Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4456 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4456 Anno 2026
PresidRAGIONE_SOCIALE: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26686/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 103/2018 depositata il 07/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava all’RAGIONE_SOCIALE e a COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante e responsabile solidale, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui, in relazione all’anno 2010, a seguito di mancata presentazione della dichiarazione annuale ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, Irap ed Iva, accertava un volume d’affari pari ad euro 168.000,00 ed un reddito d’impresa di euro 27.016,00 e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, recuperava a tassazione maggiori imposte Iva pari ad euro 33.600,00 e Ires pari ad euro 7.429,00, oltre sanzioni e interessi.
Con ricorso congiunto, l’RAGIONE_SOCIALE e COGNOME impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE che con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 397/2016 del 11/06/2016 dichiarava inammissibile il ricorso di COGNOME, essendo l’RAGIONE_SOCIALE estinta al momento della notifica dell’accertamento; accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, annullava l’avviso di accertamento.
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR della Basilicata che, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 103/2/2018 pronunciata in data 06/02/2018 e depositata in data 7/02/2018, rigettava l’appello erariale e compensava le spese.
L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile al caso di specie la normativa di cui alla legge in rubrica
soltanto sulla base dell’iscrizione dell’RAGIONE_SOCIALE nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tenuto dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge 16 dicembre 1991 n. 398, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile la normativa in rubrica nonostante la mancata affiliazione dell’RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo alla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture per operazioni inesistenti i cui proventi erano fiscalmRAGIONE_SOCIALE rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 4 legge 537/1993 e 36 comma 34 bis decreto-legge n. 223/2006. In base a tale circostanza, la CTR avrebbe dovuto escludere l’applicazione del beneficio fiscale di cui alla legge 398/1991.
I tre motivi sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, appaiono complessivamRAGIONE_SOCIALE fondati e vanno accolti.
Sia il primo che il secondo mezzo, infatti, convergono sulla ritenuta decisività ai fini dell’accesso del regime agevolato di cui agli artt. 1 e 2 L. 16 dicembre 1991, n. 398, di una doppia affiliazione: quella accertata al RAGIONE_SOCIALE, quella ulteriormRAGIONE_SOCIALE reputata imprescindibile a RAGIONE_SOCIALE.
Il primo mezzo di ricorso tende anche a stigmatizzare la mancata considerazione degli ulteriori requisiti previsti dalla richiamata disciplina di riferimento. In particolare, il primo mezzo contesta il mancato rispetto di alcuni incombenti di carattere formale, tra cui l’emissione del ‘ c.d. titolo di accesso all’evento sportivo ‘, la conservazione della ‘ documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti ‘; la numerazione progressiva e la conservazione RAGIONE_SOCIALE ‘ fatture di acquisto ‘; la registrazione dei corrispettivi e ‘ altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento’ .
La prima censura, al pari della seconda, non contesta, peraltro, l’effettivo svolgimento di un’attività in concreto riconducibile entro il recinto applicativo dell’agevolazione delineato dalla norma istitutiva del regime fiscale agevolato, che si rinviene nell’art. 1 della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 (Disposizioni tributarie relative alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La norma ora evocata stabilisce agevolazioni, relativamRAGIONE_SOCIALE alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte, per « le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o agli enti RAGIONE_SOCIALE riconosciuti ai sensi RAGIONE_SOCIALE leggi vigenti, che svolgono attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che nel periodo d’imposta precedRAGIONE_SOCIALE hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore » ad un determinato plafond .
In particolare, la possibilità di poter esercitare l’opzione per il regime forfetario previsto dalla L. n. 398 del 1991 è subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 1 al conseguimento, nel periodo d’imposta precedRAGIONE_SOCIALE, di proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali per un ammontare non superiore a € 250.000,00. I soggetti di nuova costituzione possono usufruire del regime forfettario in oggetto qualora ritengano di conseguire nel periodo d’imposta proventi commerciali per un ammontare non superiore alla soglia citata.
L’applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, che non esige, tuttavia, una ‘doppia affiliazione’, reclamando alternativamRAGIONE_SOCIALE l’affiliazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE oppure a un riconosciuto RAGIONE_SOCIALE, categoria quest’ultima entro la quale il RAGIONE_SOCIALE s’iscrive per antonomasia.
La CTR nel rigettare l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ha perciò correttamRAGIONE_SOCIALE valorizzato l’iscrizione dell’RAGIONE_SOCIALE de quo
nell’apposito « RAGIONE_SOCIALE », istituito presso RAGIONE_SOCIALE, e ha giustamRAGIONE_SOCIALE ritenuto detta iscrizione condizione necessaria, ancorché non sufficiRAGIONE_SOCIALE, per la fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali a favore del settore sportivo RAGIONE_SOCIALE. Ai fini dell’agevolazione tributaria, il rispetto del requisito formale rappresentato dall’iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE si palesa, in effetti, alternativo all’affiliazione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o ad enti RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in tal senso ponendosi la giurisprudenza di questa Corte (v. per una complessiva ricostruzione del sistema Cass. n. 30008 del 2021; v. anche Cass. n. 29401 del 2019; Cass. n. 29402 del 2019).
Il giudice d’appello ha anche sottolineato che a tenore dell’art. 7 del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/7/2004, n. 186, è attribuita proprio al RAGIONE_SOCIALE la qualità di « unico organismo certificatore della effettiva attività RAGIONE_SOCIALE svolta dalle società e dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
Ora, è senz’altro vero quanto opinato dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cioè che fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali (ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul valore aggiunto e sui redditi) non basta il possesso del requisito formale. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemRAGIONE_SOCIALE ripudiato il criterio formalistico pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: le esenzioni d’imposta a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrative – e, specificamRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché, secondo consolidata giurisprudenza, l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul
contribuRAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 11492 del 2019; Cass. n. 29500 del 2020; Cass. n. 10979 del 2020).
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata non esclude debbano concorrere requisiti altri dalla mera affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, tanto è vero che specificamRAGIONE_SOCIALE ne accerta la sussistenza, puntualizzando testualmRAGIONE_SOCIALE che ‘ stabilita la sussistenza del requisito va evidenziata anche la sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivo e oggettivo cioè il mancato perseguimento di fine di lucro nello svolgimento dell’attività istituzionale e il mancato superamento degli € 250.000,00 dei proventi dell’anno precedRAGIONE_SOCIALE derivante da attività commerciale eventualmRAGIONE_SOCIALE svolta ‘.
Ora, ai fini dell’esercizio dell’opzione per il regime agevolato, si applica il principio dei comportamenti concludenti stabilito dall’art. 1, co. 1 del d.P.R. n. 442/1997, perciò i soggetti che intendono avvalersi del regime agevolato manifestano l’opzione attraverso la sua concreta attuazione sin dall’inizio del periodo d’imposta o dell’attività, fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’opzione ai sensi dell’art. 2 dello stesso D.P.R. n. 442/1997. A tal fine, la comunicazione va effettuata a posteriori con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, allegando a quest’ultima la specifica modulistica relativa alla dichiarazione IVA.
Per fruire del regime agevolato occorre rispettare alcuni adempimenti contabili e fiscali previsti dalla L. n. 398 del 1991 e di cui la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha lamentato l’inosservanza. La CTR, nel disattendere la considerazione di detti obblighi e del relativo adempimento come presupposto d’accesso al regime agevolativo, ha fatto scorretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme evocate nei mezzi di ricorso.
La società non dispone né ha esibito documentazione utile a dimostrare il rispetto degli adempimenti formali, non ha rivelato un aspetto di democraticità della gestione. Per di più sono stati forniti gli elementi per ritenere l’emissione di fatture inesistenti.
Proprio con riferimento specifico al terzo motivo necessita, invero, evidenziare che la valutazione del rispetto del requisito oggettivo dato dall’esercizio in concreto di un’attività suscettibile di produrre proventi in misura non superiore ai 250.000,00, postula la necessaria considerazione -invero sorvolata -della effettività e/o della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, dettagliatamRAGIONE_SOCIALE elencate dall’RAGIONE_SOCIALE nella censura in esame.
In definitiva, l’accertamento della CTR sconta un chiaro difetto di sussunzione.
Il ricorso va in ultima analisi accolto. La sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il PresidRAGIONE_SOCIALE
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