Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2196/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della CALABRIA n. 1825/2023 depositata il 28/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento n. TD7 -040303708 notificato il 20.12.2017 per l’anno di imposta 2012, con cui l’Agenzia delle entrate -DP di Reggio Calabria, sulla scorta della documentazione esibita a seguito di invito n. I000577/2017, ha determinato il reddito da assoggettare a tassazione ai fini Irpef in € 31.601,00, il valore della produzione ai fini Irap in € 77.101,00 e un imponibile ai fini Iva in € 132.600,00. L’Ufficio, pur riconoscendo alla contribuente il mantenimento della qualifica di ente non commerciale, negava la fruizione del regime di cui alla n. 398 del 1991, assoggettando a tassazione i ricavi per pubblicità ammontanti a € 132.600,00 (risultanti dal rendiconto economico -finanziario) e recuperando integralmente l’IVA per € 27.846,00.
Con la sentenza n. 3644/19, pronunciata il 05.04.2019 e depositata il 12.06.2019, la CTP di Reggio Calabria respingeva il ricorso.
L’appello della contribuente era accolto dalla CGT II della Calabria, secondo la quale gli inadempimenti rilevati dall’Ufficio non potevano determinare la decadenza dall’agevolazione posto che, come rilevato con la circolare n. 9/E del 24.04.2013 della stessa Agenzia, ‘solo l’insussistenza dei requisiti sostanziali (assenza fini di
lucro, devoluzione, per previsione statutaria, dei residui attivi ad altre organizzazioni con finalità sportive ecc..) di cui all’art.1 della Legge n. 398/91′ poteva determinare tale conseguenza.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi; resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36, comma 2, n. 4 e n. 5, D.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp.att. c.p.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile’.
1.1. ‘a sentenza, omettendo completamente di esaminare le difese svolte dall’Amministrazione finanziaria, ha motivato con un sostanziale copia -incolla del secondo paragrafo del superiore motivo di impugnazione, come di seguito si può leggere ‘:
1.2. Il motivo è infondato.
Pur in estrema sintesi, la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che contenutistico, evidenziando come, possedendo la contribuente i ‘ requisiti sostanziali per fruire delle agevolazioni della L.398/91 ‘, l’Agenzia non avrebbe addotto inadempimenti tali (come ‘ assenza fini di lucro, devoluzione, per previsione statutaria, dei residui attivi ad altre organizzazioni con finalità sportive ‘) da comportare la decadenza dal corrispondente regime, sicché essa supera la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014). Né ad una tale conclusione osta l’avere la CGT II ripreso pressoché alla lettera un passaggio delle difese della contribuente, ciò corrispondendo ad una pur discutibile
tecnica redazionale, che tuttavia non inficia l’effettività della motivazione.
Secondo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, l.n. 398/1991 e dell’art. 9, comma 3, D.P.R. 544/1999 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
2.1. ‘I giudici di secondo grado, decidendo per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali all’associazione, hanno mal interpretato la portata delle disposizioni richiamate in ordine al regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche’.
2.2. Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, poiché enuclea con precisione la censura e riproduce per autosufficienza la motivazione dell’avviso – è fondato e merita accoglimento.
La CTG II ha totalmente pretermesso le puntuali contestazioni mosse dall’Agenzia alla contribuente, rilevanti ai fini del disconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 l. n. 398 del 1991.
Rileva, in particolare, quanto dedotto in ordine all’omessa tenuta di un registro delle movimentazioni finanziarie e di un conto corrente dedicato all’attività associativa, con conseguente totale difetto di tracciabilità dei pagamenti, in un quadro, secondo la prospettazione dell’Ufficio, di generale irregolarità, tenuto conto altresì dell’omessa presentazione del mod. EAS e dell’omessa effettuazione dei versamenti trimestrali IVA.
Viene, segnatamente, in linea di conto la previsione, correttamente evocata nel motivo, dell’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999, secondo cui ‘i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000
euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli . L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi’.
A questo proposito, questa S.C. ha già avuto modo di precisare che ‘l’obbligo di effettuare i versamenti ed i pagamenti con modalità tracciabili si applica esclusivamente agli enti appartenenti al terzo settore che aderiscono al regime di fiscalità agevolata di cui alla l. n. 398 del 1991’ (Cass. n. 10711 del 2022), soggiungendo, in punto di evoluzione normativa, che ‘la decadenza da un’agevolazione fiscale per l’inadempimento dell’onere di tracciamento dei versamenti, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l’abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell’agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore’ (Cass. 13970 del 2024).
A fronte di ciò, non coglie nel segno la difesa della contribuente in controricorso, secondo cui ‘l’unico elemento sulla scorta del quale l’Ufficio sembrerebbe far leva risulta essere quello della assenza della tracciabilità dei pagamenti, circostanza questa che tuttavia risulta essere solamente asserita ma mai provata dall’Agenzia. Ed infatti l’attività istruttoria che ha dato la stura all’avviso di accertamento è stata espletata a tavolino dopo l’esibizione della documentazione
contabile ed extra -contabile richiesta e debitamente prodotta dall’odierna resistente, di talché era onere dell’Ufficio versare in atti la documentazione acquisita al fine di dimostrare il proprio assunto’.
Ed invero , costituendo quello della l. n. 398 del 1991 un regime agevolativo derogante all’ordinario, in ragione del ‘favor’ del legislatore per i soggetti contemplativi, è onere di chi pretende di avvalersene dimostrare l’osservanza di tutti i necessari requisiti, in difetto dei quali non può che trovare applicazione il regime ordinario.
Ne deriva che -acquisita, a seguito di questionario, la ‘documentazione contabile ed extra -contabile’ e rilevata, in base ad essa, l’impossibilità di tracciare i pagamenti -spettava alla contribuente offrire rigorosa prova positiva della trasparente ricostruibilità degli stessi, stante l’adozione, comunque, di ‘modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli’ (come recita l’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999, cit.).
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 28 maggio 2025.