Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18334/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Novara alla INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso sentenza emessa dalla sentenza n. 483/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e depositata il 7 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
La contribuente impugnava la sentenza n. 178/2021, depositata il 22 luglio 2021, con la quale la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE provvedeva a riprese fiscali nei suoi confronti. Segnatamente, l’Ufficio contestava alla RAGIONE_SOCIALE di aver integralmente sterilizzato i ricavi, riconducendoli tutti a ‘ proventi da attività istituzionale ‘, ovvero € 1.366.407,00 di ricavi (con € 245.116,00 di utile), attraverso il formale tesseramento di tutti i partecipanti ai diversi corsi sportivi tenuti, ritenendo che il solo dato formale fosse sufficiente alla decommercializzazione dell’attività ai sensi dell’art. 148, co. 3, TUIR. In altri termini, il tesseramento dei partecipanti ai corsi sportivi veniva adoperato per computare integralmente come ‘ proventi da attività istituzionale ‘, quelli che in concreto rappresentavano ricavi prettamente commerciali. La commercialità dell’attività posta in essere dall’odierna ricorrente emergeva da plurimi elementi, a dispetto dei requisiti formali rispettati nella specie. La Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia ha respinto il gravame di merito. La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., l’illegittimità e nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.
132 c.p.c., avendo i giudici di secondo grado reso una motivazione solo apparente, consistente nel mero richiamo della sentenza di primo grado e nella riproduzione pedissqua ‘ dell’atto difensivo/controdeduzioni proposto dall’Ufficio a sua volta replicativo di PVC e atto di accertamento ‘.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Il giudice d’appello ha testualmente osservato: ‘ Non è sufficiente svolgere attività RAGIONE_SOCIALE, rispettare l’elemento quale ad esempio iscrivere i propri clienti al RAGIONE_SOCIALE per poter beneficiare della normativa di favore, in quanto la stessa trova applicazione, come ribadito dalla Cassazione, esclusivamente nel caso in cui l’ente svolga un’effettiva attività di promozione dello sport e dei suoi valori attraverso una serie di attività che concretamente portano le persone ad avvicinarsi alle diverse discipline RAGIONE_SOCIALE. La contribuente appellante non ha mai fornito la prova di quali attività, al di là dei tipici corsi per RAGIONE_SOCIALE offerti, siano state svolte per promuovere lo sport, avvicinare le persone alle diverse discipline, non semplicemente con offerte promozionali ma in programmi ed iniziative concrete. Come richiamato nella stessa sentenza di primo grado, oggi impugnata, ciò che rileva ai fini dell’applicazione della normativa è il dato fattuale. Infatti: ‘la Suprema Corte si è espressa specificando come «in tema di agevolazioni tributarie, l’ esenzione d’imposta prevista dall’ articolo 111 (ora 148) del DPR numero 917 del 1986 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrative dipende non dall’ elemento formale e dalla veste giuridica assunta (nella specie, RAGIONE_SOCIALE), ma dall’effettivo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE fini di RAGIONE_SOCIALE, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE (vedi Cass., sez. V, sent. 5 agosto 2016 n. 16449; Cass., sez. V, 5.4.2019 n. 9614; Cass, sez. lav., Ord, 30.04.2019, n. 11492). Anche si recente è stato ribadito che le
‘agevolazioni tributarie di cui all’articolo 148 TUIR, in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le RAGIONE_SOCIALE, si applicano solo a condizione che le RAGIONE_SOCIALE interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto’ (cfr. Cass., n. 4872/2015; Cass., sez. VI, 2 dicembre 2019, n.31427). Pertanto, dopo aver esaminato gli aspetti formali, i verificatori si sono soffermati sull’aspetto sostanziale, ovvero sul controllo dell’attività complessivamente svolta dall’ente, al fine di verificare se, per la loro natura e per le modalità di esercizio, le attività svolte erano tali da distorcere le finalità istituzionali per le quali l’ente stesso si è, almeno da un punto di vista formale, costituito. Dalla documentazione prodotta e dalle informazioni acquisite in sede di contraddittorio con la parte, i verificatori hanno appurato che l’attività svolta non poteva essere qualificata come istituzionale perché di natura commerciale e come tali da recuperare a tassazione. La natura commerciale della RAGIONE_SOCIALE si desume: dall’utilizzo di strategie promozionali; l’impiego di forme di pubblicità; da convenzioni che l’RAGIONE_SOCIALE stipulava con operatori commerciali; l’applicazione di sconti e di offerte promozionali; l’utilizzo di politiche commerciali tese alla fidelizzazione dei clienti; una ampia offerta di servizi e una ampia scelta di tipologie di abbonamenti. Inoltre la contribuente opera sul mercato utilizzando il marchio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE. Tutte circostanze riscontrate dall’Ufficio e non contestati dalla parte ricorrente pur avendone l’onere ‘.
Orbene, osserva questa Corte che l’anomalia motivazionale denunziabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c. è quella che si traduce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da ” error in procedendo “, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016) oppure RAGIONE_SOCIALErquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi RAGIONE_SOCIALE un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009).
Con riferimento alla specifica questione della motivazione per relationem è stato affermato che la motivazione della sentenza del giudice di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva RAGIONE_SOCIALE due sentenze (Cass. n. 14786 del 2016; Cass. n. 3636 del 2007), potendo considerarsi nulla esclusivamente la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice
d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017).
In applicazione dei principi richiamati ed in continuità con essi deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio denunziato posto che, in essa viene, sia pure sinteticamente, riprodotto il contenuto della sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALE ragioni che la sorreggono; inoltre, viene dato espressamente atto RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate dalla contribuente alla pronunzia di primo grado; infine, vengono illustrate le argomentazioni giustificative dell’adesione alla ricostruzione svolta dai giudici di prime cure.
Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e/o dell’art. 143 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e/o dell’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e/o dell’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e/o dell’art. 132 della Direttiva della CE 28 novembre 2006, n. 112 e/o dell’art. 30 D.L. 29 ottobre 2008, n. 185, conv. con modif. in L. 28 gennaio 2009, n. 2, avuto riguardo ‘ all’intervenuto disconoscimento della natura di genuina società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fini di RAGIONE_SOCIALE della società ricorrente e correlativa attività ‘.
Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte di Secondo Grado ha compiuto un accertamento di fatto ad essa istituzionalmente riservato, nei termini specificamente riportati in punto di trattazione del primo, respinto, motivo di ricorso. Il giudice d’appello ha, in particolare, evidenziato di voler confermare la sentenza di prime cure in ragione dell’insufficienza del dato formale dell’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE dei ‘ clienti ‘ dell’ente. All’uopo la Corte regionale ha messo in luce la significativa circostanza del non essersi la contribuente limitata a svolgere
un’attività finalizzata a promuovere lo sport. In altri termini, è venuto in apice, nella ricostruzione del giudice d’appello, un dato fattuale che ha testimoniato dell’effettivo svolgimento di attività non scevre dal fine di RAGIONE_SOCIALE. L’aspetto sostanziale ha consentito, nel caso di specie, di appurare che l’attività svolta non poteva essere qualificata come istituzionale, dacché si connotava intimamente di natura commerciale, il che era desumibile da un coacervo di elementi puntualmente richiamati, tra cui l” utilizzo di strategie promozionali; l’impiego di forme di pubblicità; da convenzioni che l’RAGIONE_SOCIALE stipulava con operatori commerciali; l’applicazione di sconti e di offerte promozionali; l’utilizzo di politiche commerciali tese alla fidelizzazione dei clienti; una ampia offerta di servizi e una ampia scelta di tipologie di abbonamenti ‘ nonché, ancora, la circostanza data dall’operare dell’ente ‘ sul mercato utilizzando il marchio di RAGIONE_SOCIALE ‘.
Questo accertamento non è fisiologicamente sovvertibile mediante una rivisitazione del merito della controversia, senz’altro preclusa in questa sede.
D’altronde, il riassunto accertamento si mostra in linea con il perimetro dei principi espressi dalla giurisprudenza nomofilattica, ove si consideri che come chiarito da questa Corte non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, a favore dei propri associati, purché siano concretamente rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo, quali ad esempio il diritto di voto in relazione all’approvazione e dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi (Cass. n. 4315 del 2015). Invece, si deve escludere dai suddetti benefici quella compagine RAGIONE_SOCIALE che, gestore di palestra, esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all’attività erogata in loro favore e le escluda da tutte le scelte decisive per la
vita dell’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta compagine ad un imprenditore commerciale (Cass. n. 22578 del 2012).
Su queste premesse, la censura trascende il paradigma del vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. finendo per aspirare ad una alternativa e più appagante ricostruzione fattuale, come tale rivelandosi inammissibile.
