Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, del Foro di di Castrovillari, che ha indicato recapito EMAIL;
–RAGIONE_SOCIALE – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE;
-controRAGIONE_SOCIALE –
avverso
la sentenza n. 5102 del 2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, il 22/02/2016 e pubblicata il 31/05/2016;
udita:
la relazione svolta in c.c. dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
Alla contribuente era notificato l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, a fronte di omessa dichiarazione a moRAGIONE_SOCIALE unico 2007, in relazione all’anno di imposta 2006, veniva ricostruito induttivamente reddito e ricavi imponibili a fini IRES, IVA, IRAP e altro.
Adita dalla parte privata, la Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso, compensando le spese.
In grado di appello, con la sentenza sopra indicata, le doglianze della RAGIONE_SOCIALE , che aveva richiesto l’esenzione dall’IRES e la forfettizzazione dell’IVA , venivano del pari respinte, sempre -peraltro -con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L ‘ente RAGIONE_SOCIALE agricolo propone oggi ricorso per cassazione, criticando la predetta pronuncia per un motivo, consistente, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nell’asserito omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’avere la RAGIONE_SOCIALE allegato al bilancio di esercizio 2006, poi depositato presso la locale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il modulo C17, comprovante la sussistenza del requisito mutualistico (necessario per beneficiare RAGIONE_SOCIALE invocate esenzioni/agevolazioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed unico motivo di ricorso è inammissibile sotto più profili.
Anzitutto, la deduzione del vizio previsto dal n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., è preclusa in caso pronunce di merito conformi nel respingere le doglianze attoree (c.d. doppia conforme). Recita infatti il comma 4 dell’art. cit.: « Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) ».
In secondo luogo, può evidenziarsi che la RAGIONE_SOCIALE sostiene l’omesso esame di un documento (il modulo C17) e non già dei fatti storici da esso
in ipotesi comprovati, ed altresì palese è il difetto di decisività del l’elemento dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, la giurisprudenza della Corte di legittimità è univoca nell’affermare che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si riferisce a un fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia (fra le innumerevoli, recentemente, cfr. Sez. 2, ordinanza n. 2961 del 06/02/2025, Rv. 673975-01; Sez. 2, ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 Rv. 671706-01, nonché, più specificamente, Sez. L., 01/07/2024, n. 18072, Rv. 671851-01, così massimata: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ” ratio decidendi ” risulti priva di fondamento; per tutte, poi, imprescindibilmente, Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 62983101: l’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).
Nel caso di specie , quand’anche, in ipotesi, il Giudice tributario d’appello avesse omesso di esaminare i fatti sottesi alle dichiarazioni contenute nel modulo C17, tale omissione non avrebbe comunqu e mutato l’esito del giudizio di secondo grado. Infatti, ai fini del rigetto del ricorso in appello hanno giustamente giocato un ruolo assorbente considerazioni inerenti all’impossibilità in radice della RAGIONE_SOCIALE di fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni invocate, alla stregua di macroscopici difetti formali:
-in primis l’omessa dichiarazione dei redditi (anche alla luce di quella giurisprudenza per cui, in tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, non è sufficiente, per l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 12 della l. n. 904 del 1977, che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di una esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l’Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo e accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione; così Sez. 5, Ordinanza n. 18712 del 09/07/2025, Rv. 675194-01, e precedenti conformi);
e, in secondo luogo, il mancato deposito tempestivo dei bilanci, la mancata registrazione presso la RAGIONE_SOCIALE, la non adozione di un regolamento interno disciplinante i rapporti fra soci e con i terzi, l’omessa verifica dei requisiti da parte dei soci (gravi lacune colmate soltanto nel 2010).
A prescindere dal flebile rilievo sul modulo C17, la RAGIONE_SOCIALE difettava ab imis dei requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, e declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, con condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in € 4.100 per compensi , oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater , sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME