Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34319 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto : Agevolazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Avviso di accertamento – IRES, IRAP ed IVA 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 434/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1645/05/2016, depositata in data 28 settembre 2016. l’11 dicembre
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di verifica presso la sede dell’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, culminata nel PVC redatto il 27 ottobre 2011, l’ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE entrate emetteva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava, per l’anno di imposta 2008, maggiori IRES, IVA e IRAP.
La verifica scaturiva da una segnalazione della Polizia di Stato di Oltrarno; all’esito, emergeva che l’associazione, pur essendo costituita in forma di associazione culturale, svolgeva attività di spettacolo e somministrazione di bevande con scopo di lucro.
L’avviso veniva notificato a NOME COGNOME, quale sottoscrittore della dichiarazione dei redditi dell’associazione per l’anno 2008 , e, quindi, responsabile per le sanzioni.
Il COGNOME proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, deducendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto l’attività commerciale svolta dall’ente doveva ritenersi marginale rispetto a quella istituzionale.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’associazione si era mossa nel perimetro normativo degli articoli 148 e 149 t.u.i.r. avendo svolto attività di cessione di beni o prestazione di servizi prevalentemente all’interno dei locali e organizzato un solo evento aperto al pubblico.
L ‘Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ribadendo la natura (commerciale) dell’attività svolta dall’associazione.
La RAGIONE_SOCIALE respingeva l’appello .
Per la cassazione della citata sentenza l ‘Ufficio ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’unico motivo dell’avversa impugnazione .
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del l’11 dicembre 2025.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) motivo di ricorso l ‘Ufficio deduce la «violazione ed erronea applicazione degli articoli 73, 148 e 149 TUIR, 115 c.p.c., 2697 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)». Dopo aver premesso
che nella specie alcune circostanze erano pacifiche, in quanto non contestate (ovvero l’accesso al circolo dalla pubblica via, la pubblicità sulle pagine web, la spesa elevata per i prodotti destinati alla somministrazione) e dopo aver riportato i principi giurisprudenziali in materia, l’RAGIONE_SOCIALE censura l’operato della CTR, che sarebbe venuta meno ‘al proprio compito di verificare se l’Associazione presentasse i requisiti per fruire del regime agevolato ai sensi degli agli artt. 73,148 e 149 TUIR’ (pag. 11 del ricorso).
Lamenta, in particolare, che il giudice del gravame avrebbe ritenuto decisivi elementi irrilevanti, quali la consueta onerosità della somministrazione di bevande ai soci e la mancata prova della distribuzione di utili, trascurando ‘di fare corretta applica zione del riparto dell’onere probatorio’ (pag. 12).
1.1. Il motivo, come correttamente eccepito dal contribuente, è inammissibile.
1.2. invero, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte «la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (da ultimo, Cass. 15/10/2024, n. 26739). Ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. è, altresì, censurabile in sede di legittimità la sentenza nella quale il giudice di merito abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che
tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito (Cass. 21/12/2022, n. 37382).
1.3. Nella specie, tanto la violazione dell’art. 2697 cod. civ. quanto la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non sono, all’evidenza, mosse nei termini (ammissibili) tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, la CTR non ha, invero, attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare (avendo unicamente affermato che l’Ufficio non aveva dato la prova della prevalenza dell’attività commerciale svolta dall’associazione), dall’altro, non ha fondat o la propria decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio (eccezion fatta per il profilo , comunque irrilevante, relativo alla mancata distribuzione degli utili tra gli associati, non indicato nell’avviso di accertamento).
A ben vedere, il motivo, sotto l’apparente violazione di legge, mira ad una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa a questa Corte: «deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme» (Cass. 23/04/2024, n. 10927).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.400,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME Giudicepietro