Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15099/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore, non costituita,
RAGIONE_SOCIALE, non costituito,
-intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1854/2015, depositata il 9 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Vicenza notificava, in data 13 dicembre 2012, alla Associazione calcio dilettantistica Arsenal -Cusinati, e al suo legale rappresentante NOME COGNOME, avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE, con il quale rideterminava i ricavi per il periodo d’imposta 1° luglio 2006-30 giugno 2007, accertando maggiori imposte IRES per € 74.627,00 e d IRAP per € 9.882,00, e comminando sanzioni per € 111.940,50, nonché avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE, avente ad oggetto la liquidazione di una maggiore imposta IVA per l’anno 2006, per l’importo di € 33.184,00.
Tali avvisi di accertamento erano motivati sul presupposto che l’associazione, nei periodi di imposta considerati, fosse decaduta dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la conseguente applicabilità del regime ordinario previsto dal titolo I, capo IV, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette) e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in tema di IVA).
2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati, con separati ricorsi, sia dall’associazione che da NOME COGNOME in proprio, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, con sentenza n. 291/2014, depositata l’8 maggio 2014, previa riunione dei ricorsi suddetti, li accoglieva parzialmente, riducendo il maggior reddito imponibile e rideterminando le maggiori imposte dovute in € 10.341,00 per IRES ed € 1.262,00 per IRAP, e la maggiore IVA in € 6.697,00, con le relative sanzi oni.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 1854/2015, pronunciata il 25 novembre 2015 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2015 , rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di due motivi.
Non si sono costituiti in giudizio l’Associazione calcio dilettantistico Arsenal -Cusinati e COGNOME, rimasti intimati.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’ adunanza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
All’esito dell’adunanza suddetta questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria (n. 18856 depositata il 10 luglio 2024), assegnando alla ricorrente termine di gg. 60 per la notificazione del ricorso nei confronti di Trevisan COGNOME, presso il procuratore costituito in appello avv. NOME COGNOME
Effettuato tale incombente, e rimasti l’Arsenal –COGNOME e COGNOME sempre intimati, con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 veniva quindi nuovamente fissata per la trattazione l’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma
5, della legge 13 maggio 1999, n.133 e 1 e 2 della legge n. 398/1991, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., pur riconoscendo la sussistenza delle irregolarità contabili, aveva erroneamente escluso che da esse dovesse derivare la decadenza dal regime di agevolazione fiscale, non operando il legislatore alcuna differenziazione tra la gravità delle violazioni perpetrate.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene l’Amministrazione finanziaria che erroneamente la C.T.R. aveva escluso la responsabilità solidale nei confronti di COGNOME essendo egli il legale rappresentante dell’associazione, e come tale responsabile in solido per il pagamento delle sanzioni.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
L’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare la documentazione contabile dell’Associazione calcio dilettantistica ArsenalCusinati, ha ritenuto che la stessa non avesse rispettato condizioni e regole poste dal legislatore per il godimento del regime fiscale agevolato previsto per siffatte associazioni dilettantistiche; da qui l’applicazione del regime fiscale ordinario, e la ricostruzione del reddito imponibile e del volume d’affari in applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Orbene, la C.T.R. ha ritenuto che, da un lato, la ASD Arsenal -Cusinati non avesse perso la sua natura di ente non commerciale e, dall’altro, che le irregolarità riscontrate non fossero tali da comportare la decadenza dal regime di agevolazioni fiscale.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi, innanzitutto, che l’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, non ha inteso disconoscere la natura di ente non commerciale della contribuente, essendosi limitata a dichiarare la decadenza dal regime di agevolazione fiscale del quale essa aveva goduto per il periodo d’imposta considerato.
Quanto invece al profilo della decadenza dai benefici fiscali, va rilevato che l’accertamento in questione si fonda sulla violazione, da parte dell’associazione, degli obblighi di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, previsti dall’art. 25 , comma 5, della legge n. 133/1999, nonché sulla violazione degli obblighi di certificazione delle movimentazioni finanziarie e di gestione trasparente, previsti dalla legge n. 398/1991.
Orbene, tali irregolarità sono sostanzialmente pacifiche, essendo riconosciute dalla stessa C.T.R., dal che consegue senz’altro la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 5, cit., nel testo vigente ratione temporis .
Irrilevante, a tal proposito, deve ritenersi la presunta non gravità delle violazioni riscontrate, così come la circostanza del successivo accertamento operato dall’Agenzia (che, a detta della C.T.R., escluderebbe tale gravità), in quanto la decadenza dalle agevolazioni in questione prescinde dal grado di gravità delle violazioni riscontrate, e l’accertamento dell’Agenzia delle
Entrate è stato operato proprio perché occorreva, stante l’intervenuta decadenza, procedere all’accertamento del reddito secondo i criteri ordinari.
La C.T.R., inoltre, ha violato l’art. 2 della legge n. 398/1991, nella parte in cui individua gli incombenti posti a carico della associazione che si avvale del regime agevolativo di cui all’art. 1 della medesima legge.
In base al comma 2 di detto art. 2 legge n. 398/1991, infatti, «i soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali». Il comma 4 della stessa disposizione, inoltre, prevede che «le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale».
Orbene, ciò posto, la stessa C.T.R. ha riconosciuto la sussistenza di discrepanze tra incassi e fatture emesse, ritenendo, tuttavia, che non vi sarebbe la prova che detti incassi abbiano effettivamente rappresentato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.
Al contrario, deve ritenersi che la mera verifica della suddetta discrepanza avrebbe dovuto condurre la C.T.R. a confermare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, tanto più che l’art. 1 della legge n. 398/1991 espressamente prevede che il regime di favore trova applicazione «secondo le disposizioni di cui all’art. 2», e quindi secondo le norme che l’associazione ha nella specie violato.
2.2. Anche il secondo motivo è fondato.
Gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi e notificati, per il pagamento delle sanzioni, anche a COGNOME legale rappresentante dell’associazione.
La C.T.R. ha escluso la responsabilità solidale di quest’ultimo, «non avendo fornito l’Ufficio prove certe in ordine alla riferibilità delle sanzioni all’autore delle medesime».
La responsabilità solidale del Trevisan trova tuttavia fondamento nell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, a mente nel quale, nel caso di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sussiste per le sanzioni la responsabilità solidale del soggetto autore delle violazioni.
Nel caso di specie, è indubbio che la riferibilità delle violazioni sia attribuibile al legale rappresentante della ASD, che pertanto deve essere ritenuto in solido responsabile per le sanzioni medesime.
Consegue quindi l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà
anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.