Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10762 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11684/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n. 7453/2022 depositata il 21/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE , che svolge la propria attività senza finalità di lucro e con scopo principale quello della promozione e diffusione RAGIONE_SOCIALE attività turistiche e culturali, in data 19/3/19, riceveva la notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE II di Napoli, recependo le risultanze di PVC del 24/4/2017, disconosciuta la disciplina di favore prevista dall’art. 148 Tuir per gli enti che svolgono attività non commerciale, accertava ricavi commerciali non dichiarati, chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 40.618,02, comprensiva di maggiori imposte, interessi e sanzioni, per omesso versamento di IRES, IRAP ed IVA.
In particolare, tra gli altri, ai fini del presente giudizio, vengono in conto i seguenti due recuperi riguardanti (come da ricorso, che cita l’avviso):
-i ricavi conseguiti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: <> (rettifica, pag.3, ult. cpv, punto A);
-i ricavi da altre convenzioni: <> (rettifica, pag. 4, 1^ cpv, lett. B).
La C.T.P. di Napoli, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con la sentenza n. 11012/6/21, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Campania, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
Col 2° motivo, l’appellante fa valere: nullità della sentenza per errata e falsa applicazione dell’articolo 148 (ex art. 111) del Tuir e dell’art. 2697 cc e dei principi sul riparto degli oneri probatori .
Va ricordato che l’Ufficio ha disconosciuto i benefici fiscali previsti per gli enti associativi in considerazione della violazione del principio di trasparenza previsto dal comma e) dell’art. 148 del Tuir, in quanto:
l’attività è rivolta interamente a soggetti esterni all’associazione e pertanto riveste natura commerciale ai sensi del comma 1 dell’art. 148;
il rendiconto non è veritiero;
sono stati distribuiti gli utili in violazione rispettivamente dei commi d) e a) del citato art. 148 comma 8 DPR 917/86.
Infatti l’art. 148 del Tuir e l’art. 4 DPR 633/72, prevedono rispettivamente ai fini ires e iva, uno speciale regime tributario di favore per gli enti non commerciali di tipo associativo.
Ciò comporta che tali enti sono assoggettati, in via generale, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente alle attività rese all’interno della vita
associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni indicate dalla legge.
Il presupposto di carattere generale per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui al citato art. 148 è che l’ente associativo sia qualificato come ‘non commerciale’, e ciò significa che l’ente non deve avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Sulla contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE di aver percepito € 38.400,00 dal RAGIONE_SOCIALE per un servizio di info point rivolto ai turisti della città, l’Associazione rappresenta che nelle fatture emesse nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tali prestazioni erano state già assoggettate all’aliquota ordinaria iva del 22%, e ‘quindi l’associazione non può essere assoggettata e sanzionata alla ripetizione dell’imposta già dichiarata’.
E il punto qui è che non solo tale attività non è prestata in favore degli associati, come prescritto dall’art. 148, bensì di soggetti esterni, ma che ha anche natura commerciale, in quanto svolta dietro compenso.
Il fatto che si tratti di donazioni è privo di riscontro.
Stesso discorso vale anche per le altre attività contestate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Col 3° motivo, l’appellante sostiene sia ravvisabile ‘nullità della sentenza per omesso pronunciamento e per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2 del d.p.r. 600/73 e dell’art. 56 del d.p.r. 633/72’, perché ‘l’art. 2697 c.c. dispone che «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»’, e ‘gli artt. 59 D.P.R. 633/72 e 61, co. 3, D.P.R. 600/73 attribuiscono, in via esclusiva, efficacia probatoria alle scritture contabili regolarmente tenute’.
L’appellante rileva che l’avviso deve ‘contenere una doppia motivazione, in quanto l’Ufficio dovrà dimostrare:
previamente, la sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE fattispecie legittimanti l’applicazione del metodo induttivo; in secondo luogo, l’attendibilità della ricostruzione dell’imponibile accertato’.
E col 4° motivo, sostiene la ‘nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione art. 54 e 55 dpr 633/72 in relazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. nonché violazione artt. 3 e 53 della Costituzione’.
