Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25439/2019 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
l’RAGIONE_SOCIALE (in qualità di incorporante l’RAGIONE_SOCIALE), con sede in Ravenna, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura speciale conferita dal Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Ravenna il 9 luglio 2019, rep. n. 26277, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in San Benedetto del Tronto (AP), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO AGEVOLAZIONI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale d ell’Emilia –RAGIONE_SOCIALE il 9 aprile 2018, n. 993/05/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia –RAGIONE_SOCIALE il 9 aprile 2018, n. 993/05/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per la revoca dell’agevolazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% – ed il conseguente recupero nella misura ordinaria con i relativi accessori – in relazione al trasferimento a titolo di permuta, con rogito notarile del 28 dicembre 2004, dal Comune di RAGIONE_SOCIALE al l’RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata dal l’RAGIONE_SOCIALE ) di un suolo inserito in un piano urbanistico particolareggiato (per la costruzione di un fabbricato destinato a nuova sede direzionale), per l’alienazione infra -quinquennale del medesimo immobile (mediante la costituzione del diritto di superficie a favore di un terzo, in virtù di concessione per la progettazione e la realizzazione del fabbricato destinato a nuova sede direzionale, che era stata poi annullata dal giudice amministrativo), con rogito notarile del 29 maggio 2007, ha accolto l ‘appello proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna il 14 marzo 2017, n. 95/01/2017, con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul rilievo: che il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria del predetto suolo decorresse soltanto dall’1 settembre 2008, in concomitanza con la trasmissione del certificato di avvenuta bonifica dell’area (e non dal 28 dicembre 2004, in concomitanza con la stipulazione RAGIONE_SOCIALE permuta), come si evinceva dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 18 aprile 2011 n. 102/01/2011 (nel frattempo, passata in giudicato), la quale aveva ritenuto che l’impossibilità di edificazione prima del completamento dei lavori di bonifica costituisse causa di forza maggiore ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine decadenziale (1 settembre 2008), la cui scadenza era, pertanto, differita all’1 settembre 201 3; che, peraltro, la proroga disposta dal d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, aveva ulteriormente differito la scadenza del termine decadenziale per l’util izzazione edificatoria del predetto suolo all’1 settembre 2019 ;
l’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388, 15 disp. prel. cod. civ., e 1 RAGIONE_SOCIALE tariffa -parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dagli artt. 1, commi 25 -28, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il termine quinquennale di decadenza per l’utilizzazione edificatoria del suolo acquistato con la tariffa
agevolata potesse beneficiare RAGIONE_SOCIALE proroga sessennale riguardante la diversa ipotesi di acquisto di suoli compresi in piani urbanistici particolareggiati per l’attuazione di programmi di edilizia residenziale;
1.2 con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 23, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e 6, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la proroga dei termini fosse applicabile anche ad un rogito notarile antecedente all’1 gennaio 2005 (28 novembre 2004), non potendo farsi riferimento a tal fine alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza tributaria che , in relazione all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE revoca dell’agevolazione invocata per il rogito notarile in questione, aveva riconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE forza maggiore ed aveva differito la decorrenza del termine decadenziale per l’utilizzazione edificatoria del suolo acquistato all’1 settembre 2008;
i motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta, prescindendo dalla prospettata subordinazione del secondo motivo al rigetto del primo motivo -sono fondati per quanto di ragione;
2.1 la disposizione legislativa di riferimento è l’art. 33, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388 (nel testo vigente ratione temporis ), a tenore del quale: « 3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi RAGIONE_SOCIALE normativa statale o regionale, sono
soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento »;
2.2 l’art. 33, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato poi abrogato dall’ art. 36, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
2.3 in seguito, l’ art. 1, commi 25 – 28, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto: a) l’aggiunta all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE tariffa parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento» (comma 25); b) l’aggiunta all’art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE tariffa annessa al d.l 31 ottobre 1990, n. 347, RAGIONE_SOCIALE seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati » (comma 26); l’abrogazione del comma 15 dell’art. 36 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (comma 27); l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 « agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, nonché alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data » (cioè, dall’1 gennaio 2008) (comma 28);
2.4 secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, l ‘ art. 1, commi 25 28, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, pur abrogando l ‘ art. 36, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva, a sua volta, abrogato l ‘ art. 33, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ha ripristinato la norma prevista da quest ‘ ultima disposizione ma, al contrario, modificando le tariffe allegate al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha dettato una nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l ‘a pplicazione a quelli diretti all ‘ attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25100; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31279; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24345; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6852; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2021, n. 18937; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11474);
