Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15178/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ATI APPLICAZIONI TECNOLOGICHE AD RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Vicenza INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n. 395/2024 depositata il 02/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rimborso sull’anno d’imposta 2011 in misura dell’agevolazione concessa dalla l. n. 388/2000, avendo realizzato un impianto fotovoltaico.
Avverso il silenzio rifiuto adiva il giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni, ritenendo sussistenti i requisiti di detassazione ambientale in ragione dell’impianto realizzato. La sentenza era confermata in appello, donde ricorre per cassazione l ‘Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due mezzi, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente che, in prossimità dell’adunanza, ha altresì depositato memoria.
Il Pubblico Ministero, in persona della sost. Procuratrice generale, dott.ssa NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 6, comma 17, della l. n. 388/2000, nella parte in cui la sentenza in scrutinio ha ritenuto che «la mancata indicazione nel prospetto di bilancio alla voce ‘immobilizzazione tecniche ambientali ‘dei sovraccosti e dell’invio dell’informativa al Ministero dello Sviluppo Economico rappresentano violazioni di carattere puramente formale che non prevedono la decadenza del diritto all’agevolazione».
In altri termini, non si tratterebbe di profili formali, ma di violazioni sostanziali, tali da comportare -da sole- la decadenza dal beneficio.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione del dell’art. 6, co. 15, L. 388/2000, oltre delle Comunicazioni comunitarie C/37 del 2001, 2008/C 82/01 del 2208 ed infine del Regolamento 800/2008/CE.
Nello specifico, si lamenta che non potesse essere calcolato fra i sovraccosti, e portato in deduzione, il prezzo del gasolio combustibile.
Il primo motivo non può essere accolto.
Come ha correttamente riconosciuto la corte di merito, né la disposizione normativa in esame, né altre disposizioni connesse sanzionano con la decadenza la mancata iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni tecniche dei sovraccosti o il mancato invio de ll’informativa al MiSE.
In altri termini, le disposizioni che comportano esclusioni, decadenze o consimili effetti preclusivi o sanzionatori sono di stretta interpretazione e non possono esser applicate oltre i casi espressamente stabiliti.
La tesi ermeneutica prospettata dall’Ufficio non può essere avvallata, ove tende ad introdurre profili decadenziali che non sono nelle norme, né possono essere desunti dal sistema.
Neppure può essere accolto il secondo motivo.
3.1. La questione è già stata affrontata da questa Suprema Corte di legittimità che, anche di recente, ha avuto modo di affermare come l’agevolazione cd. RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis, presuppone la necessità della comparazione tra l’investimento cd. ambientale, che consente di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività d’impresa, quale ad esempio quello destinato alla realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili, e l’investimento tradizionale equivalente,
corrispondente, ad esempio, ad un impianto alimentato da energia fossile (cfr. Cass. T., n. 8052/2025).
Altresì, era già stato affermato che l’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis, va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l’intero importo dell’investimento, secondo il metodo di calcolo dell’approccio incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo d’acquisto delle relative immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente è iscritto nello stato patrimoniale (cfr. Cass. T., n. 11868/2024).
3.2. In particolare, al § 2.6 della motivazione dell’ordinanza n. 8052/2025 si è esplicitato che ‘Con particolare riferimento agli investimenti da fonti rinnovabili (come nel caso per cui è l’odierno giudizio), soccorre la disciplina specifica dettata dall’art. 23 del richiamato Regolamento (CE) n. 800/2008, per gli «Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili», che al § 3 prevede che i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di en ergia. Sia l’art. 21, sia l’art. 23 prevedono che ‘i costi ammissibili vengono calcolati come previsto dall’art. 18, paragrafi 6 e 7, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi’ (paragrafo 5 dell’art. 21, paragrafo 3, secondo periodo, dell’art. 23). Pertanto, con il Regolamento 800/2008, abrogato dall’art. 57 del Regolamento CE n. 651/2014 (ma applicabile ratione temporis alla fattispecie), vantaggi e costi operativi sono stati espunti dal calcolo del sovraccosto (ovvero del costo ammissibile), nel senso che, contrariamente a quanto previsto in precedenza, i primi (ovvero i profitti) non vanno detratti ed i secondi (i costi operativi) non vanno aggiunti’.
3.3. Va infatti applicata la normativa comunitaria del 2008, che esclude -art. 23 -dal computo dei costi ammissibili i vantaggi ed i costi operativi.
Nella specie, infatti, ai fini della determinazione del sovraccosto ammissibile l’Agenzia ha calcolato i costi di manutenzione per cinque anni ed i costi per l’acquisto del gasolio dell’impianto tradizionale per cinque anni (cfr. schema di calcolo riportato nel controricorso). La sentenza in scrutinio non ha considerato che, secondo l’art. 23 del Regolamento n. 800/2018, applicabile al caso di specie, i costi operativi (tali essendo sia quelli di manutenzione sia quelli per l’acquisto del gasolio per l’operatività dell’impianto tradizionale) non vanno presi in considerazione nel calcolo del sovraccosto ammissibile.
Il motivo, quindi, non può quindi essere accolto.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore delle parte controricorrente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 03/07/2025.