I motivi sono infondati, perché, come rilevato dalla CTP, l’RAGIONE_SOCIALE ha palesato diverse circostanze che hanno reso necessario escludere l’applicazione all’associazione della disciplina di favore prevista dall’art. 148 Tuir per gli enti che svolgono attività non commerciale: l’inosservanza dei principi di trasparenza e democraticità, previsti dall’art. 148, co. 8, Tuir; la violazione dell’art. 148, c. 1, dello stesso Tuir, avendo svolto la ricorrente attività rivolta interamente a soggetti a essa esterni; l’omessa contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da quote sociali per € 27.500,00, in violazione dell’art. 148, c. 8, lett. d), Tuir, e la presuntiva distribuzione degli utili risultante dal mancato riporto all’anno successivo degli utili conseguiti nel 2014, per € 14.086,00.
E tali circostanze, da una parte giustificano l’accertamento operato, e dall’altra sono documentate, e quindi più che attendibili.
La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. La contribuente deposita memoria telematica addì 27 febbraio 2024 ulteriormente illustrativa RAGIONE_SOCIALE sue ragioni, anche in chiave di replica alle difese agenziali.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘La sentenza impugnata ha ritenuto che i servizi resi dalla ricorrente siano stati erogati dietro
corrispettivo da parte dei loro fruitori finali; essi, al contrario, sono stati erogati gratuitamente a quei fruitori, come risulta ‘per tabulas’. Pertanto, la sentenza è inficiata da un travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali ed è illegittima perché fondata su motivazione apparente. Violazione dell’art. 111, c. 6 Cost. e dell’art. 36, c. 2, n. 4 cpc, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 cpc’.
1.1. ‘In sostanza, la ricorrente ha ricevuto dei contributi in danaro dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE per assicurare servizi di info point rivolto ai turisti della città e di assistenza linguistica ai ricoverati stranieri presso l’Ospedale di RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, all’evidenza, di attività che perseguivano le finalità istituzionali della ricorrente, per le quali quest’ultima era remunerata, a titolo di contributo, dal RAGIONE_SOCIALE o dalla citata RAGIONE_SOCIALE, ma, certo, non riceveva alcun corrispettivo dai turisti, fruitori finali di quei servizi’. ‘In particolare, nell’atto di appello si è sottolineato che <> (appello, pag.22, rigo 9 e ss)’.
Riproposta la questione in appello, la risposta della CTR nella sentenza impugnata ‘presenta chiaramente un travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali da parte del Giudice regionale. Infatti, la CTR sostiene che il ‘compenso’ è dato dai turisti ovvero da soggetti esterni alla compagine degli associati (<>): ma è incontroverso che, in realtà, la ricorrente erogava il servizio al turista in modo gratuito; essa, piuttosto, svolgeva attività di interesse pubblico e, per questo, riceveva una contribuzione da parte dell’ente pubblico (RAGIONE_SOCIALE) o, comunque, di rilevanza pubblica (in nome del principio di sussidiarietà orizzontale). Di conseguenza, la contribuzione non era assoggettata ad imposizione, proprio perché proveniente da altri enti o associazioni’.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, rispetto alla questione dedotta nel motivo.
Peraltro la CTR non incorre in alcun preteso travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, poiché in nessun luogo della sentenza impugnata ‘sostiene che il ‘compenso’ è dato dai turisti ovvero da soggetti esterni alla compagine degli associati’.
Essa, al contrario, rileva che tutte le attività prestate dalla contribuente lo sono state in favore di ‘soggetti esterni’, ossia di non soci, ragion per cui di per sé non può trovare applicazione il regime di favore di cui all’art. 148 Tuir ed all’art. 4 DPR n. 633 del 1972, il cui presupposto è che le prestazioni siano rese ai soci.
Infine, completamente destituito di fondamento è l’assunto secondo cui l’Ufficio e di conseguenza la CTR, che ha recepito la prospettazione agenziale, ‘considera di natura commerciale anche
le donazioni’. Invero, come correttamente ritenuto dalla CTR, in riferimento alle due riprese vertite, non si configura alcuna donazione; la contribuente offre evidenza del contrario, affermando essa medesima, anzi, che trattavasi di ‘attività per le quali quest’ultima era remunerata, a titolo di contributo, dal RAGIONE_SOCIALE o dalla citata RAGIONE_SOCIALE‘: con ciò dunque restituendo l’evidenza di un contratto con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE poggiante, sinallagmaticamente, sulla fornitura RAGIONE_SOCIALE prestazioni a soggetti estranei alla compagine associativa in forza di una remunerazione.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘La sentenza impugnata ha disconosciuto i requisiti di ente non commerciale in capo alla ricorrente, ma non ha assolutamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, limitandosi ad affermare apoditticamente la fondatezza RAGIONE_SOCIALE tesi dell’Ufficio. Pertanto, essa è illegittima perché fondata su motivazione apparente. Violazione dell’art. 111, c. 6 Cost. e dell’art. 36, c. 2, n. 4 cpc, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 cpc’.
2.1. ‘La rettifica presenta un secondo impianto argomentativo con il quale procede al recupero a tassazione dei ricavi: essa, infatti, disconosce la natura di ente non commerciale in capo alla ricorrente, per effetto di alcune (presunte) irregolarità’. ‘La ricorrente ha contestato, sin dal ricorso di primo grado, l’esistenza stessa e la rilevanza RAGIONE_SOCIALE irregolarità ad essa addebitate allo scopo di disconoscerne la natura associativa’. Riproposta la questione in appello, la sentenza impugnata ‘si limita a far proprie le sole affermazioni dell’Ufficio, omettendo qualsiasi riferimento alle puntuali contestazioni che l’odierna ricorrente ha sollevato in ordine all’effettiva esistenza di quelle irregolarità. Invero, si è visto che la ricorrente svolgeva la propria attività a favore di altri enti associativi, tra i quali un ente pubblico quale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; che essa ha esibito il libro soci e, soprattutto, le schede di iscrizione . La motivazione così espressa risulta apparente,
dal momento che essa rivela un completo appiattimento sulle posizioni dell’Ufficio’.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Anche in questo caso è a rilevarsi come la sentenza impugnata esibisca una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico. Invero la CTR nel torno di poche per ben due volte osserva che ‘l’Ufficio ha disconosciuto i benefici fiscali previsti per gli enti associativi in considerazione della violazione del principio di trasparenza previsto dal comma e) dell’art. 148 del Tuir, in quanto: 1. l’attività è rivolta interamente a soggetti esterni all’associazione e pertanto riveste natura commerciale ai sensi del comma 1 dell’art. 148; 2. il rendiconto non è veritiero; 3. sono stati distribuiti gli utili in violazione rispettivamente dei commi d) e a) del citato art. 148 comma 8 DPR 917/86’ e che ‘l’RAGIONE_SOCIALE ha palesato diverse circostanze che hanno reso necessario escludere l’applicazione all’associazione della disciplina di favore prevista dall’art. 148 Tuir per gli enti che svolgono attività non commerciale: l’inosservanza dei principi di trasparenza e democraticità, previsti dall’art. 148, co. 8, Tuir; la violazione dell’art. 148, c. 1, dello stesso Tuir, avendo svolto la ricorrente attività rivolta interamente a soggetti a essa esterni; l’omessa contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da quote sociali per € 27.500,00, in violazione dell’art. 148, c. 8, lett. d), Tuir, e la presuntiva distribuzione degli utili risultante dal mancato riporto all’anno successivo degli utili conseguiti nel 2014, per € 14.086,00′.
Con una motivazione sì completa e pertinente il motivo omette alcun concreto e reale confronto.
Gli ultimi due motivi, per comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘I Giudici dell’appello hanno omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa all’accertamento di
Iva che era già addebitata dalla ricorrente in fattura al 22%. Violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 cpc.’.
4.1. Il motivo cade sul primo recupero, riguardante le somme ricevute dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Vi si legge, dopo essere stato (ulteriormente) riportato il tenore della ripresa: ‘Sul punto, la ricorrente ha eccepito che <> (appello, pag. 21, rigo 10 e ss.). Questa stessa eccezione era stata sollevata nel ricorso di primo grado (p. 22, rigo 3 e ss.)’. ‘La Co regionale non si è espressa sull’eccezione della duplicazione dell’imposta sul valore aggiunto, secondo la quale l’Ufficio ha recuperato un tributo che già era stato addebitato dalla ricorrente nelle proprie fatture.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Codesta On.le Corte potrebbe ritenere che i Giudici regionali si siano pronunciati sull’eccezione relativa all’accertamento di IVA che era già addebitata in fattura al 22%. In tal caso, la decisione, comunque, sarebbe sfornita di motivazione. Violazione dell’art. 111, c. 6 Cost. e dell’art. 36, c. 2, n. 4 cpc, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 cpc.’.
