Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18201 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16797/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CGT-2 della CALABRIA-CATANZARO n. 318/2023 depositata il 30/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza epigrafata, in punto di fatto, si evince quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, propone appello contro l’Associazione Sportiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1224/04/21 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, depositata il 22/06/2021.
In data 24.10.2017 l’Agenzia delle Entrate ha notificato il processo verbale di constatazione n. 651/2017 redatto a conclusione di una verifica fiscale di carattere generale eseguita per l’anno d’imposta 2014.
‘Ufficio ha, così, provveduto ad emettere l’avviso di accertamento n. TDY04T200230/2018, con il quale è stato accertato per l’anno d’imposta 2014, a carico dell’Associazione RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE: -ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 -bis del D.P.R. 600/73, un reddito d’impresa non dichiarato di € 49.503,30; -ai fini IVA, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 633/72 un’imposta dovuta di € 16.485,63 calcolata sui ricavi accertati al netto dell’Iva di € 1.070,37 riconosciuta in detrazione; -ai fini IRAP, ai sensi del D. Lgs. 446/97, un valore della produzione non dichiarato di € 58.821,27.
Con la sentenza n. 1224/04/2021, pronunciata il 11/02/2021 e depositata il 22/06/2021, che oggi col presente atto si impugna, la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato, con compensazione delle spese di giudizio.
La CGT II della Calabria, con la sentenza epigrafata, rigettava l’appello agenziale sulla base della seguente motivazione:
Rispetto al primo motivo di contestazione proposto all’ASD da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’appellante Ufficio, nel richiamare l’orientamento della S.C che ha disposto che il regime agevolativo previsto dall’articolo 148, comma 3, del Tuir, in favore delle associazioni non lucrative non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al Coni. L’Ufficio non ha proposto concreti elementi dai quali si poteva trarre il mancato rispetto delle norme disciplinate dalla normativa delle ASD sportive.
I rilievi sono stati genericamente proposti e come tali non assumono un carattere di concretezza tale da giustificare l’appartenenza dell’ASD ad una gestione for profit, anziché non profit.
Relativamente ai rilievi relativi alla mancanza del criterio di democraticità relative alle modalità di ammissione dei soci e di convocazione delle assemblee, alla partecipazione dei soci alle stesse, alla pubblicità delle delibere, alla rendicontazione periodica, al “turnover” nella composizione del Direttivo, la Corte ritiene che sia infondato.
Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio. Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di email agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.
La clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria. Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali: la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali; la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi; l’esercizio limitato del diritto di voto dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati; in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc.. Casi che nel concreto non sono stati sollevati.
Tali indicatori sono concettualmente validi ma dovrebbero essere utilizzati solo come presunzioni tali da consentire l’individuazione di situazioni critiche e quindi meritevoli di ulteriori approfondimenti e verifiche.
È un errore utilizzarli come elementi da soli sufficienti a provare il mancato rispetto dei requisiti senza analizzare nella sua interezza l’operatività specifica dell’ente. Gli elementi portati a sostegno delle tesi dell’Agenzia delle Entrate sono poco circostanziati e poco concreti, tanto da rendere le richieste dell’appellante non motivate.
Nulla è stato argomentato relativamente al riconoscimento delle attività sociali al CONI che è l’ente deputato a svolgere nell’operatività un’analisi concreta sulle attività sociali e sportive. l’Ufficio ha disconosciuto la spettanza dei benefici del regime agevolato ex L. n. 398/91, avendo riscontrato una gestione non rispondente alla previsione legislativa e statutaria essenziale per l’applicazione del regime di favore senza però illustrare con elementi concreti, o formulando solo con contestazioni di tipo indiziario, il perché del disconoscimento della natura non profit delle attività sociali.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi, per comunanza di censure, sono congiuntamente scrutinabili.
Con il primo motivo si denuncia: ‘Motivazione apparente nullità della pronuncia – violazione artt. 36 del D.Lgs. n. 546/92, 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. cpc’.
2.1. La sentenza è nulla in quanto si fonda su una motivazione meramente apparente.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione della legge n. 398/1991, dell’art. 90 commi 17 e 18 della legge n. 289/2002, dell’art. 148 del Tuir, dell’art. 4 del DPR 633/72 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc’.
3.1. ‘La sentenza di secondo grado ha omesso di valorizzare i numerosi elementi posti alla base dell’atto accertativo circa il disconoscimento della spettanza del regime di favore stabilito dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche. Ai fini della spettanza del regime di favore occorre considerare la sostanza dell’attività esercitata . Dalla verifica fiscale si evince che l’attività dell’associazione è concentrata, in modo quasi esclusivo, sulla pratica del fitness, che si concretizza in una disciplina individualistica in cui l’obiettivo principale è il benessere fisico del singolo e non la promozione dello sport (esercizio individuale e non di gruppo). La presenza di quote mensili diverse in funzione del diverso tipo di attività svolta dagli iscritti nonché la scontistica applicata nella formula ‘family’ denota una chiara gestione commerciale. Ciò è ulteriormente rafforzato dall’andamento delle entrate di cassa. Infatti, dal registro di prima nota, si è riscontrato come i corrispettivi incassati dalla ASD hanno subito una sensibile contrazione nel periodo da luglio a settembre, periodo estivo durante il quale l’afflusso alle palestre è ridotto a causa delle ferie. Il fatto che la presunta vita associativa risenta dell’andamento stagionale tipico delle comuni palestre gestite in forma
commerciale è un chiaro segno che la verificata debba essere considerata come un’attività profit sotto l’aspetto sostanziale. Ulteriore elemento che fa dubitare della natura associativa e che lascia propendere per qualificare come commerciale l’attività esercitata, è che la RAGIONE_SOCIALE si presenta attraverso il proprio portale al social network ‘Facebook’ come palestra. La mancanza di una reale vita associativa, condotta secondo democrazia ed uguaglianza del rapporto associativo, è stata anche confermata dall’analisi formale dei libri sociali. In primo luogo, non risultano verbali di assemblea ordinaria per come previsto dallo statuto con cadenza annuale, elemento questo che impedisce di verificare l’effettiva partecipazione dei ‘soci’ alla vita dell’ente. Nello specifico, dall’esame della documentazione esibita e contenuta negli allegati del PVC per l’anno sociale 2014, si è tenuta una sola assemblea in sede straordinaria in data 31 gennaio 2014 per deliberare sul rinnovo degli organi sociali ed elezione dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti . Come si legge all’art. 15 dello statuto, l’adunanza dovrebbe avvenire entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Con riferimento all’anno 2014 pertanto si sarebbe dovuta tenere entro il 30 aprile 2015 (chiusura esercizio sociale al 31/12/2014). Tuttavia, nell’anno 2015 si è tenuta, in data 25 marzo 2015, una seduta in sede straordinaria. Da quanto detto, la previsione statutaria sulla convocazione dell’assemblea in sede ordinaria non trova reale manifestazione. Nel caso della resistente, come specificato dall’art. 19 dello statuto, i membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti. Le funzioni del suddetto organo sono dettagliatamente elencate nel citato articolo . Giova infine evidenziare come incomba sull’associazione l’onere di provare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma agevolativa; nel caso di specie a fronte delle contestazioni dell’ufficio -analiticamente
evidenziate nel PVC – la controparte non ha fornito alcuna prova contraria’.
Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, all’evidenza, esibisce una motivazione (condivisibile o meno ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di visto contenutistico, superando la soglia del cd. del minimo costituzionale .
Quanto al secondo motivo, esso – che di per sé assolve l’onere di autosufficienza, in quanto i riferimenti che compie ad avviso e PVC trovano riscontro nelle rispettive fotoriproduzioni contenute nello sviluppo argomentativo (già) del primo motivo e che, a differenza di quanto opinato in controricorso, non insta per una rivisitazione del giudizio meritale, ma identifica con precisione gli errori di diritto affliggenti la sentenza impugnata, sviluppandoli in coerenti censure, a loro volta ragguagliate a pertinenti violazioni di legge – è fondato e merita accoglimento.
In primo luogo. c ostituisce principio generale quello a termini del quale, ‘in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione’ . Più precisamente, ‘in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro -come si evince dall’art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986
(nel testo applicabile ‘ratione temporis’) -svolgere attività a carattere commerciale; il citato art. 111, comma 1 -in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo -costituisce, d’altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.’ .
Per l’effetto, incombe su un’associazione sportiva dilettantistica, che aneli all’applicazione, e comunque al riconoscimento, del relativo regime di favore, l’onere di fornire, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio, la prova di possedere in concreto, nel materiale esercizio dell’attività, le prescritte caratteristiche.
Invero, come precisato ad esempio da Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30/05/2012 (Rv. 622732 -01), ‘affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall’art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall’art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse’.
Ciò consente di guadagnare un ulteriore passaggio logico nell’esposizione della giurisprudenza di legittimità.
Il superiore onere della prova riguarda, come anticipato, le concrete caratteristiche dell’attività, che deve essere pur sempre svolta in coerenza con i necessari, ed imprescindibili, requisiti
formali , giacché ‘le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto’ .
Nondimeno, ‘l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un’associazione sportiva dilettantistica) dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell’atto costitutivo o nello statuto’ .
In sintesi, alla luce delle superiori indicazioni univocamente rivenienti dalla giurisprudenza di legittimità, è a concludersi che, in caso di disconoscimento, in capo ad un’associazione sportiva dilettantistica, del corrispondente regime fiscale agevolato, compete all’Amministrazione fornire la prova, anche mediante presunzioni, della mancanza dei requisiti, in ragione dell’esercizio da parte dell’associazione di attività integralmente o anche solo prevalentemente commerciale
ed in ogni caso in violazione di atto costitutivo e statuto o del principio di democraticità, mentre compete a quest’ultima, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo di cui sostiene di aver diritto a godere, dimostrare, in contrario, il pieno possesso dei requisiti per beneficiare di detto regime, non già, tuttavia, sul solo piano formale, pur necessario, ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana .
5.1. In tale contesto, gli elementi di fatto che l’Amministrazione è abilitata a somministrare a fondamento del recupero a tassazione seguono la prospettiva di valutazione da tempo teorizzata da questa Suprema Corte in tema di prova presuntiva, con particolare riguardo all’obbligo, per il giudice di merito, di apprezzare nel complesso il quadro ricostruttivo attraverso di essi evincibile, evitando immotivate frammentazioni e ‘a fortiori’ squalificazioni.
Talché, è ben vero che, ‘in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell”id quod plerumque accidit’, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito’ ; nondimeno, ‘il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia
probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento’ .
6. La CTR, palesemente, non si è attenuta a tutti i superiori principi.
Essa si è soffermata su una considerazione atomistica degli elementi, aventi per l’Ufficio valenza indiziaria, circa l’operatività della ASD alla stregua di vero e proprio ente commerciale, esercente l’attività di palestra con l’offerta di correlativi servizi alla persona, giungendo a disconoscere detta valenza senza che ne fosse valutata la tenuta nel quadro di una valutazione complessiva dei numerosi elementi raccolti, sì da incorrere quindi ‘ex se’ nella denunciata violazione o falsa applicazione delle norme di diritto indicate in epigrafe, e viepiù omettendo di valutare le conseguenze che, in relazione a quanto richiesto dall’art. 90, comma 18, lett. e), l. n. 289 del 2002 e dall’art. 148, commi 3 e 8, TUIR, si determinano sul regime applicabile laddove le associazioni interessate non si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa.
7. Il ricorso pertanto va accolto.
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CGT II della Calabria per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 10 aprile 2025.