Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34338/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata
-controricorrente – avverso la sentenza n. 286/5/2019 della Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 15.4.2019, non notificata;
Agevolazione legge n. 388/2000 ( Tremonti Ambiente) -calcolo agevolazione- regolamento UE 800 /2008 -applicabilità. – Deduzione quote di ammortamento -esclusione.
udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, rientrante nella categoria RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria, che aveva realizzato nl corso dell’anno 2011 un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico per il quale aveva chiesto ed ottenuto l’accesso alla tariffa incentivante disciplinata dal C.M. 5.5.2011 ( IV conto Energia), dopo la pubblicazione del D.M. 5 luglio 2012, chiarita la possibilità di cumulare l’agevolazione con quella di cui all’art. 6, commi 13 -19 della legge n. 388/2000, incaricava un tecnico di fiducia per calcolare il valore della componente ambientale dell’investimento ammissibile in deduzione dal reddito di impresa. L’RAGIONE_SOCIALE notificava tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, ritenendo non condivisibile il conteggio proposto dalla contribuente e rideterminando il profitto operativo dei primi cinque anni sulla scorta dei costi documentati ed escludendo il costo degli ammortamenti.
Gli avvisi di accertamento venivano separatamente impugnati e la C.T.P. di Vicenza accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo corretti i conteggi dell’Ufficio, ma non dovute le sanzioni.
La società proponeva separati appelli e l’Ufficio interponeva a sua volta separati appelli incidentali sulle sanzioni. La RAGIONE_SOCIALE, riunite le impugnazioni, respingeva sia gli appelli principali che gli appelli incidentali, confermando le sentenze di primo grado.
Rilevava il giudice del gravame che la legge n. 388/2000 stabiliva che il valore dell’investimento andava calcolato con approccio incrementale, senza tuttavia specificare in dettaglio i criteri di calcolo. La normativa di riferimento era costituita dalle disposizioni comunitarie e precisamente la C37 del 2001 e la successiva 2008/C82/2001 dell’1.4.2008, non essendo viceversa applicabile il
regolamento 800/2008, in quanto riguardante altra fattispecie. Non era inoltre possibile tenere in considerazione gli ammortamenti tra i costi operativi posto che, vertendosi in materia di agevolazioni, soggetta a disciplina comunitaria, il loro importo era già tutto ricompreso nell’ammontare del maggior costo dell’impianto per il quale era riconosciuta la detassazione, verificandosi altrimenti una duplicazione di risparmio di imposta. Giudicava pertanto corretti i conteggi dell’Ufficio che, fra l’altro, aveva legittimamente tenuto conto dei soli costi effettivamente documentati dalla società.
Avverso la precitata sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale per la data dell’8.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 -19 della legge n. 388/2000, in relazione al paragrafo 37 della disciplina CE 2001/C 37/03 del 3.2.2001, dell’art. 23 del regolamento CE 800/2008, nonché mancata indicazione della disciplina 2008/c82/2001, in relazione all’art. 360. comma 1° n. 3 c.p.c.’) -la società ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato sia a non ritenere applicabile il regolamento CE n. 800/2008 che a ritenere che il conteggio dell’agevolazione dovesse essere effettuato avendo riguardo, non solo al sovraccosto, ma anche ai profitti operativi dei primi cinque anni.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Questa Corte ha già ritenuto in plurime pronunce (da ultimo, Cass. n. 18918/2025, Cass. n. 8052/2025) che l’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis , va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l’intero importo dell’investimento, secondo il metodo di calcolo dell’approccio incrementale, con
riferimento all’anno in cui il costo d’acquisto RAGIONE_SOCIALE relative immobilizzazioni materiali, necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente, è iscritto nello stato patrimoniale (cfr. Cass. T., n. 11868/2024). In particolare, al § 2.6 della motivazione della sopra citata ordinanza n. 8052/2025 si è esplicitato che, con particolare riferimento agli investimenti da fonti rinnovabili (come nel caso per cui è l’odierno giudizio), soccorre la disciplina specifica dettata dall’art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008, per gli «Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili», che, al § 3, prevede che i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Sia l’art. 21, sia l’art. 23 del citato regolamento prevedono che ‘ i costi ammissibili vengono calcolati come previsto dall’art. 18, paragrafi 6 e 7, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi’ (paragrafo 5 dell’art. 21, paragrafo 3, secondo periodo, dell’art. 23).
1.2. Pertanto, con il Regolamento n. 800/2008, abrogato dall’art. 57 del Regolamento CE n. 651/2014 (ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), vantaggi e costi operativi sono stati espunti dal calcolo del sovraccosto (ovvero del costo ammissibile), nel senso che, contrariamente a quanto previsto in precedenza, i primi (ovvero i profitti) non vanno detratti ed i secondi (i costi operativi) non vanno aggiunti’. Va infatti applicata la normativa comunitaria del 2008, che esclude – art. 23 – dal computo dei costi ammissibili i vantaggi ed i costi operativi.
1.3. Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza in scrutinio, donde il motivo è fondato e merita accoglimento con le sopra citate precisazioni.
Con il secondo motivo, articolato in due sub motivi, la ricorrente denuncia « omesso esame di un fatto decisivo del giudizio in relazione all’utilizzo del metodo di calcolo per la determinazione della detassazione ambientale secondo le indicazioni contenute nell’allegato A alla delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 372 dell’11.5.2009, art. 22 della legge regionale n. 39/2005 in materia di adozione della metodologia di calcolo per la determinazione dei contributi agli investimenti in tema di fonti energetiche rinnovabili, teleriscaldamento e cogenerazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. », nonché la « violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 37 della disciplina CE 2001/C 37/03 del 3.2.2001 e paragrafo 80 della disciplina 2008/C82/01» lamentando, da un lato, che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto che i costi operativi rilevanti fossero quelli documentati nella fase precontenziosa e non quelli quantificati dal proprio consulente e che, dall’altro, altrettanto erroneamente, fossero stati espunti dai costi operativi i c.d. ammortamenti.
2.1. La prima doglianza, che sarebbe inammissibile posto che la parte ricorrente non specifica quale sarebbe il fatto storico naturalistico asseritamente pretermesso e che sarebbe in ogni caso indeducibile in presenza di ‘doppia conforme’ sfavorevole al contribuente, essendo le opposizioni agli atti impositivi state accolte soltanto con riferimento alle sanzioni, è comunque assorbita dall’accoglimento del primo motivo, dato che, come sopra visto, nel calcolo della detassazione, i profitti non vanno detratti e i costi operativi non vanno aggiunti.
2.2. La seconda doglianza è invece infondata, posto che la C.T.R. si è attenuta ai principi espressi da questa Corte, secondo cui in tema di determinazione del reddito d’impresa, gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all’ambiente, di cui all’art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile “ratione temporis,” si identificano nei costi di
investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale, da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall’utilizzo di tali investimenti . La deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico, attraverso il calcolo incrementale, non può prevedere anche la deduzione dell’ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché in tal modo si verificherebbe un’illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un bene strumentale ricomprese nel costo di acquisto dello stesso, già preso a base di calcolo dell’agevolazione in esame. (cfr. Cass. sez. T., n. 23054/2023).
3.Conclusivamente, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare la questione, tenuto conto di quanto dispone il regolamento CE n. 800/2008 e senza considerare gli ammortamenti, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)