Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4460 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4460 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27983/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 428/2018 depositata il 26/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2011, l’RAGIONE_SOCIALE contestava all’RAGIONE_SOCIALE l’irregolare applicazione della disciplina prevista per gli enti di tipo associativo sportivo dilettantistico.
In particolare, l’Ufficio contestava l’asRAGIONE_SOCIALE dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina tributaria di favore prevista per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, specificatamente, il superamento del limite di proventi commerciali di cui all’art. 1 comma 2 legge 398/1991. Conseguentemente, procedeva a riqualificare le attività di servizi aeroportuali, di vendita di carburanti, di volo da turismo e di didattica, in attività commerciali ai sensi dell’art. 148 comma 4 TUIR e dell’art. 4 comma 5 DPR 633/1972.
In definitiva, recuperava a tassazione un reddito d’impresa ai fini IRES pari ad euro 5.219,00, un valore della produzione IRAP pari ad euro 219.357,00 e un volume d’affari IVA pari ad euro 220.814,00 con irrogazione RAGIONE_SOCIALE correlate sanzioni.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE che con sentenza n. 123/2015 accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR del Piemonte che, con la sentenza n. 3ì428/2/18 pronunciata in data 21/02/2018 e depositata in data 26/02/2018, rigettava l’appello erariale confermando la sentenza impugnata.
L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per aver la CTR posto a fondamento della propria decisione circostanze, quali l’asserita mancanza dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per svolgere attività aeroportuale, non dedotte nel ricorso introduttivo nel quale, al contrario, veniva assunto come fatto pacifico e incontestato lo svolgimento di servizi aeroportuali.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 148 TUIR, 4 DPR 633/1972 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’onere della prova in merito ai requisiti, previsti affinché l’ente non commerciale abbia diritto ad usufruire del particolare regime di favore, gravi sull’ente medesimo.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 90, commi 17 e 18, legge 289/2002, 148 comma 8 TUIR, nonché degli artt. 14 Preleggi, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse titolo per l’applicazione della disciplina tributaria prevista per gli Enti di tipo associativo sportivo dilettantistico, nonostante lo Statuto contenesse clausole inconciliabili con il regime agevolativo.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 148 TUIR e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse posto in essere alcuna cessione di carburante quanto, piuttosto, una mera ‘contribuzione finalizzata a concorrere alla copertura del costo del carburante usato per la gestione del velivolo dell’RAGIONE_SOCIALE utilizzato’.
Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla statuizione relativa alla tracciabilità RAGIONE_SOCIALE movimentazioni dell’Ente.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 25 comma 5, legge 133/1999, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che dall’inosservanza della disposizione in rubrica discenda automaticamente la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991.
Il primo motivo è fondato.
La ricorrente dà conto dell’originaria deduzione della contribuente in punto di svolgimento di servizi aeroportuali nel sito di conduzione dell’attività. La circostanza relativa alla mancanza di autorizzazioni di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe impedito lo svolgimento di detti servizi, non solo non esclude l’esercizio in concreto dell’attività non autorizzata, ma è stata dedotta in seconda battuta, in sede di gravame, sbaragliando il regime preclusivo di cui all’art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992, che sancisce il divieto di nova in appello.
Il secondo motivo e il terzo motivo sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
La sentenza impugnata valorizza in maniera dirimente il dato formale della mancanza di autorizzazioni all’esercizio dell’attività aeroportuale. Così facendo si pone in parte qua in contrasto con il principio di diritto a tenore del quale, in tema di agevolazioni tributarie in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrative non rileva l’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, RAGIONE_SOCIALE), ma quello dell’effettivo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente (Cass. n. 16449 del 2016). Inoltre, le agevolazioni tributarie per le RAGIONE_SOCIALE, compiutamente « si applicano solo a condizione che le RAGIONE_SOCIALE interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto » (cfr. Cass. n. 4872 del 2015). In altri termini, gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e
negli statuti, di specifiche clausole o dell’adozione di un determinato invoRAGIONE_SOCIALE formale in luogo di un altro, ma sulla scorta dell’accertamento effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni contenute nelle clausole stesse. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ripudiato il criterio formalistico pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: le esenzioni d’imposta a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrative dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’RAGIONE_SOCIALE (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE, sicché, secondo consolidata giurisprudenza, l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) e l’onere di provarne i presupposti incombe sul contribuente (Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 11492 del 2019; Cass. n. 29500 del 2020; Cass. n. 10979 del 2020).
