Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 2281/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , domiciliata ex lege presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale depositata con nota del 30 giugno 2023 , dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto a ROMA, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3677/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania -sez. staccata di Salerno, depositata il 15 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il 2 dicembre 2015 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito imponibile a fini Ires per l’anno 2010.
La società aveva infatti esposto, nella dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta, una variazione in diminuzione corrispondente alla metà dell’importo versato per la realizzazione ‘chiavi in mano’ di quattro impianti eolici, in relazione ai quali aveva usufruito dell’agevolazione prevista dall’art. 5 del d.l. n. 78/2009 (cd. Tremonti -ter).
L’Amministrazione aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’ottenimento di tali benefici, poiché gli impianti risultavano essere stati realizzati in luoghi e date incompatibili con le prescrizioni della citata ‘Tremonti -ter’; in base a una s erie di elementi emersi in sede di verifica, infatti, la realizzazione degli impianti andava necessariamente collocata dopo la data del 30 giugno 2010, termine ultimo fissato dall’art. 5 del d.l. n. 78/2009 per l’accesso al beneficio fiscale.
La società impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Avellino, che accolse il ricorso.
Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali osservarono che la società aveva acquistato i beni destinati all’investimento con contratto di fornitura antecedente al 30 giugno 2010, e tanto bastava a consentire l’accesso al beneficio; non
rilevava, in contrario, il fatto che alla stessa data non vi fosse disponibilità del suolo indicato per la realizzazione degli impianti, non dipendendo tale circostanza da una RAGIONE_SOCIALE ragioni ostative (cessione a terzi dei beni oggetto dell’investimento, man canza dei requisiti soggettivi in capo alla società contribuente) previste dalla normativa applicabile.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall ‘RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso e depositato memoria in prossimità dell’udienza .
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia violazione dell’art. 5 del d.l. n. 78/2009.
La ricorrente osserva in premessa che la detassazione dal reddito d’impresa prevista dalla norma evocata che ha ad oggetto il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari operati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 -è vincolata al rispetto del previsto periodo di ultimazione; ciò posto, rileva che, onde collocare temporalmente gli investimenti effettuati, occorre aver riguardo alla regola espressa dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, ovvero al momento in cui «le prestazioni sono ultimate».
Di tanto non avrebbero tenuto conto i giudici d’appello, a fronte del rilievo, incontestato, in base al quale le fatture di acquisto degli impianti recavano la data del 1° luglio 2010, data nel quale era stato ultimato il collaudo, e al fatto, pure incontestato, che i contratti di locazione dei terreni sui quali insistevano gli impianti realizzati avevano efficacia a partire da una data successiva al 30 giugno 2010.
Con il secondo motivo, articolato in via di subordine, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la C.T.R. non avrebbe adeguatamente supportato la
propria decisione a fronte dei rilievi da lei svolti in punto all’insussistenza dei requisiti per la detassazione.
Il primo motivo è fondato.
3.1. L ‘ art. 5, comma 1, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla n. 102/2009 (cd. Tremonti-ter), regola la ‘ Detassazione degli investimenti in macchinari ‘ prevedendo che sia «escluso dall ‘ imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010» e che la relativa agevolazione possa essere fruita «esclusivamente in sede di versamento del saldo RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti».
Si tratta, all’evidenza, di norma agevolativa, come tale soggetta a stretta interpretazione e non passibile di ermeneusi estensiva o analogica.
3.2. Ne deriva, in particolare, che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Cass. n. 8/2022), ai fini della relativa applicazione è necessario che gli investimenti siano stati effettuati in beni strumentali all ‘ esercizio dell ‘ attività d ‘ impresa, ciò che si ricava, logicamente, dal riferimento testuale agli investimenti «fatti» dall’impresa stessa.
In questo senso, ha precisato la menzionata pronunzia, «in base ad un ‘ interpretazione logica e teleologica della norma in parola, l ‘ agevolazione deve essere correlata ad un costo effettivamente rimasto a carico del contribuente, in quanto, se non correlato, verrebbe meno la funzione stessa dell ‘ agevolazione».
3.3. Questa premessa appare necessaria perché la censura postula un errore della sentenza d’appello in merito alla collocazione temporale dell’investimento che, ove invece correttamente individuato nel suo perfezionamento , avrebbe dovuto portare al rilievo del fatto ch’esso era stato effettuato al di fuori della cornice temporale stabilita dal legislatore per la fruizione del beneficio.
Dunque, in coerenza con il rilievo poc’anzi svolto, ai fini di collocare temporalmente l’investimento occorre aver riguardo al momento nel quale il costo è effettivamente rimasto a carico del contribuente.
3.4. In tale ottica, questa Corte (Cass. n. 20099/2025; Cass. n. 9918/2025) ha reso indicazioni che, seppur riferite a diversa fattispecie agevolatrice (ovvero quella prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000, cd. ‘ Tremonti ambiente ‘ ), sono sovrapponibili al caso di specie, muovendo dai medesimi presupposti.
Anche tale disciplina, infatti, ricostruisce la nozione di ‘investimento’ in termini sinonimici a quella di ‘costo’ , affermando che l’investimento ambientale al quale è connesso il beneficio si concretizza nella realizzazione di un’opera per la quale è necessario l’affronto di esborsi; l’art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000, specifica infatti, al fine di determinare lo scomputo dalla base imponibile della corrispondente quota di reddito, che «per investimento ambientale si intende il costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all ‘ art. 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all ‘ ambiente».
Ed invero, le menzionate decisioni hanno chiarito che, in proposito, occorre fare riferimento all’art. 109 TUIR, che tratteggia una disciplina fiscale di carattere generale in punto alle componenti del reddito d’impresa ; tale norma, dunque, funge da termine di riferimento perché l’imputazione sia correttamente collocata sotto il profilo temporale.
3.5. In questo senso, pertanto, coglie nel segno la censura dell’Ufficio, che ha, per l’appunto, invocato il parametro di cui al comma 2, lett. b ), dell’art. 109 TUIR (a mente del quale « i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate») al fine di stabilire se i costi siano stati o meno sostenuti dall’impresa nell’ambito della cornice temporale prevista dal legislatore.
È errata, per converso, la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto di far coincidere il momento dell’investimento con quello della sottoscrizione di «regolare contratto di fornitura antecedente al 30 giugno 2010», poiché non si tratta di circostanza indicativa di un costo effettivo e, pertanto, di un «investimento fatto» ai fini della corretta fruizione del beneficio.
3.6. Può, pertanto, formularsi il seguente principio di diritto: ‘L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto -legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. Tremonti ter) in relazione agli investimenti «fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2010» postula che entro tale data il contribuente abbia effettivamente sostenuto il costo relativo agli investimenti stessi; in tal senso, occorre avere riguardo alle «Norme generali sui componenti del reddito d’impresa» di cui all’art. 109 TUIR e, in particolare, alla regola dettata, in relazione alle prestazioni di servizi, dal comma 2, lett. b ) ‘.
In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo affinché provveda al riesame della controversia alla luce dell’indicato principio, liquidando altresì le spese del presente giudizio.
Resta in tale statuizione assorbito l’esame del secondo motivo.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -sezione staccata di Salerno.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 21 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME