Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: imposte dirette ed IVA agevolazioni fiscali RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11500/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 640/2/17, depositata il 31 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 239/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006-2007.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che la sentenza appellata risultava corretta, in quanto puntualmente riscontrante le prove documentali allegate dai contribuenti e che comunque le irregolarità contabili accertate in sede di verifica non potevano implicare l’esclusione dell’ associazione contribuente dai benefici fiscali di cui alla legge 398/1991, trattandosi di violazioni meramente formali, al più suscettibili di sanzione amministrativa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo tre motivi.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Considerato che:
Nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato domande di definizione della controversia ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, unitamente alle quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate.
Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi di detta disposizione legislativa, commi 197-198, con spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti anticipatarie.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti anticipatarie.
Cosi deciso in Roma 22 novembre 2023
Il presidente