Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
Diniego di rimborso – Ires 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7509/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege,
-ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC:
EMAILpec.ordineavvocatitorino.it
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 754/2021, depositata il 30 settembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE in data 11 giugno 2013, presentava all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cuneo, istanza di
rimborso relativa ad IRES per l’anno di imposta 2010, per l’importo di euro 73.516,00. L’istanza di rimborso scaturiva dall’investimento, attuato nel corso dell’esercizio 2010 dalla società contribuente, consistente nell’acquisizione di un impianto fotovoltaico con cui aveva ottenuto l’accesso alla cosiddetta tariffa incentivante, disciplinata dal d.m. 19 febbraio 2009 (II conto Energia). Nell’incertezza derivante dalla cumulabilità della tariffa incentivante con l’agevolazione introdotta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti ambiente), e solo a seguito del chiarimento pervenuto con la pubblicazione del d.m. 5 luglio 2012, la società chiedeva ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell’articolo 6, commi 13- 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
A seguito della perizia, la società contribuente si orientava verso l’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973.
A fronte del mancato riscontro da parte dell’Ufficio, la società notificava il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata.
La C.t.p. con sentenza n. 322/2019, depositata il 28 novembre 2019, accoglieva il ricorso della società contribuente, ordinando il rimborso in favore della stessa.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. del Piemonte; si costituiva la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 754/2021 depositata in data 30 settembre 2021, la C.t.r. accoglieva l’appello, ritenendo illegittimo il diniego di rimborso operato dall’Ufficio.
Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo, così rubricato «Nullità in parte qua della sentenza per omessa pronuncia su motivo di appello in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sul motivo d’appello relativo alla tardività dell’opzione esercitata per usufruire dell’agevolazione, stante l’intervenuta abrogazione della Tremonti Ambiente a far data dal 26 giugno 2012 e la mancata attivazione fino a quel momento di procedura atta al fine in oggetto.
1.2. Con il secondo motivo, così rubricato «Nullità in parte qua della sentenza per omessa motivazione su motivo di appello in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ)» l’Ufficio lamenta la medesima censura del precedente motivo, riferendosi però all’omessa motivazione.
1.3. Con il terzo motivo, così rubricato «Violazione o falsa applicazione dell’art. 6 Legge n. 388/2000 e dell’art. 23, commi 7 e11, D.L. n. 83/2012, conv. L. n. 134/2012, anche nel relativo combinato disposto ( ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto la spettanza dell’agevolazione in oggetto, nonostante l’intervenuta abrogazione della Tremonti RAGIONE_SOCIALE a far data dal 26 giugno 2012 e la mancata attivazione fino a quel momento di procedura atta ad usufruirne.
Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello col quale essa Amministrazione finanziaria aveva dedotto l’insanabile tardività dell’opzione esercitata dalla società per effetto dell’intervenuta abrogazione, a far data dal 26.6.2012, dell’agevolazione ‘Tremonti Ambiente’ , è infondato.
Si rileva, infatti, dalla sentenza impugnata, che il giudice tributario d’appello ha espressamente indicato il relativo motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, sicché detto motivo deve intendersi implicitamente respinto nel contesto del rigetto complessivo dell’appello erariale avverso la sentenza di primo grado impugnata.
Vero è che sulla specifica questione dedotta con il relativo motivo di gravame si riscontra invece l’assoluta carenza di motivazione dedotta con il secondo motivo del ricorso per cassazione, proposto in subordine.
Tuttavia, giova ricordare in proposito che, essendo il giudice di merito pervenuto, in sede di rigetto del ricorso, alla soluzione della questione di diritto sottoposta al suo esame in conformità all’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (su cui infra , par. 3.1. nell’ambito dell’esame del terzo motivo di ricorso), non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento e dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., la Corte di cassazione ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano la decisione assunta (cfr., tra le altre, Cass. SU, 2/02/2017, n. 2731; Cass. 1/03/2019, n. 6145).
3.1. Con specifico riferimento alla doglianza proposta in appello dall’odierna ricorrente, è opportuno premettere il quadro normativo di riferimento secondo la disciplina applicabile ratione temporis . L’art. 6 della l. n. 388 del 2000 prevede, al comma 13, che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Il comma 15
prevede che ‘Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale’. L’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n 134 del 2012, prevede che ‘Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo’. Al n. 37 dell’allegato 1 è indicato l’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, concessivo dell’agevolazione in esame. Ancora, il comma 11 dell’art. 23 citato prevede che ‘I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decretolegge’. L’Agenzia sostiene che, non essendo previsto un procedimento specifico per la concessione dell’agevolazione, la salvezza opererebbe solo ove la parte abbia inoltrato all’amministrazione la sua volontà di avvalersene entro la data del 26/06/2012, data di entrata in vigore della norma abrogatoria, mediante dichiarazione integrativa oppure mediante istanza di rimborso e che, in assenza di questa, la parte sarebbe decaduta dall’agevolazione in questione, anche ove l’opera sia stata realizzata prima.
Tale assunto non può essere condiviso, atteso che, come già chiarito da questa Corte, a norma dell’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000, il beneficio fiscale, senza presupporre l’avvio di alcun procedimento, si sostanzia nella detassazione della quota di reddito dell’impresa destinata all’investimento ambientale,
purché effettuato anteriormente all’abrogazione della norma agevolativa (Cass. 18/07/2023, n. 21034; Cass. 20/04/2023, n. 10737), dovendo, quindi, rilevarsi come, nella fattispecie in esame, non sia stato in fatto contestato che l’investimento in questione sia stato realizzato nel 2010, la tempestività della domanda di rimborso, effettuata in data 11 giugno 2013, dovendo quindi essere valutata tale con riferimento ai termini di cui a ll’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058; Cass. 13/04/2022, n. 12018; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 15/11/2022, n. 33660; Cass. 25/11/2022, n. 34712).
In conclusione, il ricorso va rigettato, previa correzione in diritto, nei termini di cui sopra, dell’impugnata sentenza.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.600,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma in data 5 febbraio 2025.