Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24235 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24235 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23227-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
ControCOGNOME
Avverso la sentenza n. 190/02/2021 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata il 22.02.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 14 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che alla associazione COGNOME fu notificat o l’avviso d’accertamento con cui, relativamente
Agevolazioni –RAGIONE_SOCIALE -Decadenza
a ll’anno d ‘imposta 2006, l’RAGIONE_SOCIALE rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni.
L’atto impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, risalenti al 2009, con cui era stata contestata l’assenza dei requisiti per il riconoscimento della natura associativa non commerciale dell’ente, prevista dall’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi ai fini della determinazione dell’imponibile e RAGIONE_SOCIALE relative imposte-.
Nel contenzioso promosso dall ‘ associazione, che aveva contrastato la decadenza dal regime fiscale agevolato, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza n. 99/04/2015, e la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, con sentenza n. 190/02/2021, hanno rigettato le ragioni della contribuente.
In particolare, il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda e riferito RAGIONE_SOCIALE doglianze dell ‘ associazione, ha evidenziato che il riscontro, da parte dei militari verificatori della GdF, della mancata iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, facendo venir meno la certificazione dell’appartenenza dell’ente alle associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non costituisce un mero elemento formale, bensì sostanziale, per l’accesso ai benefici agevolativi previsti dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398; ciò perché le agevolazioni si pongono come eccezione alla regola generale della imponibilità, così che la lettura della disciplina va sottoposta a principi di stretta interpretazione; ha inoltre evidenziato che nel periodo d’imposta l’associazione ha conseguito ricavi, derivanti da sponsorizzazioni, superiori al limite previsto dall”art. 1 della l. 389 del 1991, al fine del mantenimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, né poteva applicarsi la disciplina prevista dall’art. 149 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, proprio per carenza dei requisiti r ichiesti (ex comma 4 dell’art. 149 cit.).
La contribuente ha censurato con nove motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
con il primo motivo la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) -Iscrizione Federazioni Sportive – Sanatoria»;
con il secondo motivo l’ «Omesso esame fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione (Art. 360 n. 5 c.p.c.) -Iscrizione Federazioni Sportive -Sanatoria»;
con il terzo motivo la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Art. 360 n. 3 c.p.c.) -Registro RAGIONE_SOCIALE e contrasto con la legge».
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi. Con essi la difesa della società intende valorizzare la circostanza che una sanatoria del 2011 avrebbe ritenuto iscritte al RAGIONE_SOCIALE -sino al 2010- tutti gli affiliati alle diverse federazioni RAGIONE_SOCIALE.
I motivi sono privi di pregio, perché l’eventuale sanatoria, con effetti retroattivi sull ‘ iscrizione RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, non può incidere con effetti altrettanto retroattivi anche sulla disciplina fiscale, specie in tema di agevolazioni, in forza della peculiarità della materia, di stretta interpretazione. Peraltro, nel caso di specie la sanatoria intervenuta nel 2011 avrebbe dovuto incidere su una verifica e un accertamento già consumatosi nel 2009. Infine, le censure fanno mostra di non considerare che la sentenza ha evidenziato non solo la mancanza di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE della COGNOME, già sufficiente a escludere l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 149 , comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche la circostanza che comunque era emerso lo sforamento del tetto dei 250.000,00 € ai fini della applicabilità del regime agevolato, ex art. 1, comma 1, della l. n. 398 del 1991. Su quest’ultima considerazione, va sin d’ora evidenziato che, pur se con il successivo nono motivo l’ente c ontesta il dato, assumendo che non risponda al vero che nel 2006 fossero state sostenute spese di sponsorizzazione superiori al limite dei 250.000,00 €, tale affermazione non è accompagnata da alcun riferimento obiettivo, non evincendosi dal ricorso -che pertanto sotto tale aspetto è carente di specificità ed è dunque inammissibile- da quale atto risulti la spesa effettivamente sostenuta nell’anno d’imposta in esame, ed in particolare da quale atto difensivo ed in quale grado di merito ciò sia stato allegato. Peraltro, per completezza, se anche il dato riportato nella sentenza della Commissione regionale fosse errato, si tratterebbe non già di un vizio, sostanziale o processuale, afferente l’interpretazione giuridica dei fatti, bensì di un errore percettivo del fatto, il cui rimedio andava
ricercato nella richiesta di revocazione della pronuncia, ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo viene COGNOMEta la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) -Accertamento di fatto compiuto dalla GdF PVC 30.03.2009»;
con il quinto motivo l’ «Omesso esame di Fatto decisivo (Art. 360 n. 5 c.p.c.) – Accertamento di fatto compiuto dalla GdF PVC 30.03.2009»;
Anche questi motivi devono essere trattati unitariamente per connessione, entrambi indirizzati a valorizzare la circostanza che in occasione della verifica operata presso l’associazione il processo verbale si chiuse senza elevazione di contestazioni.
I motivi sono inammissibili, per difetto di specificità, non riproducendo il ricorso le conclusioni del processo verbale di constatazione. Nel merito, in ogni caso, si tratta di motivi irragionevoli, che vorrebbero valorizzare la circostanza che la verifica si era conclusa senza che dal pvc emergessero contestazioni di irregolarità nei confronti dell ‘ associazione. Sennonché le conclusioni del pvc non vincolano intanto l’Amministrazione finanziaria , che non è tenuta a riprodurre le valutazioni dei funzionari o militari verificatori. Peraltro, quanto evidenziato dalla difesa dell’ente raccoglie considerazioni apparentemente suggestive, che si dissolvono non appena si consideri che partendo da quella stessa verifica, dopo approfondimenti, per quanto riferito nello stesso ricorso (a pag. 16), sono state rilevate proprio le irregolarità dovute all ‘ assenza di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE e dunque la carenza dei requisiti per rientrare nei parametri richiesti dall’a rt. 149, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 ed 1, comma 1, l. n. 398 del 1991.
Con il sesto motivo la società ha COGNOMEto la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4) -Inesistente perdita della qualifica di ente non commerciale».
Il motivo, con cui si vuole criticare tanto, in generale, una inconferente applicazione del comma 4 dell’art. 149 del d.P.R. n. 917 cit., quanto, più in particolare, il passaggio della sentenza, secondo cui si è ritenuto che lo stesso assoggettamento dei contratti di sponsorizzazione ad Iva costituirebbe un implicito riconoscimento della natura commerciale dell’ente, con ciò ignorandosi che è l’art. 4, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a prevedere come le operazioni di pubblicità commerciale vanno comunque
assoggettate ad Iva, ‘ancorché esercitate da enti pubblici’,
è del
tutto inutile. Ciò p erché, a prescindere dalla pertinenza dell’ ultima osservazione riportata, la contribuente non tiene conto che la pronuncia in modo inequivoco ha evidenziato quale obiettiva causa di decadenza dalla applicabilità della disciplina agevolata quella della mancata iscrizione al RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo l’ente si è doluto della «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) -Omessa valutazione di specifico motivo -Istruzioni ministeriali.
Anche questo motivo, con cui si insiste sulla non necessarietà della iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, va rigettato atteso che, per quanto già chiarito con riferimento ai motivi dal primo al terzo, tale iscrizione non è affatto indifferente ai fini dell’inquadramento dell’ente tra le associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che possano fruire della disciplina fiscale agevolata. A questo aggiungasi l’ulteriore elemento valorizzato in sentenza, ossia il riscontro dello sforamento del tetto RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali (250.000 €) , il cui rispetto costituisce ulteriore presupposto per l’accesso al trattamento agevolato, ai sensi dell’a rt. 1 l. 389 del 1991.
Con l’ottavo motivo la COGNOME ha lamentato la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Art. 360 n. 3 c.p.c.) -Principi ragionevolezza e capacità contributiva.
Il motivo è inammissibile perché non attacca alcun passaggio specifico della sentenza impugnata e si concretizza in mere considerazioni, il cui rapporto con il tenore della decisione è incomprensibile
Con il nono motivo si COGNOME infine la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. .4) -Incomprensibile riferimento a precedente giudizio».
Si tratta di un’altra censura inammissibile per carenza di specificità, per quanto già chiarito in precedenza, e che in ogni caso, se riscontrabile, avrebbe dovuto costituire ragione di ricorso per revocazione, riconducendosi ad un errore percettivo del giudice.
Il ricorso va in conclusione rigettato. All’esito del giudizio segue la soccombenza della COGNOME nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in €
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
6.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della COGNOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2024