Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29826 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13649/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 1374/04/2021 depositata il 9 novembre 2021
●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
●premesso che:
-la Direzione Provinciale di Venezia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, un avviso di
accertamento relativo al periodo d’imposta 2011 mediante il quale rettificava la variazione in diminuzione operata dalla predetta società, nella dichiarazione dei redditi inerente all’anno in oggetto, allo scopo di fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 (cd. ‘Tremonti ambiente’) ad essa asseritamente spettanti per aver realizzato un impianto fotovoltaico; ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;
la contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo;
-la decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto, la quale, con sentenza n. 1374/04/2021 del 9 novembre 2021, in accoglimento dell’appello erariale, respingeva l’originario ricorso della parte privata, ritenendo errato il calcolo del valore della quota di reddito detassata sviluppato nella perizia di stima redatta per conto della stessa dal tecnico all’uopo incaricato;
contro
questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;
la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
●rilevato che:
-con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 288, 289, 290 e 291 del TFUE, nonché degli artt. 11 e 117 Cost.: si rimprovera alla CTR di avere, in contrasto
con la gerarchia degli atti giuridici dell’Unione Europea e con il principio di specialità, erroneamente affermato che, ai fini dell’individuazione della nozione di rilevante per la corretta determinazione della quota di reddito detassata ai sensi dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, doveva farsi riferimento non già alla disciplina recata dall’art. 23 del regolamento CE 800/2008, riguardante gli investimenti ambientali destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, bensì a quella contenuta nelle comunicazioni 2001/C 37/03 e 2008/C 82/01, genericamente applicabile a tutti gli investimenti ambientali, la quale, a differenza della prima, prevede che nel calcolo della detta componente si tenga conto anche del profitto operativo dei primi cinque anni;
-con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1 ( recte : 2 -n.d.r.), n. 4) c.p.c.: si sostiene che la decisione resa dalla Commissione regionale sarebbe corredata di una motivazione solo apparente, in quanto inidonea a consentire alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio seguìto dai giudici d’appello;
-con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, del paragrafo 37 della comunicazione 2001/C 37/03, del paragrafo 33 della comunicazione 2008/C 82/01 e dell’art. 23 del regolamento CE 800/2008: si assume che il collegio di secondo grado avrebbe offerto un’errata interpretazione della normativa comunitaria vigente in materia, la quale, fin dal 2001, individua all’interno della categoria degli investimenti ambientali la specifica tipologia degli investimenti volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prevedendo che nel calcolo dell’agevolazione spettante
per questi ultimi non debba tenersi conto del profitto operativo dei primi cinque anni;
-con il quarto motivo, anch’esso inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 37 della comunicazione 2001/C 37/03 e del paragrafo 80 della comunicazione 2008/C 82/01: si imputa alla CTR di aver a torto ritenuto che l’inclusione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento fra i costi operativi determinasse un’indebita duplicazione del vantaggio fiscale;
sul tema viene obiettato che: (a)alla stregua della disciplina comunitaria dettata dalla comunicazione 2008/ C 82/01, il calcolo della quota di reddito detassata si articola in due distinte fasi: nella prima deve essere stabilito il costo dell’investimento direttamente connesso con la tutela ambientale, rapportato alla situazione controfattuale (ossia operando il confronto con il minor costo necessario per la realizzazione di una centrale tradizionale inquinante); nella seconda vengono sottratti i profitti e aggiunti i costi operativi inerenti al solo investimento ambientale; (b)poiché le quote di ammortamento assumono rilievo unicamente nella seconda fase, non anche nella prima, deve escludersi che la loro inclusione nel computo anzidetto possa dare luogo a un’ingiustificata duplicazione del beneficio fiscale;
●considerato che:
le questioni di diritto poste dai motivi sopra illustrati coincidono con quelle formanti oggetto del ricorso iscritto al n. 10295/2022 R.G.;
con ordinanza interlocutoria n. 12394/2025, depositata il 10 maggio 2025, questa stessa Sezione ha disposto la trattazione di tale ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nel nuovo testo applicabile «ratione temporis» , in ragione della particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALE predette questioni;
– appare, pertanto, opportuno rinviare anche la presente causa per la trattazione in pubblica udienza;
P. Q. M.
Rimette la causa in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME