Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 78 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 78 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19262/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA – SEZ. ST. RAGIONE_SOCIALE n. 2423/02/24 depositata il 25/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2423/02/24 del 25/03/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1633/02/20 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Ufficio contestava, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, l’insussistenza dei presupposti per godere dei benefici fiscali in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
1.2. La CGT2 accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) le presunzioni indicate dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento (pagamenti non tracciabili, non democraticità della compagine, pagamenti effettuati al presidente, somme riscosse per le prestazioni, elargizione di indennità) erano state smentite dalla prova contraria offerta da RAGIONE_SOCIALE in sede di contraddittorio; b) in particolare, non vi era prova sufficiente della non democraticità della gestione, la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto regolarmente l’attività RAGIONE_SOCIALE, vi era un rilevante numero di tesserati, non risultavano utili distribuiti o somme elargite al presidente, ma solo rimborsi spese o indennità, non risultavano introiti da attività commerciale, la contabilità era correttamente tenuta in relazione agli scopi dell’RAGIONE_SOCIALE e la violazione RAGIONE_SOCIALE regole di trasparenza comportava unicamente una sanzione; c) non risultava nemmeno lo svolgimento prevalente di attività commerciale ovvero lo svolgimento di attività complementari
rispetto a quelle concernenti l’attività RAGIONE_SOCIALE, né gli amministratori avevano cointeressenze in altre società.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CGT2 annullato l’avviso impugnato omettendo di considerare che all’RAGIONE_SOCIALE è stato contestato anche il superamento di ‘indici di commercialità’ che hanno causato la prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale per l’intero periodo d’imposta 2010 con ricavi superiori ad euro 250.000,00, elemento questo di per sé idoneo ad escludere l’applicazione del regime agevolativo ai sensi dell’art. 1 della l. 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modifiche.
1.1. Il motivo, ammissibile in quanto contiene tutte le indicazioni necessarie alla sua piena comprensione, nel rispetto del principio di specificità, è, peraltro, infondato.
1.2. Ai sensi dell’art. 1 , comma 1, della l. n. 398 del 1991, nella formulazione applicabile ratione temporis , «Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o agli enti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuti ai sensi RAGIONE_SOCIALE leggi vigenti, che svolgono attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo».
1.2.1. L’importo di lire 100 milioni è stato aumentato, a far data dall’esercizio 2006, a euro 250.000,00 dall’art. 90, comma 2, della l. 27 dicembre 2002, n. 289. L’ulteriore aumento di tale importo ad euro 400.000,00, successivamente intervenuto, non è applicabile alla presente controversia, atteso che lo stesso decorre dall’esercizio 2017.
1.2.2. Ai sensi dell’art. 149, comma 4, del TUIR, invece, il criterio della prevalenza dell’attività commerciale rispetto all’attività istituzionale previsto dai primi due commi del medesimo articolo (che si riferiscono ad un solo periodo d’imposta) non trova applicazione alle RAGIONE_SOCIALE, per le quali, invece, occorre che la prevalenza dell’attività commerciale riguardi « un significativo lasso temporale che interessi più esercizi » (Cass. n. 39789 del 14/12/2021).
1.3. Le due disposizioni sono concorrenti: la prima riguarda l’esercizio dell’opzione per il regime speciale di favore e comporta che, nell’esercizio precedente a quello di opzione (nel caso di specie, l’anno 2009), non siano stati conseguiti ricavi superiori a 250.000 euro; la seconda riguarda la perdita dei benefici conseguiti in caso di prevalenza dell’attività commerciale constatata per più esercizi, indipendentemente dal valore dei ricavi.
1.4. La sentenza impugnata ha valutato solo quest’ultimo requisito ritenendo che l’Ufficio non ha provato che «in un periodo d’imposta l’attività commerciale è risultata prevalente, atteso che il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale di un’RAGIONE_SOCIALE deriva dallo svolgimento in maniera prevalente di attività commerciale nell’arco di un lasso temporale significativo, ex art. 149 comma 4 del T.U.I.R. integrato dall’art. 90 comma 11 della legge n. 289 del 2002, vigendo il principio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati».
1.5. Orbene, da un lato, non è oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio che per l’anno d’imposta 2009 (esercizio precedente a quello 2010, oggetto di recupero) i ricavi sono stati superiori ad euro 250.000,00 , riferendosi chiaramente il motivo all’anno 2010; dall’altro, la circostanza della prevalenza dell’attività commerciale è stata esaminata dalla CTR, che correttamente l’ha escluso con riferimento all’anno in esame, dovendo tale prevalenza essere valutata con riferimento ad un periodo di tempo superiore a quello del singolo esercizio e, dunque, non essendo sufficiente la prevalenza nell’anno 2010.