D’altronde, la ricorrente, benché si curi di indicare in rubrica una congerie di norme di legge di cui lamenta sommariamente la violazione, trascura di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di individuarne lo specifico punto di contrasto. Difettano, in ultima analisi specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso si adombra, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, stante la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e la mancata disamina, pronuncia e decisione su diverse eccezioni e difese avanzate dalla contribuente, venendo in rilievo una motivazione inesistente e/o solo apparente.
Il motivo è inammissibile.
Nell’additare la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la ricorrente pretende di far rientrare nel perimetro dell’art. 112 c.p.c. i seguenti profili: i. il contenuto della ‘ Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 ‘, quello della ‘ Circolare n. 18 del 1° agosto 2018’ ; ii. l’assunto secondo il quale essa avrebbe ‘ provato e dimostrato, in via certa e documentale, di svolgere numerose, molteplici e svariate attività finalizzate alla promozione
e alla diffusione dello sport ‘; iii. la circostanza dell’aver messo ‘ a disposizione RAGIONE_SOCIALE persone diversamente abili, gratuitamente, le strutture, le installazioni e i beni della palestra per favorire la diffusione dello sport ‘; iv. la circostanza dell’aver sviluppato ‘ sinergie, collegamenti e collaborazioni con altre società/RAGIONE_SOCIALE no profit, sotto l’egida e con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE ‘; v. la tematica dello svolgimento di ‘ importanti iniziative in favore dei soggetti diversamente abili ‘ e di ‘ numerosi interessanti progetti rivolti ai giovanissimi’ .
In realtà, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta RAGIONE_SOCIALE parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 7653 del 2012; Cass. n. 28308 del 2017). Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda, peraltro, soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1397 del 1976). Nel complesso il motivo di censura, al di là della formale deduzione del vizio di violazione di legge, qui non riscontrato, si appalesa rivolto a richiedere alla Corte di cassazione una, non consentita, rivalutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE conclusioni assunte dai giudici della Corte di Giustizia di Secondo Grado.
Con il quarto motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 132 c.p.c. e/o dell’art.
111, co. 6, Cost., essendo la sentenza ‘ priva di contenuto precettivo certo, attuale, concreto e sostitutivo dell’atto impositivo’ , con un’illegittimità della sentenza stessa emergente dall’aver ritenuto i giudici di secondo grado che tutti i proventi e gli incassi della società ricorrente costituissero reddito imponibile conseguito da società commerciale.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
In ordine al dedotto decifit di motivazione, per identità di argomentazioni, vanno qui richiamate le motivazioni esposte nella disamina del primo motivo di ricorso, bastando evidenziare che la motivazione della sentenza ben lascia cogliere la ratio decidendi su cui poggia. La sentenza d’appello incisivamente espone l’inadeguatezza del dato formale a travolgere quello fattuale espressivo di un’attività commerciale e non meramente promozionale dei valori sportivi. In tal senso, detta sentenza non è affetta da ” error in procedendo “, rivelando un percepibile fondamento della decisione. Ciò depone per l’infondatezza in parte qua della censura.
Con riferimento al lamentato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., giova porre in rilievo come, nel sottolineare che, a fronte della ‘ chiaramente amplissima (tutta invero) attività istituzionale ‘, tuttavia ‘ l’Ufficio ha inteso recuperare ogni provento nell’alveo della ‘commercialità” , la contribuente, lungi dal dedurre un disallineamente fra le domande avanzate in giudizio e il contenuto e l’oggetto RAGIONE_SOCIALE statuizioni del giudice d’appello, finisce per contrapporre inammissibilmente una diversa ricostruzione del merito della controversia, a quella svolta dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado nell’esercizio del proprio riservato apprezzamento di fatto. È principio sedimentato da decenni, d’altronde, quello per cui il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., inerisce l’ambito oggettivo della pronunzia, ma non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno
della decisione (Cass. n. 1397 del 1976). Nel complesso il motivo di censura, al di là della formale deduzione del vizio di violazione di legge, qui non riscontrato, si appalesa rivolto a richiedere alla Corte di cassazione una, non consentita, rivalutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE conclusioni assunte dai giudici della Corte di Giustizia di Secondo Grado. L’inammissibilità del motivo, in questa porzione, appare perciò evidente.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esplicitata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/05/2024.