Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 689 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8214/2017 R.G. proposto da
NOME Ivan NicolaCOGNOME rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME Palermo e NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME;
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
Oggetto:
imposte dirette ed IVA –
agevolazioni –
associazioni sportive dilettantistiche
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 4932/67/2016, depositata il 26 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 694/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009.
La CTR osservava in particolare:
-che l’eccezione di invalidità dell’avviso di accertamento impugnato per carenza della sottoscrizione era inammissibile (tardiva);
-che il COGNOME doveva considerarsi coobbligato solidale in relazione alle pretese creditorie fiscali nei confronti della RAGIONE_SOCIALE poiché aveva agito in nome e per conto della medesima; -che le dichiarazioni fiscali di detta associazione erano state presentate telematicamente da un intermediario abilitato per incarico dello stesso COGNOME;
-che non sussistevano i presupposti di applicazione delle norme agevolatrici riguardanti le ASD, posto che il COGNOME era l’unico associato accertato;
-che peraltro la decadenza da ogni beneficio fiscale derivava anche dagli accertamenti bancari espletati in sede di istruttoria amministrativa, dai quali si evidenziavano gravi irregolarità rispetto alle previsioni di cui alla legge 398/1991.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, unitamente alla quietanza di pagamento del dovuto ai fini della definzione agevolata della controversia.
Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi di detta disposizione legislativa, commi 197-198, con spese a carico delle parti anticipatarie.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico delle parti anticipatarie.
Cosi deciso in Roma 22 novembre 2023 Il presidente