2.5 con riguardo alla questione RAGIONE_SOCIALE proroga dei termini, dapprima, l’art. 2, comma 23, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha previsto che: « 23. Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All’articolo 1, comma 28, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e RAGIONE_SOCIALE scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005 »; poi,
l’art. 6, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto che: « All’articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni” »;
2.6 secondo un recente arresto di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità in questa sede, le agevolazioni tributarie previste dall’art. 33, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388 (vigente ratione temporis ), per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati -consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro all’1% e nelle connesse imposte ipotecarie e catastali in misura fissa – si applicano a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro undici anni dall’acquisto del bene, essendo stato il termine di cui all’art. 1, comma 25, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato, così rideterminato per effetto dell’art. 6, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124: disposizione che, modificando una precedente norma retroattiva, in difetto di espressa previsione, vale solo per l’avvenire, applicandosi esclusivamente ai termini pendenti (e non a quelli già scaduti) alla data di entrata in vigore del decreto (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17333);
2.7 secondo tale ragionamento, a tacere del rilievo che formalmente trattasi di norma diversa da quella dell’art. 33, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388, abrogata dell’art. 36, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, disposizione, a sua volta abrogata dall’art. 1, comma 28,
RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza reviviscenza RAGIONE_SOCIALE disposizione del citato art. 33, comma 3, « in quanto ha modificato le tariffe allegate al d.P.R. n. 131 del 1986 ed al d.lgs. n. 347 del 1990, prevedendo una nuova regolamentazione », pur « restando ferma la ratio RAGIONE_SOCIALE disciplina originaria di diminuire per l’acquirente il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area » (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2018, n. 3536) – se è indubbio il carattere retroattivo dell’art. 2, comma 23, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (il secondo periodo del medesimo comma stabilisce espressamente che il termine di riferimento per gli atti e le scritture private autenticate « decorre dall’anno 2005 »), è, tuttavia, erroneo l’ulteriore assunto circa la efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE modifica operata col d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, posto che nessuna norma del decreto legge in parola contempla la retroattività RAGIONE_SOCIALE modificazione (apportata all’art. 2, comma 23, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), sicché la medesima, ai sensi dell’art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ., non è applicabile « che per l’avvenire », con la conseguenza che la ulteriore proroga del termine de quo (già prorogato a otto anni) opera per i termini pendenti alla data RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore del decreto legge (oltre, ovviamente, che per i termini il cui decorso non sia ancora iniziato), ma non (anche) per i termini già scaduti; né – è appena il caso di aggiungere – dai principi generali dell’ordinamento giuridico è evincibile la regula iuris secondo la quale alla modificazione (o alla abrogazione) di una norma retroattiva si propaga la
retroattività RAGIONE_SOCIALE disposizione modificata (o abrogata) (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17333);
2.8 per cui, secondo il ragionamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, in caso di trasferimento avente ad oggetto suoli compresi in piani urbanistici particolareggiati, anche se non diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati (in base all’originario tenore dell’agevolazione) , il termine di decadenza per il completamento dell’intervento edilizio può essere prolungato ad undici anni soltanto se ancora in corso al momento dell’entrata in vigore del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (cioè, al 31 agosto 2013);
2.9 nel caso specie, quindi, fermo il dato incontrovertibile sancito dal giudicato formatosi sulla sentenza depositata Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 18 aprile 2011, n. 102/01/2011 -del differimento (per causa di forza maggiore) del dies a quo all’1 settembre 2008, senza alcuna incidenza medio tempore dell’abrogazione dell’art. 33, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388, da parte de ll’art. 36, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’ulteriore abrogazione di quest’ultima disposizione da parte dell’art. 1, comm a 27, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, si può ritenere che il termine quinquennale di decadenza per l’utilizzazione edificatoria del suolo sia venuto a scadenza l’1 settembre 2013, dal momento che un acquisto perfezionatosi con rogito notarile del 28 dicembre 2004 non poteva beneficiare dell ‘estensione ex tunc RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte da ll’art . 1, commi 25 -27, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, né RAGIONE_SOCIALE proroga disposta dal l’art. 2, comma 23, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, la quale era rigorosamente riservata agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate con decorrenza dall’1 gennaio 2005;
2.10 ne discende che la sentenza impugnata si è discostata da tali principi, avendo ritenuto che la contribuente potesse avvalersi in forma cumulativa sia RAGIONE_SOCIALE proroga ex art. 2, comma 23, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che RAGIONE_SOCIALE proroga ex art. 6, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sugli erronei presupposti che la prima proroga potesse invocarsi con riferimento alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza tributaria sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione e che la seconda proroga avesse efficacia retroattiva al pari RAGIONE_SOCIALE prima proroga;
in conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza per quanto di ragione dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuente.
la formazione in corso di causa RAGIONE_SOCIALE richiamata giurisprudenza di legittimità costituisce giusto motivo per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo