Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
Avviso di accertamento – IRES – 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17323/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1127/2016, depositata in data 3 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IRES per l’anno di imposta 2007 con cui
l’Ufficio, a seguito di un controllo della documentazione contabile della società, riscontrava alcune discordanze tra i dati presenti nella dichiarazione dei redditi modello unico 2007 e la contabilità della stessa cooperativa, esercente attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli. Veniva rilevato, in particolare, che nella documentazione per il 2007 non erano stati compilati i quadri RF ed RS e conseguentemente non era possibile verificare la legittimità delle agevolazioni invocate dalla cooperativa ai sensi della legge n. 604/1973 e del d.P.R. n. 601/1973.
Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Lecce, la quale con sentenza n. 314/2013 accoglieva il ricorso, ritenendo che l’ufficio non avesse correttamente esaminato le scritture contabili e ritenendo che l’esenzione spettasse automaticamente indipendentemente dall’indicazione del reddito d’impresa della società e dall’effettiva richiesta dell’agevolazione in argomento.
Contro tale sentenza proponeva appello il l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Puglia; la società contribuente si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto.
La C.t.r. della Puglia, con sentenza n.1 127/2016, depositata in data 3 maggio 2016, rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, legge 16 dicembre 1977 n. 904, nonché dell’art. 83 T.U.I.R. e dell’art. 2697 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha sostenuto che, indipendentemente dalla corretta compilazione dei quadri RF e RN, l’Ufficio doveva accertare la sussistenza delle condizioni per disconoscere il diritto alle agevolazioni invocate.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «nullità della sentenza. Carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto spettante le agevolazioni con una motivazione inidonea a chiarire come potesse l’Ufficio pervenire alla quantificazione del reddito ed alla spettanza delle agevolazioni.
I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, sono fondati.
Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui in tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 604, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l’Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo ed accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione (Cass. 11/04/2011, n. 8140; Cass. 18/12/2017, n. 30371; Cass. 30/06/2021, n. 18404.
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testè declinati laddove ha ritenuto che, avendo la cooperativa presentato richiesta di annullamento in autotutela e, in subordine, di accertamento con adesione, nell’incontro con l’Ufficio,
tenutosi il 3 febbraio 2012, era stata esplicitata la natura della società ed era stata prodotta la documentazione idonea ad attestare la regolare iscrizione nell’elenco delle cooperative a mutualità prevalente; pertanto la mancata compilazione dei quadri RF e Rn non si profilava motivo valido per disconoscere il diritto alle agevolazioni spettanti per legge avendo l’ufficio il potere/dovere di accertare e controllare la vera natura e lo svolgimento di fatto dell’attività produttiva della cooperativa stessa, attività non espletate.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2025