Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5693 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5693 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
sul ricorso n. 27898/2021 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, indirizzo pec: EMAIL;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.2292/15/2021 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, depositata il 15/03/2021;
Udita la relazione della causa svolta in data 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2292/15/2021 depositata il 15/03/2021 accoglieva l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE, svolgente attività di formazione e aggiornamento professionale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 643/40/2019 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente avente ad oggetto l’ avviso di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni 2012.
Si legge in ricorso e negli atti che c on l’avviso di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un PVC redatto in data 14.10.2015 al termine di verifica fiscale, contestava all’RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento di attività commerciale in violazione della L. n.266/91 e dell’art.148, comma 8 d.P.R. n.131/86, con conseguente qualificazione dei proventi come redditi di impresa. L’Amministrazione d isconosceva così in capo alla società costi non inerenti e documentati , ritenute d’acconto non effettuate e versate e contestava maggior reddito di impresa imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA.
3. Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento della prospettazione della RAGIONE_SOCIALE così decideva: «annulla il rilievo n. 1 (Costi non inerenti e non documentati, per complessivi euro 182.300,00) e
conferma i rilievi n. 2 (Costi non inerenti e non documentati, per complessivi euro 32.254,00), n.3 (Costi non inerenti e non documentati, per complessivi euro 13.000,00) e n.4 (Costi non inerenti e non documentati, per complessivi euro 136.411,94). Determina, pertanto, in complessivi euro 181.666,00 il reddito d’impresa imponibile ai fini Ires ed Irap. Annulla il rilievo n.6 (Maggior imponibile Iva al 21% per euro 1.248.740,96 ed il correlato debito d’imposta di euro 262.235,60) e conferma il rilievo n. 5 (omessa effettuazione e versamento di ritenute d’acconto di euro 22.070,00). Imposte, sanzioni ed interessi consequenziali».
Il giudice d’appello , nella contumacia della contribuente, accoglieva il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai capi che l’avevano vista soccombente in primo grado, e dunque alle riprese nn.1 e 6, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per le stesse e riformava in parte qua la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a quattro motivi, cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, il Collegio osserva che è maturato il giudicato interno sui rilievi nn. 2, 3, 4 e 5, in cui la contribuente è risultata soccombente in primo grado e nei confronti dei quali non risulta sia stato da lei proposto appello, dal momento che è rimasta contumace in se-
condo grado. Sono perciò ancora controversi solo i rilievi nn. 1 e 6.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 132 cod. proc. civ.; secondo la ricorrente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nella motivazione della sentenza poiché non avrebbe tenuto in alcun conto l’esplicazione avanzata dalla ricorrente
in merito all’effettivo valore RAGIONE_SOCIALE operazioni eseguite dall’RAGIONE_SOCIALE, idoneamente documentate e supportate anche con perizia tecnica.
Il motivo, come eccepito in controricorso, è inammissibile.
3.1. Il mezzo cumula due tipologie di censure incompatibili tra loro, in quanto, da un lato, sottende un vizio motivazionale e, ad un tempo, prospetta una imprecisata violazione di legge, prospettazione che comunque impinge nel l’accertamento e ragionamento probatorio della CTR. Oltretutto, la contribuente fa riferimento ad una perizia che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata dal giudice senza considerare che si tratta di un mero atto di parte e che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (profilo in ordine al quale, v. infra il punto 3.3.). Il Collegio reitera che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Nel caso specifico, in ogni caso, la perizia è stata anche valutata ed espressamente ritenuta irrilevante dal giudice.
3.2. Inoltre, quanto al lamentato vizio motivazionale, va rammentato che l ‘art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, perciò, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 15 marzo 2021 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). Perciò, nel quadro normativo attuale, non è utilmente censurabile l’insufficiente e contraddittoria motivazione.
3.3. Infine, nel corpo del motivo si fa questione sulla mancata condivisione da parte del giudice degli esiti della perizia tecnica, senza considerare che nel processo tributario (v. Cass. n. 33503/2018) la perizia stragiudiziale costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. Dunque, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche (Cass. n. 6038/2022; in termini già Cass. n. 2193/2015), anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente e naturalmente non è vincolato a condividerla.
4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione, dell’art. 360 cod. proc. civ. comma 1 n. 3 in relazione all’art. 39, d.P.R. 600/1973 ; la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe tenuto in alcun conto RAGIONE_SOCIALE doglianze avanzate dal ricorrente in merito alla illegittimità dell’avviso e avrebbe violato il precetto normativo indicato all’art. 39 del d.P.R. 600/1973, che espressamente richiede il concorso di presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’ ai fini dell’accertamento della pretesa violazione fiscale. A dire della ricorrente, tali non possono ritenersi quelle costituite dallo ‘scostamento’ rispetto agli ‘standard’ poste a base dell’avviso di accertamento ma,
al contrario, devono essere individuate, volta per volta, sul caso concreto all’esito del contraddittorio con il contribuente .
5. Il motivo è inammissibile. La censura è aspecifica, non chiarendo perché le presunzioni non sarebbero state correttamente applicate dal giudice d’appello nel caso di specie posto che, quanto allo ‘scostamento’ rispetto agli ‘standard’ , non risulta che nella fattispecie l’accertamento sia fondato sull’applicazione degli studi di settore.
Piuttosto, l’accertamento ha contesto all’RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento di attività commerciale in violazione della L. n.266/91 e dell’art.148, comma 8 d.P.R. n.131/86, con conseguente qualificazione dei proventi in redditi di impresa, e il motivo non censura utilmente la decisione del giudice che ha confermato tale disconoscimento sulla base dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività di impresa nell’inosservanza degli obblighi documentali (il giudice accerta che l’RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di istituire la contabilità ordinaria, i libri dei soci, la stessa redazione dei verbali di assemblea ecc..), ed espone considerazioni da un lato generiche sullo scostamento e , dall’altro, di merito con riferimento al contenuto degli elementi fattuali da cui sono tratte le presunzioni concretamente applicate dall’RAGIONE_SOCIALE e confermate dal giudice.
6. Il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 111 e 24 Cost.; il giudice avrebbe omesso di vagliare la documentazione esibita in sede di accertamento, dalla quale si poteva desumere il possesso dei ‘ requisiti fiscali ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE, senza motivare tale assunto. L ‘avviso fa rebbe apoditticamente menzione all’accertamento effettuato con valutazioni prive di ragionamento logico disposte dall’ufficio – ad esempio gli accertatori affermano che è documentazione varia non catalogata e difficile da esaminare al momento -, senza tuttavia indicarle né allegarle, nemmeno in corso di causa.
Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, in relazione all’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’ onere della prova e all’ omessa allegazione. Quanto all ‘onere della prova, in merito all’assunto della mancata osservanza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste per ottenere i benefici previsti dall’art. 10 del d.P.R 633/72 sia con riferimento all’atto costitutivo che agli adempimenti successivi, incombe sulla stessa pubblica amministrazione che esercita la pretesa erariale per il principio generale secondo il quale la stessa non può emanare alcun atto senza essersi prima procurata la prova dei fatti costitutivi di quell’atto. Infatti, il contribuente in tutta la fase di accertamento avrebbe specificato che le fatture erano connesse all’attività associativa dando contezza che le stesse fossero collegate all’RAGIONE_SOCIALE, mettendo in condizione l’agenzia di comprenderne la riferibilità. D’altro canto, l’ RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata a supportare l’accertamento con generiche asserzioni, senza evidenziare perché non ci sarebbe attività associativa. Tale onere sarebbe stato palesemente disatteso dall’RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi, di concezione analoga, non possono trovare ingresso.
8.1. Il giudice ha motivato la riforma della decisione di primo grado nei seguenti termini: «per quanto attiene al rilievo n 1) di cui all’accertamento, “costi non inerenti e documentati”, deve convenirsi con l’appellato che erroneamente la CTP fonda l’accoglimento sul rilievo che, in sede di accertamento con adesione, l’Ufficio si era dichiarato disponibile a riconoscere la deducibilità di tali costi. Vi è però il dato dirimente che l’accertamento con adesione non è andato a buon fine, e certamente quanto proposto e dichiarato in quella sede (in una prospettiva transattiva) non ha carattere vincolante per l’Ufficio, né può poi porsi a fondamento di una decisione a questo sfavorevole. Di contro, e come correttamente rilevato già dall’accertamento, e dedotto in appello, le fatture richiamate (emesse dalla RAGIONE_SOCIALE) sono irregolari (del
tutto generiche, in modo poi da non consentire la tracciabilità dei pagamenti). Quanto all’IVA (rilievo sub 6), l’Ufficio aveva determinato in sede di accertamento – un maggior imponibile al 21%, in ragione della natura commerciale dell’attività svolta.
8.2. In particolare, è stato accertato un maggiore imponibile per euro 1.248.740,96, con correlato debito d’imposta di euro 262.235,60. La sentenza appellata ha affermato che la RAGIONE_SOCIALE in oggetto aveva diritto alla esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20, di cui al d.P.R. 633/72, trattandosi di una RAGIONE_SOCIALE che svolge attività di erogazione di corsi professionali, autorizzata dal ministero della istruzione; richiama anche la posizione assunta dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione. Fermo, quanto alla “utilizzabilità” di quest’ultimo, quanto sopra dedotto, e ferma la non decisività probatoria della perizia di parte esibita dalla RAGIONE_SOCIALE in primo grado che ha valore di mero indizio per le ragioni anzidette, i primi giudici non hanno colto nel segno poiché si sono limitati a richiamare la natura associativa e l’oggetto sociale della contribuente, profili irrilevanti perché astratti e non calati nel concreto.
8.3. Ciò che conta non è solo e tanto l’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche e soprattutto l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente (tra le tante, v. ad es. Cass. n. 31229 del 2018; Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 4315 del 2015; Cass. n. 4872 del 2015).
L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto in sede di accertamento ed è stato confermato dalla sentenza di appello che la ricorrente non ha diritto all’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore RAGIONE_SOCIALE associazioni non lucrative, perché non ha dimostrato di aver assolto alle condizioni di cui al comma 8 di tale articolo, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente. I benefici previsti dall’articolo da ultimo citato dipendono dalla osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste, sia
con riferimento all’atto costitutivo sia agli adempimenti successivamente previsti. L’RAGIONE_SOCIALE ha omesso di istituire la contabilità ordinaria, nonché i libri dei soci, e la stessa redazione dei verbali di assemblea. Ciò fa presumere, ritiene il giudice, la stessa mancanza di una vita associativa: l’RAGIONE_SOCIALE, del resto, neppure ha documentato gli incassi RAGIONE_SOCIALE spese associative. Né risultava il moRAGIONE_SOCIALE EAS, necessario per ·godere dei benefici fiscali in oggetto. Alla luce di tale accertamento, il giudice ha concluso che, logicamente, i redditi conseguiti sono stati considerati reddito d’impresa, con conseguente piena applicazione della normativa IVA.
8.4. La ricorrente con i due mezzi di impugnazione non scalfisce gli accertamenti del giudice sopra sintetizzati, che confermano la ripresa n.1 di disconoscimento dei costi perché non certi, prima ancora che non inerenti, dal momento che le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE sono ritenute dal giudice irregolari perché del tutto generiche, oltre che la ripresa n.6 , di disconoscimento dell’ esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20, di cui al d.P.R. 633/72.
In particolare, con riferimento a quest’ultima contestazione, si ribadisce che il giudice ha accertato, in termini non revocabili in dubbio in sede di legittimità nelle modalità proposte, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di istituire la contabilità ordinaria, i libri dei soci, la stessa redazione dei verbali di assemblea e ha logicamente ritenuto sulla base di tali indizi, gravi, precisi e concordanti, che si dovesse presumere la stessa mancanza di una vita associativa, considerato anche che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure documentato gli incassi RAGIONE_SOCIALE spese associative. Inoltre, ha accertato anche che non è stato provato neppure l’inoltro del moRAGIONE_SOCIALE EAS, necessario per godere dei benefici fiscali in oggetto e i motivi di ricorso non offrono elementi idonei a ritenere in violazione di legge tali precise statuizioni del giudice, fondate sul quadro istruttorio raccolto nel processo.
8.5. A ciò si aggiunge che nel terzo motivo, la prospettata violazione di legge in realtà è un mero schermo dal momento che la censura impinge nel merito, mentre la censura costruita sotto l’angolo del vizio motivazionale è inammissibile per difetto di indicazione di un fatto storico-naturalistico vero e proprio. Va al proposito rammentato che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. 9637 del 2021; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).
Nella specie, la ricorrente non ha assolto all’onere di dedurre l’omesso esame di un ‘fatto storico’, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma ha dedotto inammissibilmente la mancata e/o errata valutazione da parte della CTR della complessiva documentazione prodotta in giudizio asserendo che gli elementi indiziari addotti non sarebbero né gravi, né precisi, né concordanti.
Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il Presidente NOME COGNOME