Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18918 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2473/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO, n. 237/2020 depositata il 25/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si vedeva ridurre la detassazione portata in deduzione sull’anno di imposta 2011, in ragione dell’agevolazione di cui all’art. 6, commi 13 -16, della l. n. 388/2000.
Il procedimento in confronto seguiva la presentazione di questionario da parte dell’Ufficio, cui seguiva risposta in più momenti e tentativo di accertamento con adesione.
Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della parte privata che ricorreva in appello, ottenendo una riduzione della ripresa a tassazione, tramite il riconoscimento di maggior somma da portare in deduzione per l’anno di imposta di cui si controve rte.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due strumenti, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, commi 13,15 19, della legge numero 388 del 2000 e dell’articolo 2424, primo comma, lettera B, numero 2, del codice civile.
Nella sostanza si critica il criterio per quantificare i costi di ammortamento nel quinquennio che la sentenza in scrutinio ritiene invariabili.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge numero 388 del 2000, dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’unione europea e della relativa comunicazione 2008/C, 82/2001.
Nella sostanza si critica la sentenza in scrutinio laddove non ha concepito che la disciplina speciale in oggetto costituisce un aiuto di Stato e, come tale, per non contrastare con la normativa europea a tutela della libera concorrenza, deve salvaguardare l’interesse ambientale favorendo l’imprenditore nei limiti dello svantaggio economico da questi sopportato.
In via pregiudiziale in diritto devesi escludere la violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci. Se è pur vero che il ricorso per cassazione è stato notificato ad una società in accomandita semplice e se è altrettanto vero che la stessa promuove il cont roricorso, non è men vero che all’epoca dell’accertamento e fino al grado appello la contribuente avesse forma di società a responsabilità limitata.
Donde il ricorso può essere scrutinato.
Il primo motivo è fondato e dev’essere accolto.
3.1. Ed infatti, è stato affermato che in tema di determinazione del reddito d’impresa, gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all’ambiente, di cui all’art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile “ratione temporis,” si identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall’utilizzo di tali investimenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità della rideterminazione del reddito imponibile operata dall’amministrazione finanziaria, ritenendo che la deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico, attraverso il calcolo incrementale, non possa prevedere anche la deduzione dell’ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché in tal modo si verificherebbe un’illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un bene strumentale ricomprese nel costo di acquisto dello stesso, già preso a base di calcolo dell’agevolazione in esame) (cfr. Cass. T., n. 23054/2023).
Peraltro, l’agevolazione cd. RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis, presuppone la necessità della comparazione tra l’investimento cd. ambientale, che consente di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività d’impresa, quale ad esempio quello destinato alla realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili, e l’investimento tradizionale equivalente, corrispondente, ad esempio, ad un impianto alimentato da energia fossile (cfr. Cass. T., n. 8052/2025).
3.2. Ritenendo i costi invariabili nel quinquennio, il collegio d’appello non ha fatto buon governo di questi principi, dovendosi invece escludere la deduzione di ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi all’investimento, in presenza di deduzione integrale del costo, con calcolo incrementale.
Il motivo deve quindi essere accolto.
Altresì, fondato è il secondo motivo.
4.1. In questo senso, era già stato affermato che l’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis, va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l’intero importo dell’investimento, secondo il metodo di calcolo dell’approccio incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo d’acquisto delle relative immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente è iscritto nello stato patrimoniale (cfr. Cass. T., n. 11868/2024).
4.2. In particolare, al § 2.6 della motivazione della citata ordinanza n. 8052/2025 si è esplicitato che ‘Con particolare riferimento agli investimenti da fonti rinnovabili (come nel caso per cui è l’odierno giudizio), soccorre la disciplina specifica dett ata dall’art. 23 del richiamato Regolamento (CE) n. 800/2008, per gli «Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili», che al § 3 prevede che
i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Sia l’art. 21, sia l’art. 23 prevedono che ‘i costi ammissibili vengono calcolati come previsto dall’art. 18, paragrafi 6 e 7, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi’ (paragrafo 5 dell’art. 21, paragrafo 3, secondo periodo, dell’art. 2 3). Pertanto, con il Regolamento 800/2008, abrogato dall’art. 57 del Regolamento CE n. 651/2014 (ma applicabile ratione temporis alla fattispecie), vantaggi e costi operativi sono stati espunti dal calcolo del sovraccosto (ovvero del costo ammissibile), nel senso che, contrariamente a quanto previsto in precedenza, i primi (ovvero i profitti) non vanno detratti ed i secondi (i costi operativi) non vanno aggiunti’.
Va infatti applicata la normativa comunitaria del 2008, che esclude -art. 23 -dal computo dei costi ammissibili i vantaggi ed i costi operativi.
4.3. Di tali principi non ha fatto bon governo la sentenza in scrutinio, donde il motivo è fondato e merita accoglimento.
In definitiva il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 02/07/2025.