Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19728 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
Oggetto: Agevolazione Tremonti ambiente – Adempimenti formali – Necessità – Esclusione * Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5744/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME i quali hanno indicato gli indirizzi pec avvEMAIL e querciaEMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2330/02/2022, depositata in data 2 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società ricorrente, nel corso del 2011, effettuava un investimento ambientale (acquisizione di un impianto fotovoltaico), usufruendo della tariffa incentivante di cui al D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia); non si avvaleva, invece, delle agevolazioni previste dall’art. 6, commi 13 -19, l. 388/2000 (Tremonti Ambiente), stante l’incertezza sul possibile cumulo con la tariffa prevista dal Conto Energia.
Avuta contezza della possibilità del cumulo, in data 1° ottobre 2015 presentava istanza di rimborso delle somme (complessivi Euro 157.701,00) versate a titolo di IRES negli anni 2011, 2012 e 2013.
Contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione la società presentava ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari onde veder riconosciuto il diritto al rimborso, allegando la perizia a firma dell’ing. NOME COGNOME .
L’Ufficio si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda per l’inosservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge : mancato riferimento, nel bilancio 2011, alla realizzazione dell’impianto ; mancata presentazione della dichiarazione integrativa ‘a favore’; mancata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della misura degli investimenti.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo le suddette violazioni formali non ostative al riconoscimento del diritto al rimborso.
L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che riformava la decisione di primo grado.
La CTR riteneva mancante in atti la documentazione comprovante il diritto al rimborso (come elencata dall’appellante nelle controdeduzioni in primo grado) ed erronea la decisione della CTP, che aveva fondato la propria decisione solo sulla perizia tecnica di parte.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 0 3/07/2025. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, commi da 13 a 19, della l.n.388/2000, vigente ratione temporis , denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92». La CTR avrebbe erroneamente affermato che gli adempimenti formali indicati dalla citata norma, ovvero la mancata indicazione, nel bilancio di esercizio, della realizzazione dell’opera (comma 16) e la mancata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della misura degli investimenti (comma 17), siano previsti a pena di decadenza dall’agevolazione.
Tale sanzione, di contro, non è prevista nella norma, e sarebbe esclusa dalla stessa interpretazione fornita dall’ADE (v. ris. n. 58/E del 2016).
Inoltre, la società aveva indicato nel bilancio di esercizio dell’anno 2011 il costo per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico, al netto del fondo di ammortamento, in tal modo conformandosi a quanto richiesto dalla norma. La riapprovazione del bilancio già chiuso rappresenta, invece, una scelta facoltativa per l’impresa (come affermato dalla stessa Agenzia nella ris. 58/E).
Il motivo è fondato.
1.1. Occorre in via preliminare riepilogare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 6 della l. n. 388/2000 , nella formulazione vigente ratione temporis , prevedeva, al comma 16, che « a decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati ».
Il comma 17 prevedeva, poi, che « Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13 ». La comunicazione era finalizzata a consentire al Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, il censimento degli investimenti ambientali.
Ora, osserva la Corte che la norma non prevede alcuna decadenza per la mancata effettuazione dei suddetti adempimenti formali.
Con riferimento al primo, la legge nemmeno prescrive le modalità di rappresentazione degli investimenti ambientali nel bilancio di esercizio. Deve ritenersi che all’uopo sia sufficiente l’indicazione nel bilancio del costo sostenuto per l’investimento e ch e l’eventuale riapprovazione del bilancio già chiuso rappresenti una scelta facoltativa per l’impresa (così come affermato dalla stessa Agenzia nella risoluzione n. 58/E del 20/07/2016).
Anche il secondo adempimento, ovvero la comunicazione al Ministero delle attività produttive, non è previsto a pena di decadenza, potendo essere effettuato anche oltre il termine di 30 giorni previsto dal comma 17 (in questi termini anche la ris. cit. 58/E). Invero, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, i compiti attribuiti al Ministero delle Attività Produttive relativamente agli incentivi fiscali in argomento si limitano al censimento degli investimenti ambientali, con soli scopi statistici (Cass. 19/12/2022, n. 37152).
1.2. I medesimi principi sono stati affermati da questa Corte con riferimento alla comunicazione (che con quella in scrutinio condivide la funzione, meramente statistica) prevista dall’art. 4, comma 1-bis lett. b) del d.m. 19 febbraio 2007, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 349 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli adempimenti da prevedere in relazione alle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici; si è, infatti, ritenuto che la comunicazione, attraverso il sito Internet
indicato, dei dati descrittivi dell’intervento eseguito , ove avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge (decorrente dalla fine dei lavori), non comporti alcuna decadenza (Cass. 21/03/2024, n. 7657, secondo cui la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico). Recentemente (Cass. 07/06/2025, n. 15216) la medesima conclusione è stata estesa anche all’ipotesi in cui detta comunicazione sia del tutto mancata.
1.3. Nella specie, la CTR, avendo ritenuto i detti oneri necessari al fine di ottenere l’agevolazione prevista dalla l. 388/2000 non ha fatto corretta applicazione della detta normativa.
Inoltre, nel bilancio di esercizio del 2011 l’investimento era stato indicato tra i costi e tale circostanza non è stata valutata dalla CTR.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, commi da 13 a 19, della l.n.388/2000, vigente ratione temporis , in combinato disposto con gli artt. 38 d.p.r. n. 602/73 e 2, co. 8bis d.p.r. n.322/98. Denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92». La CTR avrebbe erroneamente affermato la necessità di presentare la dichiarazione ‘ integrativa a favore’ , essendo la società ancora nei termini (fino al 30.9.2013) quando (con il D.M. 19/07/2012) erano stati sciolti i dubbi interpretativi circa il cumulo con i benefici di cui al conto energia.
Il motivo è fondato.
2.1. Anche per l’esame di tale doglianza è opportuno riepilogare il quadro normativo di riferimento.
2.2. L’art. 6 della l. n. 388/2000 prevede, al comma 13, che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Il com ma 15 prevede che ‘Per investimento ambientale si intende il
costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale’. L’art. 23, comma 7 del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n 134/2012, prevede che ‘Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo’. Al n. 37 dell’allegato 1 è indicato l’art. 6, comm i da 13 a 19, della l. n. 388/2000, concessivo dell’agevolazione in esame. Ancora, il comma 11 dell’art. 23 citato prevede che ‘I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto legge’.
Circa la modalità per ottenere l’agevolazione la norma tiva prevede la possibilità, per il contribuente, di presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 ( non oltre il termine di esercizio dell’attività accertatrice; il successivo comma 8bis consentiva di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che avessero determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da depositare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) o istanza di rimborso.
L’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 autorizza la presentazione dell’istanza di rimborso, oltre che in caso di errore materiale, in quello di «inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento», con disposizione che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità
dell’errore al versamento, all’ an o al quantum del tributo (Cass. 17/04/2019, n. 10693; Cass. 07/08/2015, n. 16617; Cass. 06/03/2015, n. 4578; Cass. 16/11/2011, n. 24058; Cass. 22/05/2006, n. 11987). In particolare, Cass. n. 10693/2019 ha riconosciuto la ripetibilità dell’importo versato anche nel cas o in cui il versamento oggetto del rimborso domandato era conseguente ad un comportamento volontario del contribuente, di mancata esposizione delle perdite in dichiarazione.
Anche la fattispecie in cui l’istante chiede il rimborso per l’inesistenza fin dall’origine dell’obbligo fiscale ricade poi nel raggio di applicazione dell’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 27/03/2019, n. 8516).
