Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
Oggetto: ASD
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requisiti
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prova
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motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21295/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 943/32/2016 depositata in data 19/02/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-il Centro Ippico Mortara, associazione sportiva dilettantistica, impugnava l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2009 con il quale l’Amministrazione Finanziaria disconosceva la natura di associazione sportiva dilettantistica, qualificando il contribuente come soggetto esercente in concreto attività commerciale e recuperando tributi, interessi e sanzioni conseguentemente rideterminati;
-il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
-appellava l’Ufficio;
-con la sentenza qui impugnata il giudice di secondo grado ha confermato la pronuncia precedentemente resa;
-ricorre l’Agenzia delle entrate con atto affidato a nove motivi di doglianza;
-il Centro Ippico Mortara è rimasto intimato di fronte a questa Corte;
Considerato che:
-va esaminato prioritariamente il quinto motivo di ricorso; esso contiene infatti una censura motivazionale il cui scrutinio va operato in via preliminare rispetto alla disamina delle altre censure;
-tale motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere in
sintesi – il giudice di merito motivato il proprio decisum in modo apodittico;
-il motivo è infondato;
-invero, la sentenza impugnata ha reso manifeste, fermo restando quanto si dirà nel prosieguo, le ragioni che hanno fondato la sua decisione, rendendo in concreto una motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014);
-in disparte il primo motivo di ricorso, per le ragioni che si diranno, il secondo motivo di doglianza si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 148 TUIR, dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 90 della L. n. 289 del 2002 in relazione al l’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR lombarda erroneamente ritenuto che l’associazione potesse godere delle agevolazioni previste senza dare la prova non solo della sussistenza – in sintesi – dei requisiti formali previsti dalla legge ma anche della sussistenza nei fatti, in concreto, dei requisiti sostanziali;
-il motivo in argomento va esaminato congiuntamente sia con il sesto motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 90 della L. n. 289 del 2002, con il quale si lamenta l’erronea affermazione da parte della CTR del diritto del Centro ippico alle agevolazioni tributaria, sia con il nono motivo di ricorso con il quale l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della L. n. 289 del 2002 e dell’art. 2697 c.c. , entrambi dedotti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; con tale ulteriore censura l’Agenzia delle Entrate lamenta -in concreto – la violazione dei principi in tema di onere della prova poiché, secondo parte ricorrente, la
CTR lombarda avrebbe affermato il diritto a fruire delle agevolazioni tributarie in quanto -erroneamente -avrebbe gravato l’Ufficio, il quale non vi avrebbe adempiuto, dell’onere di provare il fine lucrativo perseguito dall’associazione contribuente;
-i motivi, che colpiscono la prima delle due rationes decidendi espresse dal giudice di merito, sono tutti e tre fondati;
-dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso si rileva come il giudice di merito abbia ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche in forza della dimostrata esistenza – in primo luogo dello ‘ statuto in forma scritta, iscrizione al CONI, riconoscimento FISE, comunicazione ex lege 398/1991 e modello FAS’; inoltre esso ha ancora ritenuto che ‘ nell’atto costitutivo si parla di costituzione di un’associazione che ha per oggetto l’attività sportiva equestre’; ancora, ‘i soci temporanei sono quelli ai quali si consente di avvicinarsi alla disciplina sportiva senza dover affrontare rilevanti costi per le attrezzature per l’abbigliamento, per l’equino, ecc. perseguendo in tal modo la valorizzazione e la diffusione dello sport equestre’; inoltre ‘il verbale di assemblea pur non contenendo i nominativi dei soci partecipanti attestano la presenza in proprio per delega di tutti i soci regolamenti iscritti…’; infine ‘la rilevata discrepanza esistente tra l’elenco dei soci 2009 i rendiconti derivava dalla rateizzazione delle quote ‘; in ultimo ‘la pubblicità contenuta sul sito web di diretta i soci come si evince dal fatto che si parla di associazione sportiva dilettantistica ‘;
-da tali elementi la CTR desume conclusivamente che ‘ il fine lucrativo non risulta in alcun modo provato dall’Ufficio’;
-orbene, ritiene la Corte che la complessiva illustrazione -prima -e la conseguente argomentazione – poi fornita dalla sentenza impugnata evidenzi l’effettiva sussistenza di entrambi i vizi denunciati nei motivi in argomento;
-in primo luogo, il giudice di merito ha erroneamente limitato il proprio esame agli aspetti puramente formali dell’attività esercitata dal Centro Ippico Mortara, senza minimamente prendere in esame il concreto svolgimento della stessa, al fine di verificare la sussistenza in rerum natura , e non solo in forza dell’apparenza documentale, dei requisiti ex lege richiesti. Non è invero sufficiente la semplice lettura delle clausole statutarie, dei verbali assembleari, delle risultanze del sito web, per far ritenere provata la natura di associazione sportiva dilettantistica; è viceversa necessario esaminare il contenuto dei rilievi contestati dall’Amministrazione – e puntualmente riportati nell’avviso di accertamento impugnato il cui contenuto è stato debitamente trascritto nel ricorso per Cassazione – alla luce della situazione di fatto effettivamente risultata provata dalle emergenze processuali, anche in forza degli elementi di prova dedotti dal contribuente. Tale accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione e deve per l’appunto verificare l’attività, è diretto a constatare se essa attività si svolga o meno, in concreto, nella sua realtà effettuale, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (tra molte, Cass. 30 maggio 2012, n. 8623). Tale operazione non risulta essere stata minimamente affrontata dal giudice di merito;
-non solo; è di tutta evidenza che nel ritenere fosse onere dell’Ufficio dare la prova dell’assenza del fine lucrativo la pronuncia gravata non solo ha, in modo del tutto illogico, onerato una parte della incombenza di dar prova di un fatto negativo; essa ha altresì completamente disatteso i principi in materia ripetutamente affermati da questa Corte;
-la giurisprudenza di legittimità del tutto corrente e consolidata ritiene da tempo che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il citato art. 148, comma 1 TUIR, in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne discende, pertanto, che l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione -regime eccezionale rispetto al generale principio della rilevanza impositiva di ogni attività è a carico del soggetto che la invoca, ossia l’associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167; Cass. Sez. 5, n. 6361 del 2023). Dunque, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, a favore dei propri associati, purché siano concretamente rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività e non la sola apparente
correttezza formale del rapporto associativo (Cass., Sez. 5, n. 4315 del 2015); più volte si è chiarito da parte di questa Corte che l’agevolazione prevista dell’art. 148 del TUIR, secondo cui non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali, spetta a condizione che l’associazione dimostri di aver svolto attività non commerciale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti ed associati (Cass., 25 giugno 2021, n. 18340; Cass., 18 febbraio 2021, n. 4331; Cass., 15 gennaio 2018, n. 796) e che, a tal fine, non è sufficiente allegare lo statuto dell’ente (Cass., 9 maggio 2018, n. 11048);
-di qui la sussistenza dell’errore di diritto indicato in ricorso;
-il terzo motivo di doglianza lamenta poi la nullità della sentenza impugnata per inosservanza, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto viziato quanto a motivazione l’avviso di accertamento impugnato mentre tale eccezione -pure proposta in primo grado -non era stata ribadita in appello dalla contribuente associazione, la quale non si era costituita in tale grado;
-il quarto motivo di ricorso lamenta ancora la nullità della sentenza impugnata del giudice di appello per non aver dato conto delle ragioni forza delle quali ha ritenuto privo di motivazione l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, il quale non era affatto sprovvisto di riferimenti normativi applicati dall’Ufficio;
-i motivi attingono la seconda ratio decidendi delle due espresse dalla CTR; essi possono esaminarsi congiuntamente poiché tra di loro strettamente connessi e risultano fondati;
