Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 34491/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, in qualità di soggetto coobbligato in solido, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
Indirizzo pec: EMAIL
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 1888/18, depositata in data 23 aprile 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo ad Ires, Irap ed Iva, anno d’imposta 2010, con il quale era stato disconosciuto l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui all’art. 148 TUIR e il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato il primo motivo perché il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di associazione non commerciale operava quando, oltre all’adempimento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni formali da parte della RAGIONE_SOCIALE, fosse stata svolta effettivamente una attività conforme allo Statuto e non commerciale e, come per tutti i regimi agevolativi, la loro spettanza doveva essere provata dal beneficiario, mentre nella fattispecie concreta l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dato prova della effettività della applicazione RAGIONE_SOCIALE Statuto; il secondo motivo era pure infondato, perché la mancanza nelle comunicazioni ufficiali dell’acronimo «asd» non era un semplice aspetto formale perché era una comunicazione ai terzi della disciplina giuridica che riguardava le associazioni con cui venivano in contatto; il riconoscimento da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributarie era previsto perché effettivamente i beneficiari dovevano essere la pluralità degli associati e non il ristretto numero di soci del comitato direttivo; la mancata prova della convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci portava a concludere che la gestione veniva svolta in modo illegittimo dagli
amministratori per mancanza di potere, non avendo dato prova della regolarità della costituzione dell’organo volitivo della associazione; non poteva applicarsi il regime fiscale di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, poiché, dai controlli effettuati e riportati nell’avviso di accertamento si riscontravano una molteplicità di irregolarità per l’esercizio dell’attività di istituto.
RAGIONE_SOCIALE NOME, in qualità di soggetto coobbligato in solido, hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 24 e 111, comma 6, Cost., per omessa motivazione. La sentenza impugnata mancava di motivazione, in quanto, pur formalmente esistendo quale parte del documento, le sue argomentazioni erano svolte in modo totalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, ovvero di riconoscerla come giustificazione del decisum.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l’obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all’obbligo in parola – e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione – la decisione nella quale «il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).
1.3 Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).
1.4 Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramente esposte, anche se in forma concisa, le ragioni della decisione, avendo i giudici di secondo grado affermato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dato la prova sia dell’adempimento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni formali, sia RAGIONE_SOCIALE svolgimento effettivo di una attività conforme allo Statuto e non commerciale; che la mancanza nelle comunicazioni ufficiali dell’acronimo «asd» non era un semplice aspetto formale perché era una comunicazione diretta ai terzi; i beneficiari dovevano essere la pluralità degli associati e non il ristretto numero dei soci del comitato direttivo; che non era stata data la prova della regolarità della costituzione dell’organo volitivo della associazione e che, dai controlli effettuati e riportati nell’avviso di accertamento, si riscontravano una molteplicità di irregolarità per l’esercizio dell’attività di istituto.
1.5 Risulta, pertanto, evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l’esposizione RAGIONE_SOCIALE
ragioni di fatto e di diritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
Il secondo mezzo deduce la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ., in relazione all’art. 2729 cod. civ., per insussistenza di una qualunque valida presunzione. La Commissione tributaria regionale, nel rigettare l’appello, aveva fatto proprie parte RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che l’RAGIONE_SOCIALE Cremona aveva posto alla base dell’avviso di accertamento impugnato. Le presunzioni indicate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento (« Mancata indicazione della denominazione sociale dilettantistica nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE forme di pubblicità RAGIONE_SOCIALE convocazioni assembleari. Mancato rispetto del principio di effettività del rapporto associativo. Mancato rispetto del principio di democraticità della vita associativa e mancato rispetto del principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi ») erano, in realtà, meri indizi, privi del requisito della gravità, precisione e concordanza.
2.1 Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).
2.2 La giurisprudenza prevalente di questa Corte è, infatti, nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355).
2.3 Ed invero, si tratta di un accertamento del giudice di merito, peraltro insindacabile in questa sede, stante che la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553).
Il terzo mezzo deduce l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio riguardante l’effettività della vita associativa. Il Giudice di secondo grado non aveva speso una parola in ordine allo Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, alle domande di ammissione dei soci e ai verbali RAGIONE_SOCIALE assemblee della asd e se tanto fosse avvenuto, la Commissione tributaria regionale avrebbe concluso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere tutti gli adempimenti necessari a qualificare la propria attività quale «non lucrativa», con conseguente diritto all’applicazione del regime fiscale di favore.
3.1 Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ. e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo grado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439); inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e le ricorrenti vanno condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2024.