Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13678/2017 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), IPPOLITA RIVA (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 6213/2016 depositata il 28/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di attività di verifica fiscale l’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE oggi cessata, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva rideterminato un reddito imponibile pari ad euro 199.942,00, per l’anno 2010.
In particolare, l’Ufficio disconosceva l’applicabilità del regime fiscale agevolativo previsto per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in assenza dei requisiti di legge.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione regionale, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione ed in riforma della pronuncia della CTP, rigettava il ricorso del contribuente.
Ricorre NOME COGNOME con unico motivo e resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il contribuente, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria difensiva ex art. 380.1 bis c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 90 comma 5 della L. n. 289/2002».
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la registrazione da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’atto costitutivo e dello statuto in data successiva (17.5.2012) a quella dell’effettivo inizio dell’attività (14.1.2009) impedisse l’applicazione del regime fiscale agevolato nel periodo di tempo intercorso tra i due eventi, ivi compreso l’anno di imposta 2010, oggetto di accertamento.
Afferma il ricorrente che i giudici di appello avrebbero travisato il disposto dell’art. 90 della L. n. 289/2002, poiché tale disposizione non prevede la registrazione dell’atto costitutivo quale requisito per la fruizione dei benefici fiscali ma si limita, al comma 5, a prevedere testualmente che «gli atti costitutivi RAGIONE_SOCIALE società ed RAGIONE_SOCIALE sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa».
Il motivo è inammissibile, in quanto non contesta efficacemente la ratio decidendi che sorregge la decisione di appello.
5. La CTR ha così argomentato: «L’atto costitutivo allegato reca sul frontespizio la data del 14.1.09 mentre la registrazione presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – al pari dello statuto – risulta eseguita solo in data 1.5.12. Dunque, nell’anno di imposta oggetto di verifica l’Associazione non risultava registrata: condizione, questa, indubbiamente non necessaria ai sensi della normativa civilistica per la costituzione di tale soggetto giuridico, ma richiesta dall’art. 90 della legge nr. 289/02 il cui comma 5 prevede testualmente che “gli atti costitutivi RAGIONE_SOCIALE società ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa”. Considerato che la fruizione del regime agevolato in materia fiscale da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è subordinata a requisiti rigorosi – ivi inclusa la conformità dello statuto alle clausole indicate dalla citata normativa – è necessario che l’Associazione fornisca la prova della ricorrenza dei relativi presupposti. Prova che, all’evidenza, non può ritenersi raggiunta per l’anno 2009 poiché i documenti allegati quali atto costitutivo e statuto associativo recano una data certa risalente al 2012: l’assenza della registrazione, ossia, di un dato cronologico certo osta alla riferibilità di tali atti all’anno 2009» , concludendo con l’affermazione secondo cui «Non potendosi, pertanto, valutare la conformità dello statuto associativo alla normativa di riferimento per fruire del regime agevolato, non può che concludersi per la legittimità dell’avviso di accertamento».
5.1. La CTR, pertanto, ha reputato legittimo il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni non sulla base del mero dato formale della tardività della registrazione dell’atto costitutivo, come invece dà atto di avere inteso il ricorrente ma, diversamente argomentando, e pur affermando di non ritenere il requisito della registrazione essenziale ai fini della costituzione dell’ASD, i giudici di appello hanno ritenuto, in assenza di data certa dell’atto costitutivo, che non fosse stata dimostrata, per gli anni precedenti
al 2012, incluso il periodo di imposta in contestazione, la conformità dello statuto associativo alle clausole tassativamente previste per l’applicazione della normativa di favore. Tale statuizione non è stata oggetto di critica da parte del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/04/2024.