Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29510 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
–AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26771 del ruol o RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 15 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali soci, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al controricorso, PEC , presso il cui studio
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE
in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati;
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Umbria, n . 211/2/2015, depositata in data 9 aprile 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a RAGIONE_SOCIALE, nonché ai soci, rispettivi avvisi di accertamento con i quali, relativamente all’anno 2006 , aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo invece configurabile una società di fatto tra i soci, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; avverso gli atti impositivi sia La RAGIONE_SOCIALE che i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE avev a proposto appello; la Commissione tributaria regionale del l’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che gli elementi indiziari fatti valere dall’amministrazione finanziaria non potevano condurre a escludere la qualifica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di ricorso, cui hanno resistito, depositando controricorso, RAGIONE_SOCIALE (deducendo che erroneamente la stessa era stata qualificata come s.n.c. nel ricorso avversario) e i soci;
considerato che:
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 9 0, l. n. 289/2002, degli artt. 2697 e 2699, cod. civ., dell’art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e dell’a rt 4, comma 7, d.P.R. n. 633/1972;
in particolare, il motivo di ricorso si basa su tre diversi profili di censura: in primo luogo, per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel sito web costituisce violazione dell’art.90, comma 17, l. n. 289/2002 , e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna necessaria per lo svolgimento di una attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non riscontrabile in concreto; in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo; infine, in quanto l’atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata contestata l’esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci;
il motivo è fondato;
questa Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta, prevista dal d.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrative, dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, RAGIONE_SOCIALE), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del
tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al RAGIONE_SOCIALE” (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449);
inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applicano solo a condizione che le RAGIONE_SOCIALE interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872);
ciò precisato, va rilevato che l’amministraz ione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore di RAGIONE_SOCIALE della natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di diversi elementi, quali: la mancata indicazione nella pubblicizzazione de ll’attività dell’ente della natura di RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; la mancanza di una vita associativa; la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario; la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa;
la sentenza censurata si è soffermata su una considerazione atomistica degli elementi, aventi per l’amministrazione finanziaria valenza indiziaria circa l’operatività dell ‘ente alla stregua di una vera e propria società commerciale, giungendo a disconoscerne detta valenza RAGIONE_SOCIALE che ne fosse stata valutata la tenuta nel quadro di una valutazione complessiva degli stessi elementi raccolti, incorrendo quindi nella denunciata violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto indicate in epigrafe, laddove, in particolare, ha omesso di valutare le conseguenze che, in relazione a quanto richiesto dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, lett. e), e dall’art. 148, TUIR commi 3 e 8, si determinano sul regime applicabile qualora le RAGIONE_SOCIALE interessate non si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa;
peraltro, gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall’amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sé a inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa;
la mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattava di un dato ‘meramente formale’, sebbene il comma 17, art. 90, l. n. 289/2002, preveda espressamente che: ‘ Le società e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono indicare nella denominazione sociale la finalità RAGIONE_SOCIALE e la ragione o la denominazione sociale RAGIONE_SOCIALE ‘ ;
inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell ‘ effettivo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’onere di fornire la prova s ia a carico dell’ente medesimo; sotto tale profilo, rispetto al requisito del rispetto RAGIONE_SOCIALE svolgimento dell’attività secondo i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, previste dalle norme sull’ordinamento interno dell’ente, la pronuncia censurata si è limitata a evidenziare che lo stesso era stato dimostrato dalle dichiarazioni degli associati fatte in sede di accesso e che la mancata frequentazione all’attività della società non poteva essere indice di mancanza di collegialità; la stessa, inoltre, ha evidenziato che la mancata partecipazione dei soci poteva trovare giustificazione nella circostanza che è ‘ notoria e di comune dominio la disaffezione degli associati, anche per ragioni di tempo o di impegni familiari, verso ogni tipo di riunione assembleare, essendo interessati più che altro all’attività ludico –RAGIONE_SOCIALE che non alla gestione amministrativa ‘;
si tratta, a ben vedere, di una considerazione meramente astratta e priva di elementi specifici di riferimento, non sufficiente a ritenere assolto l’onere di prova grava nte sull ‘ente il quale, in realtà, avrebbe
dovuto fornire elementi concreti relativi all’effettivo svolgimento dell ‘attività secondo la partecipazione attiva dei soci alle deliberazioni dell’ente;
ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza censurata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria , in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio. Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2023.