Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 675 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: imposte dirette ed IVA agevolazioni fiscali associazioni sportive dilettantistiche
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11500/2018 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti –
USD Calcio Montenero, COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 640/2/17, depositata il 31 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 239/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto i ricorsi proposti da USD Calcio Montenero e da NOME COGNOME contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006-2007.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che la sentenza appellata risultava corretta, in quanto puntualmente riscontrante le prove documentali allegate dai contribuenti e che comunque le irregolarità contabili accertate in sede di verifica non potevano implicare l’esclusione dell’ associazione contribuente dai benefici fiscali di cui alla legge 398/1991, trattandosi di violazioni meramente formali, al più suscettibili di sanzione amministrativa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resistono con controricorso NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
L’USD Calcio Montenero e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Considerato che:
Nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato domande di definizione della controversia ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, unitamente alle quietanze di pagamento delle prime rate.
Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi di detta disposizione legislativa, commi 197-198, con spese a carico delle parti anticipatarie.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico delle parti anticipatarie.
Cosi deciso in Roma 22 novembre 2023
Il presidente