-sul punto, la sentenza impugnata si limita invero alla seguente laconica e assertiva affermazione: ‘sussiste la novità di accertamento per carenza di motivazione derivante dalla mancanza di riferimenti normativi di cui si associa con evidente lesione del diritto di difesa’;
-tale statuizione, in primo luogo è priva di ogni anche minima illustrazione delle ragioni per le quali tale mancanza di riferimenti normativi ha comportato il vizio di motivazione dell’atto impugnato; invero, la sola mancata indicazione delle disposizioni applicate -in sé -non ridonda in una automatica illegittimità dell’atto: era compito del giudice accertare se da tale assenza, naturalmente soppesata nel complessivo tenore dell’atto , derivava la effettiva ingiusta impossibilità o eccessiva difficoltà del contribuente nel comprendere le ragioni di fatto e di diritti fondanti la pretesa tributaria, quindi di conseguenza approntare le proprie difese;
-in secondo luogo, tale affermazione è comunque del tutto erronea, come si evince chiaramente dalla trascrizione nel ricorso per cassazione dell’avviso di accertamento che reca -invece, smentendo l’assunto posto a base del motivo – ben evidenti e inequivoci i riferimenti normativi applicati dall’Ufficio;
-il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto spettante il trattamento tributario di favore senza considerare che lo statuto non solo non escludeva espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita dell’associazione, come avrebbe dovuto per consentire la fruizione dei vantaggi tributari in argomento, ma anzi la ammetteva; tale motivo può esaminarsi congiuntamente con l’ottavo motivo il quale deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione viziata da contraddizione affermando che i soci temporanei sono privi della qualità di soci;
-infatti, i profili dedotti sono strettamente connessi tra di loro sia logicamente sia giuridicamente;
-tali motivi sono fondati;
-dispone l’art. 148, comma 8, lett. c) TUIR quale condizione per considerare non commerciale le attività svolte (tra le altre) dalle associazioni sportive dilettantistiche – che le associazioni sportive dilettantistiche (come gli altri enti associativi) debbano assicurare, nelle clausole statutarie come nel reale svolgimento dell’attività associativa, l’effettività dei principi di democraticità e partecipazione nel rapporto associativo (« garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’associazione»). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rispetto dei principi di democraticità e partecipazione va accertato in termini sostanziali e non formali, essendo detti principi a fondamento del riconoscimento della natura di ente non commerciale e delle relative agevolazioni fiscali (tra molte anche Cass., Sez. V, 24 ottobre 2014, n. 22644);
l’accertamento di questi principi va condotto accertando l’attuazione in concreto delle previsioni statutarie obbligatorie che assicurino il rispetto di tali principi per gli affiliati all’interno dell’associazione (Cass., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 16081; Cass., Sez. V, 26 ottobre 2021, n. 30008). È di tutta evidenza che il requisito dell’effettività e quello dell’esclusione della temporaneità, siano antinomici rispetto alla discontinuità e alla saltuarietà dell’adesione, invece, qui ritenute -commettendosi così errore di diritto – ammissibili dalla sentenza impugnata. Ciò in evidente contrasto con le finalità inclusive e socializzanti proprie delle iniziative private non lucrative, che la collettività incentiva e contribuisce a sostenere con un regime fiscale di favore, altrimenti ingiustificato;
-pertanto, in accoglimento dei motivi secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame;
-infine, alla luce delle sopra dette statuizioni, il primo motivo, che denuncia l’erroneità della sentenza di merito consistente nell’aver ritenuto non costituita nel giudizio di appello la ASD contribuente, rimane assorbito: la decisione in ordine a tale motivo è divenuta infatti superflua in quanto la parte ricorrente con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, al tempo stesso escludendosi la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni (Cass. 22 giugno 2022, n. 12193; Cass. 30 maggio 2018, n. 13534);
p.q.m.
accoglie il secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso; rigetta il quinto e dichiara assorbito il primo; cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione cui di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME