Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5348 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5348 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11477/2024 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende (EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 9293/2023 depositata il 17/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2), con sentenza n. 9293/2023 depositata in data 17/11/2023, ha accolto parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza n. 7560/2021, con la quale la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento avente per oggetto la ripresa a titolo di IVA relativa all’anno d’imposta 2016. Ha quindi rideterminato in Euro 22.283,00 l’impo sta dovuta.
La CGT2, in sintesi, ha ritenuto tardivo ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e, comunque, infondato il motivo secondo cui l’ufficio non avrebbe potuto disconoscere il regime agevolativo in ragione di constatate violazioni dell’art. 148 t.u.i.r., essendo una tale decadenza prevista soltanto in relazione all’art. 149 t.u.i.r.
Ha ritenuto, infatti, pacifico in giurisprudenza che il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 148 t.u.i.r. (democraticità di gestione; trasparenza della rendicontazione contabile; divieto di distribuzione degli utili) determini la decadenza dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle ASD.
2.1. Con riferimento al cd. requisito di democraticità ha, poi, evidenziato che non rileva tanto la circostanza dell’esistenza di rapporti di parentela tra
i soci fondatori, quanto il fatto che nessun atto di amministrazione risulti effettiva espressione di una gestione improntata a canoni di democraticità, atteso che tutte le decisioni rilevanti erano adottate da COGNOME NOME e da persone a lui legate da strettissimi rapporti di parentela. Il fatto che gli altri soci fossero atleti tesserati FIN non assume rilievo in senso contrario, non risultandone il coinvolgimento nella gestione dell’associazione, atteso che dal 2015 in poi non figura mai nei verbali di assemblea il nome di un socio diverso dal COGNOME e dalla moglie. Ad avviso della CGT2 è indicativa della gestione puramente familiare dell’associazione la vicenda della sostituzione nel consiglio direttivo di COGNOME NOME, con altra parente stretta (COGNOME NOME, sorella dell’appellante), RAGIONE_SOCIALE alcuna deliberazione assembleare e per giunta in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni statutarie.
2.2. Sono state considerate infondate anche le deduzioni secondo cui il legislatore non imporrebbe una forma predeterminata di rendicontazione. Difatti, non è tanto il metodo contabile prescelto a venire in rilievo, quanto la sua idoneità a rendere trasparente e sindacabile da parte di tutti gli associati la gestione economica dell’associazione , cosa che non si è verificata nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prime cure. In tal senso è emblematica la deliberazione dell’ erogazione di Euro 25.000,00, da parte consiglio direttivo, in favore del COGNOME e della moglie, a titolo di restituzione di una asserita anticipazione di danaro, di cui non vi è traccia né nei verbali di assemblea, né nella contabilità. È evidente, invero, che un siffatto modus procedendi si presta a realizzare una facile elusione del divieto di distribuzione degli utili ai soci.
2.3. La doglianza della parte appellante relativa all’errata ricostruzione del reddito imponibile viene, poi, fatta mediante rinvio a una consulenza di parte che individua l’ammontare dell’IVA dovuta contestata con l’atto impositivo impugnato nell’importo di Euro 22.283, anziché in Euro 24.155,00. Sul punto la CGT2 ritiene fondate le doglianze della parte
appellata, evidenziando che una volta disconosciuto il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, e dunque il diritto alla detrazione forfettaria del 50%, deve riconoscersi il diritto alla detrazione dell’IVA effettivamente assolta sugli acquisti. Pertanto, l’imposta dovuta va rideterminata in Euro 22.283,00 ed a tale importo va commisurata la corrispondente sanzione.
2.4. La CGT2 rileva, infine, che non giova al contribuente richiamare i principi affermati dalla sentenza n. 7891/23 del medesimo giudice dato che tale pronuncia riafferma la natura commerciale dell’attività
svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, annullando tuttavia gli accertamenti emessi nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, sul presupposto della mancata prova circa la diretta gestione da parte loro dell’attività della RAGIONE_SOCIALE . Diversamente, nel caso in esame non solo difetta ogni motivo di impugnazione incentrato su questo assunto, ma anche la riferibilità dell’effettiva attività gestionale a costoro è stata ampiamente dimostrata dagli accertatori.
Contro la sentenza della CGT2 il sig. COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all’art . 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. circa la rilevata asRAGIONE_SOCIALE di impugnazione in ordine alla responsabilità ex art. 38 cod. civ. in capo al COGNOME.
1.1. Con tale motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto che la questione riguardante la responsabilità ex art. 38 cod. civ. in capo al COGNOME non avesse costituito motivo di impugnazione . Tuttavia, il ricorrente rileva come l’avviso di accertamento gli sia stato notificato, proprio quale presidente e legale rappresentante dell’associazione in relazione alla sua responsabilità personale e solidale. Rileva, quindi, che: « La difesa approntata dal COGNOME nei propri atti
di giudizio è quindi direttamente collegata a confutare le argomentazioni ed il materiale che lo stesso RAGIONE_SOCIALE ha posto a base dell’avviso di accertamento che gli è stato notificato ex art. 38 del cod. civ.
In ogni caso, in seno al ricorso introduttivo al motivo 7.4) è stata specificatamente sollevata l’eccezione relativa alla esclusione della responsabilità del Di COGNOME, come per COGNOME, in ragione della carenza di prove a riguardo.»
1.2. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità, non essendo indicati i motivi per i quali il sig. COGNOME non sarebbe stato responsabile ex art. 38 c.c. Tanto più che il punto 7.4. del ricorso (doc. 3 allegato al ricorso in cassazione) richiama l’asRAGIONE_SOCIALE di responsabilità del COGNOME, ma non ne puntualizza le ragioni, con la conseguenza che la statuizione della CGT2 sul punto è da ritenere corretta.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione degli dell’articolo 38 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 cod. civ. , in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -asRAGIONE_SOCIALE di prova.
2.1. Con tale motivo il ricorrente -richiamata la giurisprudenza di questa Corte -evidenzia che la responsabilità ex art. 38 cod. civ. del Presidente dell’associazione per il ruolo rivestito non può essere automatica, ma richiede preliminarmente che l’obbligato in solido ex art. 38 cod. civ. sia individuato dall’Ufficio attraverso uno specifico accertamento probatorio. Rileva, quindi, che: « Nel caso in esame, secondo la CGT di secondo grado <> sarebbe stata <>.
Tali mezzi di prova, oltre a NON essere individuati dai giudici di gravame, in realtà sono quelli richiamati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella motivazione dell’avviso di accertamento alle pagg. da 4 a 7, che a sua volta richiamano i rilievi dei verificatori, per dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE non può godere RAGIONE_SOCIALE
agevolazioni di cui alla legge L. 398/1991: trattasi dei rilievi sollevati per asserire l’asRAGIONE_SOCIALE di democraticità della RAGIONE_SOCIALE, la mancanza di trasparenza nella rendicontazione contabile, i rapporti di parentela tra i soci, la presunta distribuzione di utili in capo a questi ultimi. »
2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata rileva, in primo luogo, la tardività della questione sollevata in relazione alla responsabilità ex art. 38 cod. civ., per poi sottolineare che, in ogni caso, risultava, la riferibilità dell’attività gestionale al sig. COGNOME e alla sig.ra COGNOME. È evidente che la tardività della censura circa la responsabilità ex art. 38 cod. civ. , già evidenziata nell’esame del primo motivo di ricorso sia assorbente rispetto alla questione relativa alla fondatezza della relativa questione.
Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che: « Il principale motivo di appello, secondo cui l’ufficio non avrebbe potuto disconoscere il regime agevolativo in ragione di constatate violazioni dell’art. 148 T.U.I.R., essendo una tale decadenza prevista soltanto in relazione all’art. 149 T.U.I.R. è, come dedotto dall’ufficio appellato, inammissibile, ex art. 57 D.lgs. 546/92, poiché del tutto nuovo ed estraneo al perimetro cognitivo delineato dal ricorso introduttivo. In prime cure, infatti, il contribuente aveva contestato il verificarsi di violazioni dell’art. 148 T.U.I.R., ma non aveva mai dedotto che siffatte violazioni, ove sussistenti, non potessero integrare un idoneo presupposto per il diniego RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali in parola. »
La parte ricorrente rileva, quindi, che: « Condividendo in questa sede che, a seguito dell’orientamento espresso da codesta Corte di Cassazione, la commercialità dell’Associazione può essere rilevata anche per la perdita dei requisiti previsti dall’art. 148 del T.U.I.R., appare, invece, necessario eccepire che alcuna violazione dell’art. 57 del D.Lgs. poteva essere
legittimamente accertata, ma che piuttosto i giudici di gravame sono incorsi in un error in procedendo laddove hanno ritenuto <> il richiamo contenuto in seno al gravame all’art. 149 del predetto decreto. »
3.2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che, nonostante la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, la censura svolta in diritto è, comunque, infondata, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente affermando che: « Condividendo in questa sede che, a seguito dell’orientamento espresso da codesta Corte di Cassazione, la commercialità dell’Associazione può essere rilevata anche per la perdita dei requisiti previsti dall’art. 148 del TUIR, appare, invece, necessario ecce pire che alcuna violazione dell’art. 57 del D.Lgs. poteva essere legittimamente accertata. »
3.3. I n relazione all’art. 148, comma 8, t.u.i.r., questa Corte ha precisato che, in tema di agevolazioni per gli enti associativi, previste dall’art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini del rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni soggettive occorre che le disposizioni contenute nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente risultino conformi a quanto indicato nell’art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 e che sia assicurato in concreto, durante lo svolgimento dell’attività associativa, il rispetto e l’attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati (Cass., 11/01/2023, n. 553). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha accertato, in fatto e con valutazione avulsa dal sindacato di legittimità di questa Corte (v. infra, sul quarto e quinto motivo di ricorso), il difetto dei requisiti previsti nell’art. 148, comma 8, t.u.i.r., che non è sufficiente affermare, ma è necessario dimostrare, in concreto, di possedere.
Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 148 e 149 del d.p.r. n. 917 del 1986 in combinato con gli artt. 2697 e 2729 del cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
4.1. Il ricorrente rileva che nessuna attività commerciale è stata svolta dall’RAGIONE_SOCIALE e che nessuna prova è stata fornita, sul punto, dall’amministrazione finanziaria. Si riporta alla relazione del proprio consulente depositata, così come richiama l’iscrizion e al RAGIONE_SOCIALE e la propria regolare partecipazione alle gare e all’attività sportiva. Tali circostanze già attestano l’asRAGIONE_SOCIALE di qualsiasi RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in capo all’associazione sportiva contribuente.
4.2. Richiamati i contenuti degli artt. 148, comma 8, e 149 t.u.i.r., la ricorrente evidenzia che nel caso in esame l’amministrazione finanziaria , non potendo rilevare alcuna decadenza ex art. 149 t.u.i.r., ha collegato la perdita della non commercialità della Associazione alla presunta mancanza dei requisiti richiesti dall’ art. 148, comma 8, t.u.i.r. con particolare riferimento alla presunta perdita di democraticità, alla rendicontazione non chiara e regolare e alla presunta distribuzione di utili ai soci.
La CGT2 nella sentenza impugnata conferma la natura commerciale dell’attività condividendo le conclusioni dei giudici di primo grado che a sua volta hanno sposato le conclusioni dell’RAGIONE_SOCIALE , tralasciando immotivatamente di considerare quanto argomentato e documentato dall’Associazione, a confutazione di un accertamento basato solo su dati meramente presuntivi non dotati di pregnanza indiziaria.
4.3. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili, a partire dal difetto di specificità, dal momento che la ricorrente non precisa in cosa consista la violazione dei parametri normativi posti a fondamento del motivo di ricorso, evidenziando solamente la mera non condivisione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del giudice di seconde cure. Tale modus procedendi comporta, quale ulteriore profilo di inammissibilità, una sostanziale richiesta di rivisitazione dei fatti, veicolata attraverso il vizio di violazione di legge.
Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 148, comma 8, lett. e), cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -requisito di democraticità .