L ‘istanza di rimborso non è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 -bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non sussistendo alcuna interferenza tra l’autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell’istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione. Tale impostazione è ampiamente condivisa da questa Corte, la quale, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza 07/06/2016, n. 13378, ha, anche di recente, ribadito che l’emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (d.P.R. n. 322 del 1988, ex art. 2, comma 8-bis), che si salda con l’originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l’istanza di rimborso (d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38), da proporre entro 48 mesi, nel caso d’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, dall’altro, operano su piani diversi del rapporto d’imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l’ordinamento tributario offre all’interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso) (così Cass. 16/07/2019,
n. 19002, in tema di Irap; nello stesso senso si vedano anche Cass. 15/03/2019, n. 7389, in tema di Ires; Cass. 30/10/2018, n. 27583; Cass. 11/05/2018, n. 11507).
2.3. Occorre, al riguardo, evidenziare che l’agevolazione in esame è fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento e non occorre un’istanza rivolta all’amministrazione finanziaria; non esiste quindi un procedimento attivabile dal contribuente e al termine del quale sia previsto un provvedimento dell’amministrazione, il cui controllo sul diritto alla deduzione è da esplicare mediante gli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento (Cass. 20/4/2023, n. 10737; Cass. 18/07/2023, n. 21034).
Proprio con riferimento alla mancanza di una necessaria manifestazione di volontà nella fruizione dell’agevolazione in esame questa Corte ritiene che il contribuente possa in ogni tempo emendare la dichiarazione opponendosi alla cartella di pagamento emess a dall’amministrazione in sede contenziosa così come proporre istanza di rimborso ai sensi e nei termini dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058; Cass. 13/04/2022, n. 12018; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 15/11/2022, n. 33660; Cass. 25/11/2022, n. 34712). In tale direzione, anche la risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare ‘ora per allora’ dell’agevolazione c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ mediante dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8bis, d.P.R. n. 322 del 1988, chiarendo quanto segue: ‘Con riguardo, infine, alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla già citata agevolazione “Tremonti-ter”, si è ritenuto che la mancata
indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8- bis. Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione a favore di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, è altresì possibile recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38’. Coerentemente, la stessa circolare ha riconosciuto che: ‘La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012’, dando rilevanza alla data di realizzazione dell’investimento (Cfr. Cas s. n. 35919/2023).
2.4. Nella specie, la contribuente ha dato avvio ai lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico nell’anno 201 1, non avendo fruito dell’agevolazione fiscale nell’immediatezza, pure in presenza di tutti i presupposti di legge, a fronte dell’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia (di cui la società già fruiva) e nella detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla Legge Tremonti ambiente.
La società non ha presentato dichiarazione integrativa (nei termini, né tardivamente) avendo avanzato istanza di rimborso nell’anno 201 5 per le somme versate in eccedenza negli anni 2011, 2012 e 2013.
2.5. Ora, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati da questa Corte in materia e sopra riportati. Secondo il giudice del gravame, infatti, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa nel termine (30.9.2013) e, solo in tal caso, avrebbe potuto poi chiedere il rimborso delle somme
pagate in eccesso. Tale decisione contrasta con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non vi è alcun vincolo di pregiudizialità tra la presentazione della dichiarazione integrativa (tempestiva) e l’istanza di rimborso.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, con il quale la società deduce la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, commi da 13 a 19, della l.n.388/2000, vigente ratione temporis , e dell’art. 2697 c.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92», e del quarto, con il quale deduce la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, co.2 n. 4 del d.lgs. n.546/92. Denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92».
Invero, la CGT-2, in sede di rinvio, dovrà valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare la consulenza di parte, senza attribuirle valenza ‘sostitutiva’ degli adempimenti formali di cui si è discusso supra (in quanto non necessari), ma unicamente quale documento comprovante il quantum dell’agevolazione richiesta in sede di rimborso.
In definitiva vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri due, la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La CGT-2 si atterrà al seguente principio di diritto: «in tema di riconoscimento delle agevolazioni previste dalla cd. Tremonti Ambiente l’ adempimento previsto dall’art. 6, comm a 17, l. 388/2000, riveste carattere meramente formale; pertanto, la mancata esecuzione del medesimo non è ostativa al riconoscimento dei benefici previsti dalla citata normativa».
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.