5.1. Il motivo ripropone la censura di cui al precedente, sotto il profilo, comunque, del difetto motivazionale.
I motivi di cui si tratta sono inammissibili.
Essi, invero, ad onta del richiamo RAGIONE_SOCIALE pagine del ricorso introduttivo e dell’atto d’appello, non riproducono la specifica doglianza somministrata ai Giudici di merito.
Il terzo motivo richiama p. 22 del ricorso introduttivo. In tale pagina si legge: ‘A1) l’Ufficio nonostante la consegna di tutta la documentazione contabile richiesta ‘. Tale è il passaggio riprodotto nel motivo stesso, di cui innanzi si è dato conto. Esso non è però articolato in alcuna ragione di doglianza, ma costituisce semplicemente un elemento argomentativo inserito in un paragrafo intitolato ‘La finalità di lucro’ (p. 21), volto a render conto della ‘contrapposizione’ RAGIONE_SOCIALE diverse posizioni dell’Ufficio e della contribuente in sede di ‘verific’ (‘Durante le verifiche si assiste alla contrapposizione – da una parte – dall’altra ‘). A tutto voler concedere, anche l’affermazione di p. 8 ‘Nell’avviso di accertamento vi erano numerosi errori ed incongruenze nell’applicazione dell’IVA rispetto alla documentazione a suo tempo prodotta e non confutata (la quale si deposita integralmente) ovvero l’Ufficio aveva recuperato la differenza di IVA ordinaria su fatture già assoggettate ad aliquota ordinaria del 22% infatti si evidenziava in modo analitico gli evidenti errori commessi dall’Ifficio (seguirà motivazione specifica in merito) è inserita in una serie di mere premesse (cfr. il par. ‘Considerato che’ da p. 5 in poi), senza essere poi finalizzata in una specifica critica all’avviso.
Anche a voler prescindere da ciò, la questione del già avvenuto assoggettamento ad IVA al 22% del compenso erogato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE neppure può dirsi devoluta alla CTR. Invero, il terzo motivo richiama p. 21 dell’atto d’appello, che tuttavia non formalizza alcuna devoluzione sul punto, men che meno rapportata alla sentenza di primo grado. Detta pagina contiene una riproduzione del passaggio già contenuto a p. 22 del ricorso introduttivo, medesimamente inserita in un paragrafo intitolato:
‘La finalità di lucro’ (che inizia a p. 20) riguardante la ‘contrapposizione’ RAGIONE_SOCIALE diverse posizioni RAGIONE_SOCIALE parti in ‘verifica’, nel conteso argomentativo di un motivo, il primo, compiutamente articolato a p. 18 in guise del tutte eterogenee rispetto alla questione vertita, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sue sottopartizioni .
Talché, in definitiva, la contribuente non dimostra donde abbia, con efficacia propriamente devolutiva, articolato la questione dedotta nei motivi che ne occupano, formulando una specifica richiesta ai Giudici di merito, ed in particolare alla CTR, di pronunciarsi al riguardo: pertanto contravviene agli oneri di precisione e di autosufficienza che governano il paradigma censorio dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554 -01, cui ‘adde’, altresì, Sez. 3, n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494 -01).
Fermo quanto precede, i motivi sono comunque inammissibili, sempre per violazione degli oneri di precisione ed autosufficienza, tuttavia in relazione (altresì) ad un profilo diverso. Essi, invero, danno per scontato ciò che avrebbero dovuto allegare e comprovare, ossia il fatto, siccome risultante da atti e documenti (non indicati né localizzati nei fascicoli di merito né riprodotti), della non contestazione dell’Ufficio in ordine all’assoggettamento all’IVA
al 22% di non meglio indicate e men che meno descritte ‘ fatture emesse nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘. All’uopo essi invocano la ‘facile verificabilità’ dell’assunto ‘all’interno della dichiarazione IVA in particolare al quadro NUMERO_DOCUMENTO volume d’affari euro 38.400,00′: tuttavia, di per sé non individuata né localizzata siffatta dichiarazione IVA, finiscono per sollecitare (in via preliminare rispetto alle censure formulate) un’attività deduttiva, e quindi valutativa, di carattere esclusivamente meritale, estranea al giudizio di cassazione.
In definitiva, il ricorso va integralmente respinto, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 2.800, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 14 marzo 2024.