Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9991/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE NOME, LOCATELLI NOME, rappresentati e difesi dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale all’indirizzo PEC
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3784/2021 depositata il 19/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 16 aprile 2018, emesso nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , l’RAGIONE_SOCIALE accertava, per il periodo di imposta 2014 ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, un reddito imponibile
determinato ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 600/1973, pari a € 118.558,00. Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 l’Ufficio accertava il valore della produzione ai fini IRAP pari ad € 331.226,00. Ai sensi dell’art. 55 del d.p.r. n. 633/1972, lo stesso Ufficio, avendo constatato l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA, determinava un imponibile complessivo pari a € 58.414,00.
L’avviso di accertamento veniva notificato a NOME COGNOME nella sua qualità di liquidatore della ‘RAGIONE_SOCIALE, nonché quale autore della violazione.
L’atto veniva, inoltre, notificato a NOME COGNOME, in qualità di autore della violazione, ai sensi dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 .
L’ atto impositivo traeva origine dal Processo Verbale di Constatazione, redatto in data 12 settembre 2017 dai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica effettuata ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte Dirette e IVA.
Dai controlli effettuati, emergeva la carenza dei requisiti formali e sostanziali per l’applicazione del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
In particolare, i verificatori constatavano la violazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002: 1) in merito all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario; 2) in merito alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione; 3) con riferimento all’obbligo posto in capo agli amministratori di non ricoprire la stessa carica nell’ambito di altri soggetti.
I verbalizzanti qualificavano il soggetto sottoposto a controllo quale ente commerciale avente per oggetto esclusivo e principale l’esercizio dell’attività commerciale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. n. 917/1986, con conseguente rideterminazione della base imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte Dirette e dell’IVA.
Avverso l’ atto impositivo, la RAGIONE_SOCIALE contribuente, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 125/2/2019, pronunciata in data 28 gennaio 2019 e depositata il 13 febbraio 2019, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l’atto impositivo, in quanto non emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE contribuente, ma unicamente dei soci.
RAGIONE_SOCIALE ricorreva avanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza 3784/17/2021, pronunciata in data 7 luglio 2021, depositata il 19 ottobre 2021, rigettava, con diversa motivazione, l’appello ritenendo dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste per le RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ricorre con unico motivo.
Resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria difensiva, i contribuenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia l’« Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ».
1.1. Afferma la ricorrente che la CTR, accogliendo il ricorso dei contribuenti, ed in particolare ritenendo insussistenti le violazioni riscontrate dall’Amministrazione finanziaria e, conseguentemente, dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 398/1991, avrebbe omesso di esaminare le rilevanti circostanze di fatto, poste a fondamento dell’avviso di accertamento dall’Amministrazione finanziaria e rappresentate sin dal primo grado di giudizio, dirimenti al fine di verificare la commercialità o
meno dell’attività svolta della RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, la legittimità del disconoscimento dei benefici fiscali e del recupero a tassazione operato dall’Ente impositore.
1.2. In particolare, osserva l’Amministrazione, con l’atto impositivo era stata contestata la violazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002: 1) in merito all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario; 2) in merito alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione; 3) con riferimento all’obbligo posto in capo agli amministratori di non ricoprire la stessa carica nell’ambito di altri soggetti.
1.3. Nello specifico l’omesso esame avrebbe riguardato le seguenti circostanze fattuali, evidenziate sin dal primo grado di giudizio, volte a dimostrare: la gestione unitaria della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, costituite prima della messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, al fine di contabilizzare ricavi commerciali conseguiti dalla società odierna resistente; il ruolo rivestito da COGNOME e COGNOME all’interno RAGIONE_SOCIALE predette società, costituite quale ‘mero paravento’ per l’indebito conseguimento dei benefici fiscali; la violazione del divieto di distribuire utili e avanzi di gestione.
Il motivo, pur non operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è infondato.
2.1. Va infatti ribadito che l’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio denunciato qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; di recente v. Cass. n. 9664/2023).
Nel caso di specie la ricorrente si limita a menzionare alcuni elementi, asseritamente decisivi, che sono stati invece compiutamente esaminati dai giudici di appello.
3.1. Nel dettaglio, la CTR ha così motivato:
-) in merito alla presentazione dei rendiconti: «Sono invece fondate le doglianze di merito sollevate dagli appellati visto che rispetto alla contestata violazione dell’art. 90 comma 18 lettera f) L. n. 289/2002, COGNOME ha sempre regolarmente presentato il rendiconto previsto dalla legge e che le incongruenze riscontrate dall’Ufficio sono dovute a un mero errore materiale, reso evidente dall’avvenuta dichiarazione di ricavi commerciali quasi doppi rispetto a quelli riportati nel registro dei corrispettivi, dalla conseguente insussistenza di danni per il Fisco e dall’avvenuto recupero dell’imposta sulla base di tali dati’ ;
-) in merito alla distribuzione degli utili: «( … ) che, rispetto al contestato divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, non vi è prova né l’Ufficio deduce sul punto circostante significative –
che alcun utile o avanzo di gestione venisse effettivamente distribuito ai soci, essendo la relativa previsione negoziale verosimilmente dovuta a un errore materiale di scrittura»;
-) In merito alla violazione del divieto di ‘ plurimandato ‘ dei soci: « la RAGIONE_SOCIALE, nel periodo in esame non svolgeva l’incarico di amministratore presso le due società indicate avendo ricoperto, presso RAGIONE_SOCIALE, il solo ruolo di liquidatore, figure queste non giuridicamente assimilabili.».
3.2. La disamina operata dalla CTR esclude la fondatezza della doglianza dell’Ufficio, la quale si risolve, di fatto, in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il disposto dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024.
La Presidente
NOME COGNOME