1.6. In altri termini, il fatto dell’esistenza della prevalenza dell’attività commerciale con ricavi superiori ad euro 250.000,00 per l’anno d’imposta 2010 non è decisivo ai fini del venir meno della decommercializzazione di RAGIONE_SOCIALE. Diversamente potrebbe sostenersi in caso di ricavi superiori a euro 250.000, concernenti l’anno d’imposta 2009, precedente a quello oggetto di accertamento.
Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), per avere la CGT2 annullato l’avviso di accertamento impugnato senza accertare se il complesso degli elementi indiziari addotti dall’Amministrazione a sostegno dell’atto accertativo, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.
2.1. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
2.2. L’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove
“certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
2.3. La valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze indiziarie si atteggia, peraltro, in maniera peculiare nel caso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che spetta a queste ultime -ove vogliano accedere al regime fiscale speciale previsto dalla legge -fornire la prova della sussistenza dei relativi requisiti per l’ottenimento dei benefici, primi fra tutti l’esercizio di un’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la conseguente affiliazione al RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 10452 del 21/04/2021). Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE deve fornire la prova della democraticità della gestione sociale, atteso che le agevolazioni tributarie « si applicano solo a condizione che le RAGIONE_SOCIALE interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto » (Cass. n. 4872 dell’11/03/2015) e, come più sopra osservato, non deve svolgere attività commerciale prevalente per un periodo significativo, peraltro necessariamente superiore al singolo esercizio (Cass. n. 39789 del 2021, cit.).
2.4. Orbene, la sentenza impugnata non è rispettosa dei superiori principi di diritto. Invero, la CGT2 ha escluso in radice l’idoneità RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto indicate dall’Ufficio a determinare la decadenza
dell’ASD dal regime agevolativo, ma senza tenere conto che l’onere della prova grava in ogni caso su RAGIONE_SOCIALE.
2.5. In particolare, con riferimento alla democraticità della gestione (requisito che di per sé solo è idoneo a determinare la perdita dei benefici), il giudice di appello ha affermato: «dagli atti risulta che le assemblee sono state tenute regolarmente, con regolare convocazione trasmessa ai soci. La circostanza che non fossero presenti tutti i soci o un numero cospicuo, non rileva, atteso che ogni aderente ha la libertà di partecipare ai lavori dell’assemblea. La violazione del principio di democraticità presuppone un’indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell’assemblea non può essere utilizzata quale scorciatoia dall’RAGIONE_SOCIALE per disconoscere i benefici fiscali RAGIONE_SOCIALE asd, ma dev’essere riscontrata una mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati RAGIONE_SOCIALE convocazioni assembleari e RAGIONE_SOCIALE decisioni degli organi sociali, come anche l’esercizio limitato del diritto di voto (dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati) in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive. Ciò non risulta essere accaduto o quanto meno non è stata fornita un’idonea prova».
2.5.1. È agevole rilevare come la sentenza di appello addossi la prova della democraticità della gestione ad AE, così invertendo il relativo onere: a fronte degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio e denotanti carenza di democraticità è l’RAGIONE_SOCIALE a dover provare che statuto e atto costitutivo rispondano ai requisiti previsti dalla legge, che sia garantita un’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e che non ci siano categorie di associati privilegiati.
2.6. Analogamente, nel caso della valutazione di prevalenza dell’attività commerciale su quella istituzionale, grava sull’RAGIONE_SOCIALE la prova della inesistenza di questa prevalenza a fronte di elementi indiziari che inducono, sia pure presuntivamente, a ritenere diversamente (nella specie, la sussistenza di ricavi commerciali superiori ad euro 250.000,00 nell’esercizio 2010).
2.7. La CGT2 si è limitata a svalutare la rilevanza probatoria dei singoli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, ma non ha debitamente verificato gli elementi istruttori offerti dalle parti alla luce della circostanza, determinante, che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per godere dei benefici fiscali previsti per le ASD gravava su RAGIONE_SOCIALE e non sull’Ufficio.
2.8. Per i superiori profili, pertanto, il motivo è fondato e va accolto.
In conclusione, va accolto, nei termini di cui sopra, il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CGT2 della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME