Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante , sedente in Marsala, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, il tutto come da procura allegata a memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
-resistente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 7589/12/20, depositata il 22 dicembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.L’RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento avendo disconosciuto all’associazione in epigrafe i benefici di cui all’art. 148 TUIR e alla l. n. 398/1991, non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece caratterizzarla. In effetti l’associazione non
NATURA IMPRENDITORIALE
avrebbe consegnato i libri soci, il registro riepilogativo, copia RAGIONE_SOCIALE fatture, né documentazione relativa a costi e spese.
La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo in capo all’associazione i requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALE suddette agevolazioni.
La CTR, adìta in sede d’appello dall’RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di primo grado.
Propone l’RAGIONE_SOCIALE ricorso in cassazione affidato a due motivi.
La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis, cod. proc. civ., non preceduta da controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Pregiudizialmente deve escludersi l’ammissibilità della memoria depositata dalla contribuente in ragione dell’allegata procura.
Invero, tranne che per la parte la quale, in base alla pregressa normativa (rispetto alla l. n. 197/2016), avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, la quale dunque può depositare la memoria per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, deve affermarsi che alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l’adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (ex plurimis, Cass. 17030/21).
2.Con il primo motivo si deduce nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 148 TUIR, l. n. 398/1998 e art. 2697, cod. civ. L’RAGIONE_SOCIALE si duole del fatto che la Commissione Tributaria Regionale si sia limitata a valorizzare i dati formali costituiti dallo statuto e dall’atto costitutivo, trascurando ogni indagine sulla concreta democraticità dell’associazione, che sola è presupposto
per il riconoscimento del beneficio fiscale previsto dalla l. n. 398/1991. Né poi vi era documentazione in ordine alle spese.
1.1.Il motivo è fondato.
In proposito va ricordato che “Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, (in materia di IRPEG) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, (in materia di IVA) – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5, (disposizioni ora sostituite dall’art. 148 TUIR per le imposte dirette, n.d.r.) – a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 460 cit., art. 5, ma anche dell’accertamento – effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni contenute nelle clausole stesse”. Sul piano della prova si rileva, infine, che la disposizione dell’art. 111 TUIR (testo originario) costituisce deroga per gli enti non commerciali di tipo associativo alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 TUIR, secondo la quale l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne deriva che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione sull’IRPEG, nonché quella sull’IVA (art. 4 d.iva), è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. (C. 22598/06 e 16032/05).
Nella specie invece l’indagine della CTR si è limitata ad una disamina di elementi formali, e cioè atto costitutivo, tenuta del libro dei soci e del verbale RAGIONE_SOCIALE assemblee, del verbale del consiglio direttivo e redazione del bilancio consuntivo nonché l’iscrizione al registro nazionale CONI.
Nulla è stato invece esaminato in ordine all’effettiva democraticità, trascurandosi peraltro -anche con riferimento ai dati formali sopra elencati, unici elementi valorizzati -il dato essenziale costituito
dalla relativa attendibilità dei documenti valorizzati, dal momento che risultava in atti non solo la produzione del libro dei soci solo in data 9 marzo 2017 (in occasione del p.v. contraddittorio, mentre il p.v.c. è del precedente ottobre), il tutto a fronte del fatto che in data 11 ottobre 2016 era stata messa a disposizione degli accertatori la documentazione (cfr. sentenza CTR), tra cui evidentemente non vi era il suddetto libro, ma che addirittura dal verbale emerge come il bilancio consuntivo 2012/13 risultava iscritto a quel punto alla pag. 20 del libro dei verbali, quando quest’ultimo, alla data dell’accesso, risultava scritturato solo fino alla pag. 19.
Anche il bilancio 2013/14 veniva poi prodotto solo il 26 ottobre 2017.
Sul punto la CTR si è limitata all’apodittica affermazione secondo cui ‘i tempi e le modalità di redazione dei libri sociali…non dimostrerebbero la violazione del criterio di democraticità’.
Col secondo motivo si deduce omessa pronuncia in ordine all’esame del requisito della democraticità.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
In conclusione la sentenza dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024