Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 716 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16123/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -ricorrente- contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1407/2017 depositata il 12/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, con conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, avverso l’avviso di liquidazione, relativo alla decadenza dall’agevolazione a favore della piccola proprietà contadina, con il recupero delle maggiori imposte;
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso;
la contribuente ha depositato controricorso nel quale eccepisce, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso dell’Agenzia per omesso deposito degli atti processuali (art. 369, cod. proc. civ.), l’inammissibilità per mancanza di autosufficienza; nel m erito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
…
Ragioni della decisione
Il ricorso non risulta improcedibile o inammissibile come prospettato dalla controricorrente.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Sez. 1 – , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Rv. 664738 01).
Nel caso in giudizio la questione sottoposta alla Corte di Cassazione risulta oltremodo lineare e chiara nel ricorso introduttivo che rappresenta le questioni di fatto e di diritto per la decisione, indicando gli atti processuali.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia prospetta la violazione dell’art. 4, l. n. 604 del 1954 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
I dati di fatto sono pacifici tra le parti, come accertati nelle decisioni di merito: l’atto di compravendita con le agevolazioni in oggetto è stato registrato il 25 luglio 2008 e la contribuente richiedeva il certificato previsto dalla norma (art. 4, l. n. 604 del 1954) il 2 marzo 2009, all’Ufficio preposto; il certificato veniva emesso il 13 luglio 2011 (ricevuto dalla contribuente, a mezzo posta, il 18 luglio 2011) e prodotto all’Agenzia delle entrate il 13 dicembre 2013, dopo 15 giorni dalla notifica de ll’avviso di liquidazione, e, comunque, dopo la scadenza del triennio dalla registrazione.
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata, con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originario ricorso della ricorrente.
Il termine di tre anni (in precedenza di un anno e poi di 2 anni -art. 1, l n. 349 del 1988 -e ora di anni tre -d. l. n. 542 del 1996, art. 2 -) per la produzione della documentazione -certificazione definitiva (quando è prodotta alla stipula dell’atto un’attestazione provvisoria) è previsto espressamente a pena di decadenza: ‘in difetto sono dovute le normali imposte’.
Nel caso in giudizio risulta pacifico che nel termine di tre anni il certificato definitivo, pure emesso con ritardo, ma in tempo utile per la produzione, non è stato presentato all’Ufficio. Il certificato, richiesto dopo mesi dalla registrazione dell’atto, è stato prodotto solo dopo l’avviso di liquidazione, il 13 dicembre 2013 (nonostante fosse stato ricevuto dalla contribuente il 18 luglio 2011). Il termine dei tre anni dalla registrazione scadeva il 25 luglio 2011. Questo ritardo non può certamente adde bitarsi all’inerzia degli Uffici competenti, ma solo all’assenza di adeguata diligenza da parte della contribuente (vedi Sez. 5 – , Ordinanza n. 28392 del 29/09/2022, Rv. 665937 -01).
2. 1. Del resto, la contribuente non ha agito con la diligenza richiesta per la conservazione delle agevolazioni («In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza, richiedendo tempestivamente la certificazione in tempo utile, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione», Sez. 5 – , Ordinanza n. 28392 del 29/09/2022, Rv. 665937 – 01).
2. Infine, risulta irrilevante l’eliminazione della certificazione (l. n. 25 del 26/02/2010, di conversione del d.l. n. 194 del 2009) in quanto l’atto è stato compiuto prima della riforma.
Non può trovare applicazione, nel caso in giudizio, la disposizione dell’art. 5, l. n. 604 del 1954, che prevede espressamente il rimborso (ovvero all’atto della registrazione il pagamento normale e l’assenza di certificazione provvisoria ) se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti presentino apposita d omanda all’Ufficio del registro ( «In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, all’acquirente di un terreno agricolo che non produca, contestualmente alla stipula, il certificato definitivo, né quello provvisorio, attestante la sua qualità di imprenditore agricolo, così pagando le imposte di registro e ipotecarie nella misura ordinaria, spetta ai sensi dell’art. 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, qualora renda nell’atto esplicita dichiarazione di voler fruire del beneficio, il rimborso della maggiore imposta versata alla sola condizione che presenti apposita domanda, corredata dalla prescritta certificazione, nel termine di tre anni dall’avvenuta corresponsione di tale somma. (Così statuendo la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha riconosciuto il rimborso invocato dal contribuente a seguito della relativa domanda, corredata del certificato IPA, proposta entro il suddetto termine prescrizionale, ritenendone ingiustificata la sua avvenuta reiezione giustificata dalla circostanza che il menzionato certificato fosse stato rilasciato anteriormente al pagamento dell’imposta in misura ordinaria)», Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3082 del 11/02/2014, Rv. 629475 – 01).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva,
possono compensarsi interamente.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente;
condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Spese dei giudizi di merito compensate interamente.
Così deciso in Roma, il 25/10/2024.