Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20131 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4165/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1020/03/2017, depositata il 26.06.2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Vercelli che aveva accolto il ricorso proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
Tributi
RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di accertamento, con i quali era stato accertato, per l’anno 200 7, maggiore imponibile, rispettivamente, ai fini IRES/IRAP e ai fini IVA, a seguito del disconoscimento della natura associativa non commerciale della predetta contribuente, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali e rideterminazione del reddito;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto qui rileva, che:
come era stato correttamente affermato dal primo giudice e non contestato dall’Ufficio, l’attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE, relativa alla formazione e alla pratica sportiva della disciplina del calcio, non era di tipo commerciale, ma consisteva in prestazioni effettuate su base volontaria;
il cd. plafond di cui alla l. n. 398 del 1991 non era stato superato, atteso che i proventi connessi agli scopi istituzionali e quelli relativi ai premi dovevano essere esclusi dall’importo massimo di € 250.000,00, non risultando elementi indicativi dell’esercizio di at tività a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
i requisiti di cui alla l. n. 289 del 2002 erano stati rispettati e le osservazioni mosse dall’Ufficio con riferimento alla documentazione dell’attività sociale erano prive di rilievo, essendo emerso che non risultava alcuna differenziazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quote associative, i soci erano identificabili, come risultava dalla loro partecipazione all’assemblea;
-l’operato della società era, pertanto, riconducibile all’attività dei soci, svolta secondo le indicazioni dello statuto e in esecuzione di quanto stabilito nell’assemblea ed attuato dal direttivo, i cui componenti avevano partecipato all’assemblea, come risultava dai verbali, regolarmente sottoscritti dal presidente e dal segretario;
in mancanza di prova della falsità di detta documentazione, la RAGIONE_SOCIALE aveva tutti i requisiti previsti dalla l. n. 398 del 1991 per essere considerata un’associazione sportivo dilettantistica;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso , illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
-Preliminarmente va disattesa l’istanza, avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., di riunione del presente ricorso con quello iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO, in quanto si tratta di ricorsi che riguardano anni d’imposta diversi;
occorre rammentare, peraltro, che nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità RAGIONE_SOCIALE decisioni relative anche a casi identici, cui è ispirato l’obbligo della riunione previsto dall’art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del « simultaneus processus » in senso tecnico (Cass., 30 novembre 2017, n. 28686; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4357 del 23/02/2010), situazione nella specie sussistente, posto che le cause, per le quali la riunione è stata richiesta, sono state fissate per la medesima udienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, anche per ragioni di speditezza processuale, non appare necessario disporre la riunione dei procedimenti;
ciò premesso, con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1, 2 e 3 della l. n. 398 del 1991, 148 TUIR e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per l’applicazione del regime agevolato spettasse all’Ufficio, mentre era l’RAGIONE_SOCIALE a dovere dimostrare la contemporanea sussistenza dei requisiti soggettivi (affiliazione a federazioni RAGIONE_SOCIALE, rispetto del principio di democraticità, ecc.) e del requisito oggettivo del conseguimento di proventi derivanti dall’attività commerciale , per un importo non supe riore ad € 250.000,00 ; rileva, inoltre, che non è sufficiente l’inserimento nell’atto costitutivo e nello statuto RAGIONE_SOCIALE clausole previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 460 del 1997, essendo indispensabile che l’ASD fornisca la prova che la sua attività si svolga in concreto nel rispetto di dette prescrizioni, che nella specie non era stata fornita; lamenta, infine, che la CTR ha errato nel ritenere non superato il cd. plafond, in quanto nello stesso vanno considerati tutti i proventi commerciali che concorrono a formare il reddito, ivi comprese eventuali sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR, con la sola esclusione dei proventi cd. ‘decomercializzati’, in cui non rientravano quelli oggetto di ripresa, che si riferivano a proventi per sponsorizzazioni;
– il motivo è inammissibile;
-come ha ripetutamente affermato questa Corte, l’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrative, dipende non solo dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass. 11 dicembre 2012, n. 22578; Cass. 5 agosto 2016, n. 16449);
sul punto è stato precisato che le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le RAGIONE_SOCIALE, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita
associativa, inserite nell’atto costitutivo o nello statuto (Cass. 11 marzo 2015, n. 4872; 12 dicembre 2018, n. 32119);
– ne consegue che non sono determinanti il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pure è obbligatorio per quanto riguarda i principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni e RAGIONE_SOCIALE regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità RAGIONE_SOCIALE iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta, in quando quello che rileva, ai fini del controllo e RAGIONE_SOCIALE valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività RAGIONE_SOCIALE fini di RAGIONE_SOCIALE, nel perseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità associative (Cass. n. 9 febbraio 2023, n. 3900);
ciò posto, dal l’accertamento in fatto svolto dalla RAGIONE_SOCIALE si evince che l’Ufficio non aveva mai messo in discussione l’attività in concreto esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE, consistente nella formazione sportiva in ambito calcistico, svolta da volontari, e non aveva mai contestato la regolarità dello statuto dell’associazione;
– secondo i giudici di appello, inoltre, i rilievi dell’RAGIONE_SOCIALE avevano riguardato solo aspetti formali, relativi alla non corretta tenuta del libro degli associati e dei libri RAGIONE_SOCIALE assemblee e del consiglio direttivo, RAGIONE_SOCIALE porre in dubbio la loro genuinità, sicchè non erano in grado di escludere i requisiti previsti dalla l. n. 398 del 1991 per il riconoscimento dei benefici fiscali, posto che ‘non risulta l’esistenza di differenziazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quote sociali, risulta la preRAGIONE_SOCIALE di una ventina di soci, comunque identificabili come dimostra il riconoscimento della loro partecipazione all’assemblea. Non si può pertanto affermare che l’operato della società non fosse riconducibile all’attività dei soci , svolta a termini di statuto ed in esecuzione della loro volontà manifestata nell’assemblea ed attuata dal direttivo, i cui componenti hanno partecipato all’assemblea, com e da verbali acquisiti dall’Ufficio, regolarmente sottoscritti dal presidente e dal segretario’ ;
la sentenza impugnata esclude, pertanto, che vi fosse stata una violazione RAGIONE_SOCIALE previsioni statutarie obbligatorie, con particolare riferimento al rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli affiliati alla vita associativa (art. 148, comma 8, lett. c) ed e), del TUIR; art. 90, comma 18, lett. e), della l. n. 289 del 2002), neppure sotto il profilo della convocazione dell’assemblea e dell’effettività dell’attività associativa partecipata, anche perché non risultano contestate espressamente la mancata convocazione RAGIONE_SOCIALE assemblee, la mancanza dei relativi verbali, l’esistenza dei soci o la loro preRAGIONE_SOCIALE alle assemblee;
-la CTR non ha, dunque, violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio in materia di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo affermato che la contribuente aveva dimostrato, mediante la produzione documentale, la persistenza di detti requisiti, mentre i rilievi mossi da ll’Ufficio non avevano contestato la veridicità dei documenti prodotti dall’ASD;
-l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, quindi, solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norm e, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito ( ex multis , Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017);
ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alla censura riguardante l’asserito superamento del cd. plafond;
come è noto, l’art. 1 della l. n. 398 del 1991 individua nelle RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE, che abbiano svolto anche attività di tipo commerciale, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato, purchè i proventi derivanti dall’esercizio
di attività commerciale non superino l’importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a euro 250.000,00 (oggi ad € 400,000,00 dalla l. n. 232 del 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017);
al successivo art. 2, vengono stabiliti gli effetti di carattere contabile e fiscale per i soggetti che esercitano l’opzione;
qualora dette RAGIONE_SOCIALE abbiano optato per il regime fiscale agevolato, l’art. 2, comma 5, della l. n. 398 del 1991 prevede che ‘In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali’ ; -ai fini del computo del plafond che consente l’accesso al regime agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, occorre aver riguardo, quindi, esclusivamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;
-la CTR ha accertato che i proventi computati dall’RAGIONE_SOCIALE erano connessi agli scopi istituzionali e, quindi, non andavano calcolati nel l’importo massimo di € 250.000,00 ;
a tale proposito occorre evidenziare che fra i proventi che non vanno considerati nel plafond non vi sono solo quelli derivanti dalle attività indicate dall’art. 14 8, comma 3, del TUIR, ma anche quelli rientranti nella previsione agevolativa di cui all’art. 25, comma 2, della l. n. 133 del 1999, nella versione ratione temporis applicabile, la cui applicazione era stata invocata dalla stessa controricorrente in relazione ad alcune RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate e non specificatamente contestate dall’Ufficio ;
-anche in questo caso, la ricorrente cerca, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello;
la doglianza risulta peraltro inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto difetta di specificità, non avendo la ricorrente riportato l ‘atto impositivo e gli atti difensivi depositati nei gradi di merito, nella parte relativa alla suindicata ripresa, al fine di fare comprendere il contenuto dei rilievi mossi sul punto alla contribuente;
in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali e agli accessori di legge.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024.