Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24198 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23220-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
ControCOGNOME
Avverso la sentenza n. 191/02/2021 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata il 22.02.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 14 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che alla associazione COGNOME fu notificat o l’avviso d’accertamento con cui, relativamente
Agevolazioni –RAGIONE_SOCIALE -Decadenza
a ll’anno d ‘imposta 2007, l’RAGIONE_SOCIALE rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni.
L’atto impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, risalenti al 2009, con cui era stata contestata l’assenza dei requisiti per il riconoscimento della natura associativa non commerciale dell’ente, prevista dall’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi ai fini della determinazione dell’imponibile e RAGIONE_SOCIALE relative imposte-.
Nel contenzioso promosso dalla associazione, che aveva contrastato la decadenza dal regime fiscale agevolato, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza n. 100/04/2015, e la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, con sentenza n. 191/02/2021, hanno rigettato le ragioni della contribuente.
In particolare, il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda e riferito RAGIONE_SOCIALE doglianze dell ‘ associazione, ha evidenziato che il riscontro, da parte dei militari verificatori della GdF, della mancata iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, facendo venir meno la certificazione dell’appartenenza dell’ente alle associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non costituisce un mero elemento formale, bensì sostanziale, per l’accesso ai benefici agevolativi previsti dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398; ciò perché le agevolazioni si pongono come eccezione alla regola generale della imponibilità, così che la lettura della disciplina va sottoposta a principi di stretta interpretazione; ha inoltre evidenziato che nel periodo d’imposta l’associazione ha conseguito ricavi, derivanti da sponsorizzazioni, superiori al limite previsto dall”art. 1 della l. 389 del 1991, al fine del mantenimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, né poteva applicarsi la disciplina prevista dall’art. 149 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, proprio per carenza dei requisiti ri chiesti (ex comma 4 dell’art. 149 cit.).
La contribuente ha censurato con nove motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
con il primo motivo la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) -Iscrizione Federazioni Sportive – Sanatoria»;
con il secondo motivo l’ «Omesso esame fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione (Art. 360 n. 5 c.p.c.) -Iscrizione Federazioni Sportive -Sanatoria»;
con il terzo motivo la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Art. 360 n. 3 c.p.c.) -Registro RAGIONE_SOCIALE e contrasto con la legge».
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi. Con essi la difesa della società intende valorizzare la circostanza che una sanatoria del 2011 avrebbe ritenuto iscritte al RAGIONE_SOCIALE -sino al 2010- tutti gli affiliati alle diverse federazioni RAGIONE_SOCIALE.
I motivi sono privi di pregio, perché l’eventuale sanatoria, con effetti retroattivi sull ‘ iscrizione RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, non può incidere con effetti altrettanto retroattivi anche sulla disciplina fiscale, specie in tema di agevolazioni, in forza della peculiarità della materia, di stretta interpretazione. Peraltro, nel caso di specie la sanatoria intervenuta nel 2011 avrebbe dovuto incidere su una verifica e un accertamento già consumatosi nel 2009. Infine, le censure fanno mostra di non considerare che la sentenza ha evidenziato non solo la mancanza di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE della COGNOME, già sufficiente a escludere l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 149 , comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche la circostanza che comunque era emerso lo sfondamento del tetto dei 250.000,00 € ai fini della applicabilità del regime agevolato, ex art. 1, comma 1, della l. n. 398 del 1991.
Con il quarto motivo viene COGNOMEta la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) -Accertamento di fatto compiuto dalla GdF PVC 30.03.2009»;
con il quinto motivo l’ «Omesso esame di Fatto decisivo (Art. 360 n. 5 c.p.c.) – Accertamento di fatto compiuto dalla GdF PVC 30.03.2009»;
Anche questi motivi devono essere trattati unitariamente per connessione, entrambi indirizzati a valorizzare la circostanza che in occasione della verifica operata presso l’associazione il processo verbale si chiuse senza elevazione di contestazioni.
I motivi sono inammissibili, per difetto di specificità, non riproducendo il ricorso le conclusioni del processo verbale di constatazione. Nel merito, in
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
ogni caso, si tratta di motivi irragionevoli, che vorrebbero valorizzare la circostanza che la verifica si era conclusa senza che dal pvc emergessero associazione. Sennonché le , che non è tenuta a riprodurre le valutazioni dei funzionari o militari verificatori.
contestazioni di irregolarità nei confronti dell ‘ conclusioni del pvc non vincolano intanto l’Amministrazione finanziaria Peraltro, quanto evidenziato dalla difesa dell’ente sono considerazioni apparentemente suggestive, che si dissolvono non appena si consideri che partendo da quella stessa verifica, dopo approfondimenti, sono state rilevate proprio le irregolarità dovute all ‘ assenza di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE e lo sforamento del tetto dei 250.000,00 €, e dunque la carenza dei requisiti per rientrare nei parametri richiesti dall’art. 149, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 ed 1, comma 1, l. n. 398 del 1991.
Con il sesto motivo la società ha COGNOMEto la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4) -Inesistente perdita della qualifica di ente non commerciale».
Il motivo, con cui si vuole criticare tanto, in generale, una inconferente applicazione del comma 4 dell’art. 149 del d.P.R. n. 917 cit., quanto, più in particolare, il passaggio della sentenza, secondo cui si è ritenuto che lo stesso assoggettamento dei contratti di sponsorizzazione ad Iva costituirebbe un implicito riconoscimento della natura commerciale dell’ente, con ciò ignorandosi che è l’art. 4, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a prevedere come le operazioni di pubblicità commerciale vanno comunque assoggettate ad Iva, ‘ancorché esercitate da enti pubblici’, è del tutto inutile. Ciò p erché, a prescindere dalla pertinenza dell’ ultima osservazione riportata, la contribuente non tiene conto che la pronuncia in modo inequivoco ha evidenziato quale obiettiva causa di decadenza dalla applicabilità della disciplina agevolata quella della mancata iscrizione al RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo l’ente si è doluto della «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) -Omessa valutazione di specifico motivo -Istruzioni ministeriali.
Anche questo motivo, con cui si insiste sulla non necessarietà della iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, va rigettato atteso che, per quanto già chiarito con riferimento ai motivi dal primo al terzo, tale iscrizione non è affatto indifferente ai fini dell’inquadramento dell’ente tra le associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che possano fruire della disciplina fiscale agevolata. A questo
aggiungasi l’ulteriore elemento valorizzato in sentenza, ossia il riscontro dello sforamento del tetto RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali (250.000 €), il cui rispetto costituisce ulteriore presupposto per l’accesso al trattamento agevolato, ai sensi dell’art. 1 l. 389 del 1991.
Con l’ottavo motivo la COGNOME ha lamentato la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Art. 360 n. 3 c.p.c.) -Principi ragionevolezza e capacità contributiva.
Il motivo è inammissibile perché non attacca alcun passaggio specifico della sentenza impugnata e si concretizza in mere considerazioni, il cui rapporto con il tenore della decisione è incomprensibile
Con il nono motivo si COGNOME infine la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. .4) -Incomprensibile riferimento a precedente giudizio».
Si tratta di un’altra censura priva di pregio quando non incomprensibile. A parte che il precedente richiamato afferisce alla medesima società, per altra annualità di imposta, sono propriamente errate le considerazioni che l’associazione ne trae, laddove pretende di valorizzare una presunta correttezza della condotta tenuta dall’ente, che, rilevato in un anno lo sforamento del tetto massimo dei proventi da attività commerciali, avrebbe rinunciato all’applicazione dei benefici fiscali a partire dall’anno seg uente (2008). Tale affermazione non risponde ad una corretta lettura dell ‘art. 149 comma 3 del d.P.R. n. 917 cit., il quale, al contrario, prevede che la qualifica di ente non commerciale si perde a partire dal periodo d’imposta nel quale sono venute meno le condizioni che legittimano le agevolazioni. Dunque, nel caso di specie a partire dallo stesso 2007.
Il ricorso va rigettato. All’esito del giudizio segue la soccombenza della COGNOME nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in € 5.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della COGNOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2024