Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32393 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17700/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Del Piemonte n. 102/3/2022, depositata il 12.1.2022, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 22.10.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso volto all’annullamento parziale dell’avviso di accertamento parziale
TRIBUTI: Abrogazione agevolazione legge n. 388/2000 -procedimenti avviati.
T7S010302411/2018, emesso per l’anno di imposta 2013, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE disconosceva, per quel che qui interessa, l’indebita fruizione della detassazione del reddito di impresa di cui all’art. 6, commi 13 -19, della legge n. 388/2000.
La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, ritenendo che non potesse configurarsi la decadenza dall’agevolazione per i lavori avviati prima dell’abrogazione della stessa e che le agevolazioni (IV Conto Energia e detassazione) erano in ogni caso cumulabili.
3.La C.T.R. del Piemonte, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, rigettava il gravame, ritenendo che non si era verificata alcuna decadenza dall’agevolazione, fatta salva per gli impianti realizzati prima dell’abrogazione, essendo invece irrilevante la data di presentazione della dichiarazione integrativa. In ogni caso, le agevolazioni (IV conto energia e detassazione) erano da ritenersi cumulabili.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi.
NOME NOME è rimasto intimato.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 22.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art., 6, commi da 13 a 19 della legge n. 388/2000, in combinato disposto con l’art. 23, comma 11, del d.l. 83/2012, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c.» la parte ricorrente deduce che la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. ha erroneamente interpretato le norme indicate, sostanzialmente ritenendo che tutti gli investimenti effettuati concretamente prima della data di abrogazione dell’agevolazione Tremonti Ambiente (26.6.2012), tra cui pacificamente quello in questione, sarebbero destinatari dell’agevolazione, anziché ritenere che la locuzione ‘procedimenti avviati’ si riferisca al
momento in cui il contribuente esprime la volontà di avvalersi dell’agevolazione. Nel caso di specie, la prima dichiarazione integrativa era stata presentata in data 19.12.2013 e dunque dopo l’abrogazione dell’agevolazione.
Con il secondo motivo si deduce « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 -19 della legge n. 388/2000 in combinato disposto con il D.M. del MISE 5.5.2011 ( IV conto energia) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», la ricorrente, ribadita la competenza dell’A.F. a procedere al recupero dell’incentivo, lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente interpretato la Risoluzione n. 58/E del 20.7.2016, peraltro non vincolante.
3.Il primo motivo è infondato.
3.1. Il comma 11 dell’art. 23 del D.L. n. 83/2012 stabilisce che « i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto -legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALE leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto -legge ».
3.2. Della questione posta questa Corte si è occupata in diverse pronunce (cfr. Cass. n. 10737/2023, Cass. n. 21034/2023, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 9007/2025, da ultimo Cass. 20231/2025) alle quali si intende dare continuità.
Gli arresti giurisprudenziali sopra citati si sono premurati di confutare l’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui la sopravvenuta abrogazione dei commi da 13 a 19 dell’art. 6 della L. n. 388 del 2000 non pregiudicherebbe la posizione di quei soli contribuenti che avessero manifestato all’Amministrazione la volontà di avvalersi del beneficio della detassazione ambientale entro il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma abrogatrice, mediante la presentazione di una dichiarazione
integrativa o di un’istanza di rimborso, in assenza RAGIONE_SOCIALE quali dovrebbe ritenersi maturata la decadenza dall’agevolazione. Al riguardo, si è osservato che: -l’agevolazione in esame è fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento, senza necessità di rivolgere apposita istanza all’Amministrazione Finanziaria; -non esiste, quindi, una procedura attivabile dal contribuente, al termine della quale sia prevista l’adozione di un provvedimento dell’Amministrazione; -il controllo sul diritto alla deduzione deve essere esplicato con l’uso degli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento.
3.3.È stato, altresì, sottolineato come la stessa RAGIONE_SOCIALE, con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, nel ricordare che «la disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal26 giugno 2012, con decreto -legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», abbia riconosciuto che, «conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012», dando così rilevanza al tempo di realizzazione dell’investimento (cfr. Cass. n. 35919/2023) Quindi, dopo il rilievo che «la dichiarazione dei redditi non è istitutiva del diritto fatto valere», si è conclusivamente affermato che l’abrogazione dell’agevolazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012 (cfr. Cass. n. 9007/2025). In una più recente pronuncia è stato puntualizzato che, in tema di detassazione ex L. ‘Tremonti ambiente’, il momento di avvio del procedimento -rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell’intervenuta abrogazione del regime agevolativo disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 -è
quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza; in tal senso, deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 2426, comma 1, n. 1) c.c. e 109, comma 2, lettera a), del TUIR, al tempo in cui sono stati affrontati i ‘costi direttamente imputabili al prodotto’ e, correlativamente, a quello dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento (cfr. anche Cass. n. 9918/2025).
Alle sopra enunciate regulae iuris si è attenuta la CTR nella sentenza impugnata, essendo pacifico, per come ammette la stessa parte ricorrente, che l’impianto era stato realizzato prima del 25.6.2012.
Il secondo motivo è assorbito.
Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Poiché che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 -quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)