5.1. Con tale motivo il ricorrente ha censurato la seguente affermazione contenuta nella sentenza impugnata: « non rileva tanto la circostanza dell’esistenza di rapporti di parentela tra i soci fondatori, quanto il fatto che nessun atto di amministrazione risulti effettiva espressione di una gestione improntata a canoni di democraticità, atteso che tutte le decisioni rilevanti erano adottate da COGNOME NOME e da persone a lui legate da strettissimi rapporti di parentela. Il fatto che gli altri soci fossero atleti tesserati RAGIONE_SOCIALE nulla dimostra in senso contrario, non risultando che essi atleti siano stati effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione, atteso che dal 2015 in poi non figura mai nei verbali di assemblea il nome di un socio diverso dal COGNOME e dalla moglie. Indicativa della gestione puramente familiare dell’associazione è, altresì, la vicenda, in ordine alla quale l’appellante nulla osserva, relativa alla sostituzione nel consiglio direttivo di COGNOME NOME, con altra parente stretta (COGNOME NOME, sorella dell’appellante), RAGIONE_SOCIALE alcuna deliberazione assembleare e per giunta in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni statutarie. .» Rileva, quindi, che la preRAGIONE_SOCIALE all’interno del consiglio direttivo di membri appartenenti allo stesso nucleo familiare non può costituire presupposto per desumere la carenza di democraticità; il citato art. 148, infatti, ai fini del rispetto di tale principio, prevede che lo statuto attribuisca a ciascun socio il diritto di voto, RAGIONE_SOCIALE l’esistenza di categorie di associati privilegiati . Con riguardo alla mancanza della firma degli associati sui verbali d’assemblea, richiama -riportandosi alle affermazioni già fatte nei precedenti gradi di giudizio -la costante partecipazione all’interno dell’associazione di atleti/soci che si allenano ogni giorno e che perseguono il fine sportivo per cui è nata l’associazione . Evidenzia, poi, che preRAGIONE_SOCIALE di pochi soci alle assemblee non determina la violazione del principio di democraticità, così come nessuna norma legale e/o statutaria prescrive che tutti gli associati debbano apporre la propria firma sui verbali assembleari;
le uniche firme richieste a pena di invalidità sono quelle del presidente e del segretario.
In merito alla restituzione di somme anticipate riconducibile alla lettera a) dell’ art. 148, comma 8, t.u.i.r. rileva che la gestione di una squadra comporti sempre l’anticipazione di spese per rimborsi spese ad atleti, tecnici e giocatori, e che il rimborso di tali somme possa attuarsi solo successivamente al momento dell’erogazione del finanziamento regionale o di qualche sponsor; il rimborso spese, pertanto, in nessun caso potrà essere sintomo di carenza di democraticità.
5.2. In via preliminare, occorre dare atto che il riferimento all’art. 148 contenuto nell’intitolazione del motivo di ricorso è da intendersi più propriamente riferimento al d.P.R. n. 917 del 1986.
Ciò premesso, il motivo è inammissibile, sia perché tende a una rivalutazione dei fatti attraverso i quali la CGT2 ha escluso la preRAGIONE_SOCIALE del requisito di democraticità e ha ritenuto non corretti i prelievi eseguiti, sia perché non si confronta con la decisione impugnata . Quest’ultima, in ordine al requisito della democraticità non ha dato rilievo ai rapporti familiari o alla mancata sottoscrizione dei verbali di assemblea da parte dei soci, ma ha evidenziato che: « non rileva tanto la circostanza dell’esist enza di rapporti di parentela tra i soci fondatori, quanto il fatto che nessun atto di amministrazione risulti effettiva espressione di una gestione improntata a canoni di democraticità, atteso che tutte le decisioni rilevanti erano adottate da COGNOME NOME e da persone a lui legate da strettissimi rapporti di parentela. Il fatto che gli altri soci fossero atleti tesserati FIN nulla dimostra in senso contrario, non risultando che essi atleti siano stati effettivamente coinvolti nella gestione dell’a ssociazione, atteso che dal 2015 in poi non figura mai nei verbali di assemblea il nome di un socio diverso dal COGNOME e dalla moglie. Indicativa della gestione puramente familiare dell’associazione è, altresì, la vicenda, in ordine alla quale l’appe llante nulla osserva, relativa alla sostituzione nel consiglio direttivo di
COGNOME NOME, con altra parente stretta (COGNOME NOME, sorella dell’appellante), RAGIONE_SOCIALE alcuna deliberazione assembleare e per giunta in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni statutarie. »
Parimenti la CGT2, in relazione ai prelievi, evidenziando la scarsa trasparenza gestoria dell’associazione, ha affermato che: « L’aspetto più emblematico al riguardo è quello che attiene alla erogazione di €
25.000,00, deliberata dal consiglio direttivo, in favore del COGNOME e della moglie, a titolo di restituzione di una asserita anticipazione di danaro, di cui non vi è traccia né nei verbali di assemblea né nella contabilità. È evidente, invero, che un siffatto modus procedendi si presta a realizzare una facile elusione del divieto di distribuzione degli utili ai soci. Anche sul punto, difetta ogni deduzione difensiva che valga a offrire uno spunto di prova, circa la reale esistenza di tale anticipazione. » Il profilo di criticità dei prelievi è stato colto, quindi, nell’asRAGIONE_SOCIALE di riscontri in contabilità.
Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt . 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
6.1. Con tale motivo viene censurata la parte della sentenza impugnata in cui si legge che: « Estremamente deboli risultano, altresì, le deduzioni riguardanti la rendicontazione contabile, secondo cui il legislatore non imporrebbe una forma predeterminata di rendicontazione. Infatti, ciò che rileva ai fini che interessano è che il metodo contabile prescelto, qualunque esso sia, si appalesi comunque idoneo a rendere trasparente e sindacabile da parte di tutti gli associati la gestione economica dell’associazione ed è invece incontestabile, alla luce di tutti i profili di opacità ed incongruenza già evidenziati dal primo giudice, che tale trasparenza non sia stata assicurata.»
Rileva che la disciplina contenuta nella legge n. 398 del 1991 non richiede alcuna formalità particolare per la predisposizione del rendiconto, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale. Nell’avviso di accertamento la
contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deriva dalla compilazione sommaria della prima nota, dai pagamenti per cassa dei rimborsi spese e dalla mancanza di una certificazione unica su 34. Evidenzia, quindi, che la stessa amministrazione finanziaria, nell’ avviso di accertamento impugnato, rileva che: « non esiste obbligo di istituzione, tenuta e conservazione di alcuni tipi di registri e documenti per le associazioni che beneficiano RAGIONE_SOCIALE disposizioni di favore di cui alla L. 389/91» e che, in entrambi i gradi di giudizio, è stata eccepita l’attendibilità del rendiconto economico -finanziario dell’Associazione , poiché redatto ed approvato da parte dell’assemblea dei soci in ossequio a quanto prescritto dall’art. 5, comma 2, d.Lgs. 460 del 1997.
RAGIONE_SOCIALE era in regime ex legge n. 398 del 1991, e non in contabilità ordinaria, con la conseguenza che non era obbligata alla tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e tantomeno ad una prima nota/libro giornale per la rilevazione di movimenti contabili cassa/banca.
Inoltre, ai sensi della legge n. 398 del 19 91, l’obbligo della tracciabilità è previsto per tutte le operazioni pari e superiori ad Euro 1.000,00, mentre tutti i prelievi effettuati dal conto corrente dell’RAGIONE_SOCIALE.S.D. erano al di sotto di tale importo. Tutte le ricevute dei rimborsi erogati ad atleti e dirigenti sportivi, ai sensi della legge 342/2000 (presentate all’Ufficio durante la verifica), erano firmate dai percipienti e pari all’importo risultante dalle Certificazioni Uniche ritualmente trasmesse. I pagamenti, invece, venivano effettuati mensilmente a mezzo contante, assegni o tramite bonifici. All’uopo è stato rilevato che le ricevute sottoscritte da atleti e dirigenti rappresentano RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di terzi, ammesse nel processo tributario e liberamente valutabili dal giudice.
6.2. Il motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che sul punto non dà rilievo alle modalità con le quali è stata tenuta la contabilità, quanto al difetto di trasparenza. In secondo luogo, il motivo -sotto la censura relativa
alla violazione di legge -veicola, in sostanza, una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte.
Con il settimo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
7.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto la distribuzione indiretta di utili dalla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme anticipate da alcuni soci, tra cui il COGNOME, per pagare i rimborsi spese agli atleti ed ai tecnici. Rileva che l’art. 10 d.lgs. 460 del 1997, anche se dispone in materia di RAGIONE_SOCIALE, fissa un principio estensibile analogicamente – come precisato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (circolari n. 124/E del 1998 e n. 21/E del 2013 e risoluzione n. 38/E del 2010) – alle associazioni RAGIONE_SOCIALE. Rileva, quindi, che in tale norma non è assolutamente desumibile che la restituzione di precedenti anticipazioni possa configurare una distribuzione indiretta di utili.
7.2. Il motivo è inammissibile, nella misura in cui tende a ottenere una rivalutazione, in fatto, avulsa dal sindacato di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME