Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
AVV_NOTAIO. RAGIONE_SOCIALE 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6139/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te pt., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende.
-resistRAGIONE_SOCIALE – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4432/2017, depositata in data 18 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
1. L’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE Roma notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2009, individuando quali destinatari dell’atto anche tutti i membri del Consiglio Direttivo (i Sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME). Il tutto avveniva in considerazione RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali del p.v.c. del 18/11/2009 che conteneva una verifica che raccoglieva le dichiarazioni di numerosi frequentatori RAGIONE_SOCIALE struttura gestita dalla RAGIONE_SOCIALE indicava come l’Associazione avesse esercitato una vera e propria attività imprenditoriale consistente nella gestione di piscine, perdendo, pertanto, i requisiti di ente no profit e rendendosi conseguentemente inadempiente agli obblighi contabili e dichiarativi prescritti per le società commerciali. Più nel dettaglio, la verifica in questione aveva raccolto le dichiarazioni di numerosi frequentatori RAGIONE_SOCIALE struttura gestita dalla ASD, dalle quali era emerso che i soci: non conoscevano gli scopi istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE; non avevano mai partecipato ad alcuna attività istituzionale o ad alcuna RAGIONE_SOCIALE assemblee dei soci; manifestavano quale unico interesse l’ingresso alle piscine, in funzione del quale si erano tesserati come aderRAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE. Considerato che dall’esame dei documRAGIONE_SOCIALE acquisiti in sede di verifica era emerso che l’Associazione, a fronte dei ricavi ottenuti, assommanti ad € 115.332,00, aveva sostenuto costi pari ad € 37.510, 00, suscettibili di deduzione ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR, si giungeva a determinare il reddito d’impresa in misura pari a € 77.822,00.
2. Avverso tale atto impositivo ricorrevano innanzi alla C.t.p. di Roma l’RAGIONE_SOCIALE e i singoli soci membri del Consiglio Direttivo, contestando la fondatezza del recupero e asserendo di aver sempre mantenuto i requisiti per fruire del regime fiscale
proprio degli RAGIONE_SOCIALE non commerciali; l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di primo grado, replicando alle censure e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 13938/13/2015, la C.t.p. rigettava il ricorso rilevando come l’RAGIONE_SOCIALE avesse legittimamente provveduto al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica di ente no profit alla RAGIONE_SOCIALE sulla base del p.v.c. RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza-Compagnia di RAGIONE_SOCIALE del 2009, non contraddetto sul punto dalla documentazione prodotta dai ricorrRAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.p., i contribuRAGIONE_SOCIALE proponevano appello innanzi alla C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE che insisteva per la conferma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado.
Con la sentenza n. 4432/07/2017 depositata in data 18 luglio 2017, la C.t.r. adita accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALE società, ritenendo condivisibili le censure svolte dai contribuRAGIONE_SOCIALE in relazione alle incongruenze degli esiti RAGIONE_SOCIALE verifica effettuata dai funzionari RAGIONE_SOCIALE G. di F. e ritenendo il recupero non assistito da idonea prova e, al contempo, che i ricorrRAGIONE_SOCIALE avessero invece dimostrato la non commerciabilità dell’attività.
Avverso la citata pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La difesa dei resistRAGIONE_SOCIALE ha depositato le procure speciali ricevute dai contribuRAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 per la quale i contribuRAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Considerato che:
preliminarmente la memoria depositata dagli intimati va dichiarata inammissibile perché il deposito di memorie da parte di chi non ha depositato tempestivo controricorso è ammesso solo per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge 197/2016 di conversione del d.l. 168/2016 che ha introdotto il rito camerale generalizzato, e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale (v. Cass. 10/03/2021 n.6592)
Invero, l’omesso deposito del controricorso, a causa RAGIONE_SOCIALE regola RAGIONE_SOCIALE trattazione in camera di consiglio che è diventata la forma ordinaria, preclude ogni ulteriore attività difensiva scritta; l’unica possibilità di difesa è partecipare alla discussione orale, qualora venga fissata una pubblica udienza, ma le memorie non sono ammesse in alcun caso.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73, 148 e 149 del TUIR, nonché dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.», l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.tr. ha affermato che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dato la prova dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime speciale per gli RAGIONE_SOCIALE non commerciali.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 148, comma 2, TUIR ex art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che il prezzo dell’ingresso avrebbe natura di contributo supplementare (pertanto non equiparabile a reddito). In particolare, la sentenza impugnata sarebbe da ritenersi erronea laddove afferma la natura non reddituale degli introiti corrispondRAGIONE_SOCIALE a quanto pagato dai soci per l’ingresso in piscina.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatto oggetto di discussione e decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato le dichiarazioni e risposte raccolte dalla G. di F. presso i frequentatori RAGIONE_SOCIALE piscine gestite dall’ASD.
I tre motivi, da trattare congiuntamente per evidRAGIONE_SOCIALE ragioni di connessione e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono fondati.
La questione agitata è quella dell’applicazione (o meno) del regime di favore di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 3. 398/1991 previsto per le RAGIONE_SOCIALE.
2.1. La Corte di cassazione, con un recente arresto (Cass. 11/12/2024, n. 31924) confermativa di altre di eguale tenore (cfr. per tutte, Cass. 02/03/2023, n. 6361; Cass. 26/10/2021, n. 30008)., ha affermato che ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’ art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. 917/1986. Alla necessità di conformità RAGIONE_SOCIALE regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata.
2.2. Quindi, se è vero che l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all’affiliazione dell’RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE o a RAGIONE_SOCIALE riconosciuti, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Le esenzioni d’ imposta a favore RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e, specificamente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’RAGIONE_SOCIALE (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché l’agevolazione fiscale, come quella contributiva, non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.
2.3. Nella fattispecie in esame stante che l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività RAGIONE_SOCIALE effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell’ente sono erogate e l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali testè declinati poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell’ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli RAGIONE_SOCIALE non avRAGIONE_SOCIALE natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell’attività in concreto esercitata, come se incombesse sull’RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare l’ insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto. 2.4. La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elemRAGIONE_SOCIALE laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo RAGIONE_SOCIALE violazioni denunziate. Invero, ha obliterato ogni approfondimento in ordine alla reale riferibilità RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni, dei ricavi e del reddito conseguito, elidendo del tutto la riflessione in ordine agli elemRAGIONE_SOCIALE istruttori complessivamente raccolti nonché sugli importanti argomRAGIONE_SOCIALE dedotti in lite a sostegno dell’organizzazione imprenditoriale e RAGIONE_SOCIALE scopo di lucro dell’RAGIONE_SOCIALE ed
emergRAGIONE_SOCIALE dal verbale quali: i soci-avventori non avevano partecipato alla vita associativa; il prezzo pagato all’ingresso costituiva il corrispettivo per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE piscina e non soddisfaceva l’interesse ricreativo dell’RAGIONE_SOCIALE; i ricavi accertati ed i costi sostenuti attenevano esclusivamente all’attività commerciale.
In conclusione, per le ragioni sin qui svolte, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
La Presidente NOME COGNOME