Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Salerno, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5273 depositata il 4 giugno 2018 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La CTR, nel respingere con la sentenza impugnata l’appello proposto dalla contribuente, ha confermato l’avviso di accertamento, conseguente alla contestazione dei requisiti per il riconoscimento della natura associativa e quindi per le agevolazioni
Regime fisc assoc
previste dalla l. n. 398/1991 in capo alla RAGIONE_SOCIALE (anno d’imposta 2011).
La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546/1992 e 324, cod. proc. civ., per avere la stessa ritenuto l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero è evidente che la CTR abbia deciso nel merito la vertenza, tanto che nel dispositivo l’appello viene appunto ‘rigettato’ e non dichiarato inammissibile, mentre le argomentazioni rese in ordine al difetto di specificità sono rese in modo condizionale (‘l’appello andrebbe addirittura dichiarato inammissibile’), e dopo aver ampiamente sviluppato gli argomenti che fondano il rigetto di merito.
Ne deriva che quanto osservato in ordine al difetto di specificità non rientra nella ratio decidendi della decisione.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui primi tre motivi d’appello, che riguardavano la questione della asserita violazione della normativa convenzionale tra l’Agenzia e la RAGIONE_SOCIALE, in base alla quale l’affidamento a quest’ultima della raccolta di elementi utili per l’accertamento dell’imposta sarebbe funzionale esclusivamente a rilevare fatti emergenti da controlli contestuali e verifiche documentali, con la conseguenza che ove necessitasse un’articolata attività istruttoria e quindi un accertamento di carattere generale, resterebbe l’esclusiva competenza dell’Agenzia, per inferirne evidentemente l’illegittimità dell’accertamento svolto, nella specie, proprio dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è infondato.
Infatti, non solo la CTR aveva ben presente come i fatti posti alla base degli accertamenti poi svolti dall’Agenzia erano stati raccolti dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una verifica effettuata di concerto con l’Agenzia (cfr. parte ‘svolgimento del processo’), ma la stessa aveva altresì ben presente che l’appello si fondava anche sul riportato rilievo. Sul punto, sempre nella parte in fatto, la CTR riportava come la contribuente avesse tra l’altro eccepito che ‘la RAGIONE_SOCIALE non aveva lo stesso potere accertativo della RAGIONE_SOCIALE‘ e poco dopo riportava che in sede d’appello la stessa ‘ribadiva le doglianze già esposte in primo grado’.
A fronte di ciò, non può certo dirsi che la CTR abbia ignorato la difesa, ma motivando nel merito ha ritenuto implicitamente ma inequivocabilmente superate le difese in base alle quali lo stesso accertamento era illegittimo, poiché la legittimità dello stesso presupponeva la verifica degli aspetti di merito.
È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logicogiuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività.
(Cass.08/05/2023, n. 12131).
Poiché nella specie il vizio denunciato è esclusivamente quello di omessa pronuncia, il motivo risulta quindi infondato.
Col terzo motivo si denuncia motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
3.1. Il motivo è inammissibile, poiché non è previsto il controllo in ordine alla mera insufficienza della motivazione, ma semmai quello di sua omissione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., che si traduce in ipotesi di nullità della pronuncia.
Anche a voler ritenere che il motivo nel suo sviluppo censuri in realtà proprio l’omessa motivazione, anche sotto tal profilo lo stesso è infondato, dal momento che la CTR ha argomentato prima circa l’insussistenza dei requisiti associativi richiesti dalla disciplina fiscale, a partire dalla mancata corrispondenza dei fruitori dei servizi erogati con le persone dei soci; poi in ordine alla presenza di ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni prevalenti rispetto a quelli connessi alle attività istituzionali; infine in ordine all’irregolare tenuta dei libri sociali.
Da ultimo la CTR si incentra sul mancato adempimento dell’onere probatorio incombente sulla contribuente, ricostruendolo come a suo carico.
Orbene, a prescindere da ogni indagine circa la fondatezza degli argomenti spesi dalla CTR, preclusa dal tipo di vizio denunciato, il percorso logico appare pertanto completo, né il giudice del merito, ai fini dell’adempimento all’obbligo motivazionale, è poi tenuto a controbattere ad ogni singola difesa avanzata dalla parte, una volta giunto a sorreggere la propria decisione con un percorso comprensibile e non invincibilmente contraddittorio.
Il ricorso dev’essere dunque respinto con aggravio di spese in capo alla ricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024