In definitiva, non è dubbio, che il criterio stabilito dall’art. 148 TUIR debba prescindere dall’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE , avendo l’indicazione di servizi aeroportuali carattere definitorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano svolti in un aeroporto autorizzato. In caso contrario, si approderebbe alla conseguenza eccentrica per cui lo svolgimento di tali servizi in aeroporto avente i requisiti, ma non autorizzato, non siano soggetti alla previsione di legge e che la definizione stessa del servizio dipenderebbe dall’autorizzazione di RAGIONE_SOCIALE.
Giova soggiungere che la prova dei requisiti per usufruire del regime agevolativo fa capo al contribuente, il quale ha trascurato di offrirla.
Merita, poi, rilevare che la sentenza della CTR non esamina in alcun modo le contestazioni mosse dall’Ufficio né i requisiti necessari per usufruire del regime agevolativo.
In ultima analisi, non è dubbio che il criterio stabilito dall’art. 148 TUIR debba prescindere dall’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE, avendo l’indicazione di servizi aeroportuali carattere definitorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano svolti in un aeroporto autorizzato.
Il quarto motivo è fondato.
L’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) esclude dalla qualificazione di attività commerciali -e, conseguentemente, dalla produzione di reddito imponibile -le attività svolte da enti associativi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ancorché dietro pagamento di un corrispettivo specifico, purché rivolte esclusivamente agli associati e condotte nel rispetto RAGIONE_SOCIALE clausole statutarie che garantiscono l’effettività del rapporto associativo.
Tale previsione normativa trova fondamento nella volontà del legislatore di non assoggettare a tassazione quelle prestazioni che costituiscono naturale espressione della finalità mutualistica dell’ente.
Tuttavia, detta deroga al regime ordinario della tassazione dei redditi non può ritenersi operante in preRAGIONE_SOCIALE di attività che, per natura e modalità di svolgimento, eccedono il perimetro dell’attività istituzionale dell’ente e assumono connotazione tipicamente commerciale.
Nel caso di specie, la vendita di carburante, pur se destinata in linea di principio ai soli associati, non può considerarsi attività funzionale al perseguimento diretto degli scopi istituzionali dell’ente, ove questi ultimi risultino riconducibili ad ambiti quali la promozione RAGIONE_SOCIALE, culturale o ricreativa. La cessione di beni, come disciplinata dall’art. 2195 c.c., configura attività d’impresa, indipendentemente dalla qualità del destinatario della prestazione.
Deve pertanto ritenersi che l’attività in oggetto generatrice di proventi derivanti dalla vendita di carburante -costituisca esercizio di attività commerciale, con conseguente assoggettamento al regime fiscale ordinario ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
In conclusione, la vendita di carburante, in quanto estranea al nucleo essenziale dell’attività istituzionale e idonea a generare utilità economica, è qualificabile come attività commerciale e, come tale, soggetta a imposizione, non potendosi beneficiare dell’esclusione prevista dall’art. 148 TUIR.
Il quinto motivo è fondato.
Dall’esame degli atti emerge che, nel giudizio di appello, parte contribuente aveva dedotto, tra le altre doglianze, l’inosservanza dei limiti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, con riferimento a versamenti e prelevamenti eccedenti le soglie previste dalla legge. Detta censura era stata esplicitamente articolata nell’atto di gravame, assumendo rilievo dirimente anche ai fini del riconoscimento del regime fiscale agevolato.
Nondimeno, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione -né espressa né implicita -su tale specifico motivo di appello, risultando così in violazione dell’art. 112 c.p.c., il quale impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente formulate dalle parti.
L’omessa pronuncia su una censura dotata di autonoma rilevanza ai fini della decisione integra un vizio di attività che comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ne consegue l’accoglimento del quinto motivo di ricorso e la cassazione della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulla questione relativa alla tracciabilità RAGIONE_SOCIALE movimentazioni finanziarie dell’Ente.
Il sesto motivo resta assorbito.
Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, assorbito il sesto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i primi cinque motivi di ricorso, dichiara assorbito il sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Presidente
NOME NOME