando di specificare che ‘era proprio onere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dimostrare che l’attività svolta in prevalenza era quella indirizzata a fini di interesse pubblico o di utilità sociale, rispetto a quella svolta quale socio azionario di maggioranza RAGIONE_SOCIALE banca, con la ricezione dei dividendi’, Cass. sez. V, 14.11.2018, n. 29315.
A fronte RAGIONE_SOCIALE chiare indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, che domandava di verificare se la RAGIONE_SOCIALE, che deteneva una partecipazione di controllo nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e partecipava alla vita sociale, ad esempio esercitando il diritto di voto maggioritario (cfr. controric., p. 22), avesse assicurato prova di avere svolto esclusiva o prevalente attività di utilità sociale, la CTR ha rilevato dal (solo) bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente ‘l’erogazione di
1.696.479,000 (oltre un miliardo e mezzo) di lire nell’anno di gestione 30.09.1995-30.09.1996, con liquidazione conseguente d 1.450.724180 lire e ripartita per ricerca scientifica … istruzione … arte … sanità … convegni e borse di studio … assistenza e beneficenza. Il resto RAGIONE_SOCIALE risorse viene assorbito dai costi di funzionamento (315.433.325 di lire) e gli accantonamenti … Tanto è sufficiente per concludere che con valida prova è dimostrato che l’attività è esercitata per i fini di interesse pubblico e di utilità sociale nelle modalità necessarie a lucrare l’agevolazione’ (sent. CTR, p. VII).
La valutazione operata dalla CTR non rispetta i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità nel disporre il giudizio di rinvio, e neppure appare condivisibile.
Contesta la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, si osservi: ‘Anche se lo scopo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è quello di perseguire astratte finalità di carattere sociale, è pur vero che l’impegno principale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘Ente è la gestione del pacchetto azionario e, quindi, l’attività di controllo ed indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘azienda di RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 7). Questa tesi non risulta smentita dalle scarne valutazioni espresse dalla CTR.
Il giudice impugnato non chiarisce quali siano le complessive attività che risulta accertato la RAGIONE_SOCIALE abbia svolto nell’esercizio fiscale in questione, non ne quantifica il complessivo ammontare, e non si comprende come possa pertanto esprimersi un giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE attività non lucrative.
Non può quindi che ribadirsi quanto già osservato in altro giudizio celebrato tra le stesse parti, ed avente ad oggetto anche analoghe questioni, ove si è rilevato che ‘la motivazione RAGIONE_SOCIALE Commissione regionale … è del tutto generica … senza compiere accertamenti in ordine alla concreta attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE. Il bilancio relativo all’anno 1992/1993 non è stato neppure descritto nei suoi termini essenziali, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE poste più rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE indagine affidate al giudice in sede di
rinvio … senza accertare l’attività in concreto svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, in rapporto a quella relativa alla gestione del pacchetto azionario di maggioranza RAGIONE_SOCIALE Banca’, Cass. sez. V, 25.10.2018, n. 27823.
4.1. Invero non appare scontato che, dagli atti allegati dalla RAGIONE_SOCIALE, emerga quanto necessario per esprimere il giudizio in questione. Si è già segnalato come questa Corte abbia statuito che le fondazioni debbono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., fornire la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in concreto , prova che può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALE società partecipate. Non risulta, però, che altri atti rilevanti, oltre il proprio bilancio, la relazione di amministratori e sindaci ed un verbale di assemblea, non meglio individuato e non riassunto nel suo contenuto (sent. CTR, p. II), siano stati forniti dalla RAGIONE_SOCIALE.
La CTR avrebbe dovuto però esprimere il giudizio di prevalenza (o esclusività) RAGIONE_SOCIALE attività non lucrative espletate dall’Ente che le era stato demandato, sul fondamento di quanto provato dalla RAGIONE_SOCIALE e, se in base agli atti di causa il giudizio non poteva compiutamente essere espresso, la CTR avrebbe dovuto trarne le conseguenze di legge, sempre ricordando che la prova di avere diritto a conseguire un’agevolazione fiscale grava su chi domanda di avvalersene.
Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.